Common use of Modalità di presentazione della documentazione Clause in Contracts

Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.P.R. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all’articolo 19 del richiamato D.P.R. 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale. Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: ■ il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; ■ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; ■ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link ecc.). Si fa presente che sulla Piattaforma è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. C.A.D.F. S.p.A. effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sulla Piattaforma o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). È necessario effettuare, per i files firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso in Piattaforma. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese e/o allegate ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si considereranno convenzionalmente rese, ai fini delle eventuali verifiche sulla loro veridicità, alla data di invio della propria richiesta di iscrizione o alla data di chiusura dell’aggiornamento della propria qualifica.

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Samples: Regolamento Per L’istituzione E La Gestione Di Un Elenco Di Operatori Economici Per La Fornitura Di Beni, L’esecuzione Di Servizi E Lavori

Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dpr 445/2000, con sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante legale rappre- sentante dichiarante, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.P.R. dpr. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originaleall’ori- ginale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad a essa assimilabili, è autenticata con le modalità di cui all’articolo 19 del richiamato D.P.R. dpr 445/2000. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione dell’autentica- zione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante rappresentante legale o Procuratore procuratore speciale. Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale digi- tale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005d.lgs 82/2005 ss.mm.ii.) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. dpr 445/2000 e dall'artdall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad a una licenza od autorizzazione o autorizza- zione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed europea e in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs d.lgs 82/2005 e ss.mm.ii., certificati certi- ficati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: ■ il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; ■ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti requi- siti di cui alla medesima direttiva; ■ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile possi- bile effettuare la verifica (software, link ecc.). Si fa presente che sulla Piattaforma è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare con- trollare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. C.A.D.F. S.p.A. Veritas spa effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica veri- fica presente sulla Piattaforma o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). È necessario effettuare, per i files file firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento d’in- serimento del documento stesso in Piattaforma. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese e/o allegate ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori fornitori e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. dpr 445/2000, si considereranno convenzionalmente rese, ai fini delle eventuali verifiche sulla loro veridicità, rese alla data di invio apposizione della propria richiesta di iscrizione o alla data di chiusura dell’aggiornamento della propria qualificafirma digitale sul documento.

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Samples: acquisti.gruppoveritas.it

Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà da rendere richieste ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori sono della partecipazione alla presente procedura di gara: • devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del Legale Rappresentante dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, ai sensi dell’artin corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; • potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura; • devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 23 del medesimo D.P.R. Le stesse dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione da CCN sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx (Sezione “Appalti e Concorsi ”), che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere rilasciate anche oggetto di richieste di chiarimenti da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione parte della stazione appaltante con contestuale dichiarazione di conformità all’originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 19 46 del richiamato D.P.R. 445/2000Codice. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale o Procuratore speciale. Il certificato di firma digitale da utilizzare per la sottoscrizione Alla documentazione dei documenti deve essere candidati non residenti in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29Italia si applicano gli articoli 38, comma 15, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3839, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 2145, comma 46, del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: ■ il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; ■ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; ■ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link ecc.). Si fa presente che sulla Piattaforma è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. C.A.D.F. S.p.A. effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sulla Piattaforma o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). È necessario effettuare, per i files firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso in Piattaforma. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo la modalità sopra richiesta. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese e/o allegate ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000Codice. In caso di concorrenti non residenti in Italia, si considereranno convenzionalmente resela documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, ai fini delle eventuali verifiche sulla loro veridicitàse redatta in lingua straniera, alla data dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di invio contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della propria richiesta di iscrizione o alla data di chiusura dell’aggiornamento della propria qualificatraduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

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Samples: Gara Per L’affidamento Del Servizio Di Cassa E Servizi Connessi Del Consorzio Dei Comuni Dei Navigli Per Il Biennio 2016 2018

Modalità di presentazione della documentazione. Tutte le dichiarazioni sostitutive I soggetti partecipanti dovranno far pervenire al un plico perfettamente chiuso, non trasparente, sigillato e controfirmato sui lembi di certificazioni o di atto di notorietà da rendere ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000chiusura, con sottoscrizione digitale indicato la ragione sociale, il codice fiscale e/o partita IVA, l’indirizzo, il recapito telefonico e di fax, indirizzo mail e indirizzo PEC del Legale Rappresentante dichiarantesoggetto concorrente nonché la seguente dicitura: “Acquisizione in locazione dell’immobile di Xxx Xxxxxxx x. 00, ai sensi dell’art. 23 del medesimo D.P.R. Le stesse possono essere rilasciate anche da un Procuratore speciale, qualora tale potere sia da quest’ultimo esercitabile in virtù censito al N.C.E.U. Foglio 10 e n. 3423 mappale 1060 per la realizzazione di un atto formale di procura, che deve essere allegata in copia alla domanda d’iscrizione con contestuale dichiarazione di conformità all’originale. Eventuale documentazione da allegare, qualora riguardante copia di atti o documenti rilasciati o conservati da una Pubblica amministrazione o da Enti ad essa assimilabili, è autenticata con le modalità Comunita’ Alloggio per disabili di cui all’articolo 19 alla L.R. 20/2002 e s.m.i. – Regolamento di attuazione n. 1 del richiamato D.P.R. 445/200008.03.2004 e s.m.i. La dichiarazione sostitutiva dell’atto della capacita’ ricettiva di notorietà rilasciata ai fini dell’autenticazione è anch’essa firmata digitalmente dal Rappresentante legale n. 10 posti” Il plico dovrà contenere al suo interno, n. tre buste, di cui la prima relativa alla “Documentazione amministrativa” (Busta “A”), la seconda relativa alla documentazione tecnica (Busta “B”) e la terza relativa all’“Offerta economica” (Busta “C”), sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con indicate in ognuna, la ragione sociale, il codice fiscale e/o Procuratore speciale. Il certificato partita IVA, l’indirizzo, il recapito telefonico e di firma digitale da utilizzare fax, indirizzo mail e indirizzo PEC del soggetto concorrente nonché la seguente dicitura: “Acquisizione in locazione dell’immobile di Xxx Xxxxxxx x. 00, censito al N.C.E.U. Foglio 10 e n. 3423 mappale 1060 per la sottoscrizione dei documenti deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale – ex DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione realizzazione di una firma sicuraComunita’ Alloggio per disabili di cui alla L.R. 20/2002 e s.m.i. – Regolamento di attuazione n. 1 del 08.03.2004 e s.m.i. della capacita’ ricettiva di n. 10 posti” Il plico dovrà pervenire, ai sensi a pena di quanto previsto dall’art. 38esclusione dalla procedura, comma 2, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti giorno 14 novembre 2017 in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla direttiva 1993/93/CE. Sono altresì ammessi, in conformità a quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii., certificati di firma digitale rilasciati da un certificatore stabilito in uno stato non facente parte dell’Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizionimodalità: ■ il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro; ■ il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva; ■ il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. A tal fine è necessario indicare quale delle ipotesi sopra indicate sia applicabile all’autorità che ha rilasciato la firma, allegando documentazione a comprova, e indicare altresì lo strumento per mezzo del quale sarà possibile effettuare la verifica (software, link ecc.). Si fa presente che sulla Piattaforma è presente uno strumento di verifica della firma digitale in grado di controllare la validità della firma se la dimensione del file è inferiore ai 25 MB. C.A.D.F. S.p.A. effettuerà la verifica della validità delle firme digitali utilizzando lo strumento automatico di verifica presente sulla Piattaforma o, nel caso di verifica con esito negativo, i software gratuiti messi a disposizione dalle Certification Authority Italiane (come previsto dalle disposizioni normative in materia). È necessario effettuare, per i files firmati digitalmente, verifiche preventive con i predetti strumenti. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale deve essere valido alla data di inserimento del documento stesso in Piattaforma. Gli atti e i documenti sottoscritti a mezzo di firma digitale non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno sottoscritti secondo raccomandata del servizio postale; − recapito a mano; Faranno fede dell’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro, la modalità sopra richiesta. Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell’atto di notorietà rese e/o allegate ai fini dell’iscrizione all’Elenco Fornitori data e rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, si considereranno convenzionalmente rese, ai fini delle eventuali verifiche sulla loro veridicità, alla data di invio della propria richiesta di iscrizione o alla data di chiusura dell’aggiornamento della propria qualifical’ora apposti dall’Ufficio Xxxxx Notificatori ricevente.

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Samples: www.comune.senigallia.an.it