Modalità di svolgimento delle attività formative. Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti: - 48 ore settimanali; - 9 ore giornaliere. In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività formative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) svolte nell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a: - formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa comunicazione alle XX.XX; - formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo con le XX.XX. I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di formazione a distanza (FAD) al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti. La FAD può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da più moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente in modalità FAD nel rispetto del limite complessivo di cui al punto precedente. L’orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle disponibilità del lavoratore. La retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD viene riconosciuta, oltre che nei casi di svolgimento durante l’orario di lavoro, anche nei casi di attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore realizzate al di fuori dell’orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla Commissione Paritetica. Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD nell’ambito di “progetti speciali” definiti con le XX.XX. mediante accordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro. Le Parti convengono sull’attivazione di un tavolo ad hoc per implementare, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione della FAD e di utilizzo delle piattaforme informatiche.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Modalità di svolgimento delle attività formative. Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario l'orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti: - 48 ore settimanali; - 9 ore giornaliere. In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario dell'orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività formative le azioni formative tradizionali e a distanza (FADFad) svolte nell’arco nell'arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a: - formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa comunicazione alle XX.XX.; - formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo con le XX.XX. I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di formazione a distanza (FADFad) al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti. La FAD Fad può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da più moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente in modalità FAD Fad nel rispetto del limite complessivo di cui al punto precedente. L’orario L'orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle disponibilità del lavoratore. La retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD Fad viene riconosciuta, oltre che nei casi di svolgimento durante l’orario l'orario di lavoro, anche nei casi di attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore dall'utilizzatore realizzate al di fuori dell’orario dell'orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla Commissione Paritetica. Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD Fad nell’ambito di “progetti speciali” definiti con le XX.XX. mediante accordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro. Le Parti convengono sull’attivazione sull'attivazione di un tavolo ad hoc per implementare, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione della FAD Fad e di utilizzo delle piattaforme informatiche.
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Samples: studioponziogiuseppe.it
Modalità di svolgimento delle attività formative. Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti: - 48 ore settimanali; - 9 ore giornaliere. In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività formative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) svolte nell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a: - formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa comunicazione alle XX.XX; - formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo Accordo con le XX.XX. I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di formazione a distanza (FAD) al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti. La FAD può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da più moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente in modalità FAD nel rispetto del limite complessivo di cui al punto precedente. L’orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle disponibilità del lavoratore. La retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD viene riconosciuta, oltre che nei casi di svolgimento durante l’orario di lavoro, anche nei casi di attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore realizzate al di fuori dell’orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla Commissione Paritetica. Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD nell’ambito di “progetti speciali” definiti con le XX.XX. mediante accordo Accordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro. Le Parti convengono sull’attivazione di un tavolo ad hoc per implementare, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione della FAD e di utilizzo delle piattaforme informatiche.
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Modalità di svolgimento delle attività formative. Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti: - 48 ore settimanali; - 9 ore giornaliere. In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora qua- lora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività formative le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) svolte nell’arco giornaliero temporale tra le ore 7,00 e le ore 23,00 riferite a: - formazione a valere sul sistema “Bonus formativo” previa comunicazione alle XX.XX; - formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell’orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo Accordo con le XX.XX. I percorsi formativi possono essere realizzati anche con la metodologia di formazione a distanza (FAD) al massimo per il 50% delle attività professionalizzanti. La FAD può essere presente all’interno di percorsi formativi composti da più moduli: in tal caso è consentito svolgere uno o più moduli interamente in modalità FAD nel rispetto del limite complessivo di cui al punto precedente. L’orario di svolgimento della formazione è libero a seconda delle disponibilità del lavoratore. La retribuzione per le ore di formazione svolte in FAD viene riconosciuta, oltre che nei casi di svolgimento durante l’orario di lavoro, anche nei casi di attività formative obbligatorie richieste dall’utilizzatore realizzate al di fuori dell’orario di lavoro stesso e nei casi individuati dalla Commissione Paritetica. Possono essere previste modalità ulteriori di svolgimento della FAD nell’ambito di “progetti speciali” definiti con le XX.XX. mediante accordo Accordo da stipularsi entro 15 giorni dalla richiesta di incontro. Le Parti convengono sull’attivazione di un tavolo ad hoc per implementare, anche in funzione dell’evoluzione tecnologica, le modalità di erogazione della FAD e di utilizzo delle piattaforme informatiche.
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