Modalità di svolgimento dell’incarico. 1. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contatto individuale. 2. L'Amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico con il quale l'incaricato si confronterà periodicamente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente. 3. Il collaboratore non è tenuto a rispetto di un orario predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente. 4. L'attività del collaboratore può essere esercitata presso gli Uffici dell'Ente committente oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel disciplinare dell'incarico. 5. L'Ente committente metterà a disposizione dell'incaricato i beni strumentali documentazione, locali, attrezzature, impianti tecnici, etc.) che di volta in volta riterrà necessari per il corretto espletamento dell'incarico, che non creino nocumento all'ordinaria attività gestionale dell'Ente; 6. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, né potrà avvalersi di altri collaboratori a meno che ciò sia stato espressamente previsto dal committente o sia intervenuta successivamente una specifica autorizzazione da parte di quest'ultimo; comunque l'attività del collaboratore incaricato deve rimanere quella prevalente. 7. Al collaboratore non possono essere conferiti poteri gestionali autonomi né compiti dì rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti. 8. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Di Incarichi Di Collaborazione
Modalità di svolgimento dell’incarico. 1. Il collaboratore gode rapporto ha natura di prestazione d’opera, ai sensi degli art. 2222 e 2230 del codice civile.
2. Tra l’Amministrazione e il Professionista si instaura un rapporto di collaborazione autonoma senza qualsivoglia vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia nella scelta tecnica ed organizzativa in quanto il professionista, nell’ambito delle direttive generali, degli obiettivi assegnati e delle indicazioni impartitegli coerentemente con le attività progettuali previste e le relative scadenze e budget, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità tecniche che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati ed, in ogni caso, nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
3. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dalla Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo, individuato come competente sul progetto giusta DGR 255-2021;
4. Il professionista è chiamato ad operare con propri mezzi, fermo restando che la propria attività dovrà essere svolta in coordinamento con le strutture regionali.
5. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per lo il corretto svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contatto individuale.
2. L'Amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico con il quale l'incaricato si confronterà periodicamente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente.
3. Il collaboratore non è tenuto a rispetto di un orario predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente.
4. L'attività del collaboratore può essere esercitata presso gli Uffici dell'Ente committente oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel disciplinare dell'incarico.
5. L'Ente committente metterà mettendo a disposizione dell'incaricato i beni strumentali documentazione, locali, attrezzature, impianti tecnici, etc.) del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta riterrà necessari per il corretto espletamento dell'incarico, che non creino nocumento all'ordinaria attività gestionale dell'Ente;siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
6. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incaricoAl fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, né il professionista potrà avvalersi di altri collaboratori tutti gli atti e documenti necessari predisposti dall’Amministrazione e di qualsiasi altro materiale dalla stessa messo a meno che ciò sia stato espressamente previsto dal committente o sia intervenuta successivamente una specifica autorizzazione da parte di quest'ultimo; comunque l'attività del collaboratore incaricato deve rimanere quella prevalentesua disposizione.
7. Al collaboratore Nell’espletamento dell’attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto e non possono essere conferiti poteri gestionali autonomi né compiti dì rappresentanza dell'ente verso l'esternopotrà delegare l’esecuzione di quanto affidatogli, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utentiin tutto o in parte.
8. L'incaricato Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il professionista risponde per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte, fino alla chiusura delle attività progettuali e alla validazione delle stesse. È tenuto a produrre relazioni trimestrali, oltre ad una relazione finale, contenenti il dettaglio delle attività svolte ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, così come eventuali criticità riscontrate, nel rispetto delle regole stabilite dai documenti del Programma del progetto FIRESPILL. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal Coordinatore del progetto consentiranno di autorizzare l’erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto all’art. 5 del presente contratto.
9. La Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente, monitora periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, anche in accordo alle tempistiche progettuali e al budget, oltre al rispetto degli obiettivi assegnati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti o non rispondenti ai suddetti requisiti, il Servizio potrà richiedere una implementazione dell’attività svolta, da eseguirsi entro il termine di giorni 30. Decorso tale termine, in caso di evidente compromissione delle attività progettuali, il contratto potrà essere risolto, ai sensi del punto 8 del successivo art. 8.
10. Il Professionista, pur nell’autonomia suddetta, è tenuto chiamato a coordinarsi con il Coordinatore Regionale del Progetto e a svolgere la prestazione anche presso gli Uffici della Regione, laddove necessario.
11. Il professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto, al segreto su datirispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e deve trattare i dati personali dal Codice di cui viene a conoscenza garantendone comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018, nonché rispettando il Codice civile e ogni altra norma vigente in materia di prestazioni d’opera e di affidamento di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, compatibilmente con la sicurezza natura e l'integrità.le finalità delle prestazioni da espletare
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Modalità di svolgimento dell’incarico. 13.1. Il collaboratore gode L’Incarico consiste nella promozione della vendita di autonomia Servizi esclusivamente presso i Clienti (imprenditori, professionisti ed attività commerciali di ogni settore) e nella scelta successiva raccolta e trasmissione a Xsolution delle proposte d’ordine per l’acquisto di Servizi sottoscritte dai Clienti visitati dall’Incaricato, ovvero, del nominativo dei Clienti che abbiano acquistato i Servizi in occasione della visita dell’Incaricato, accedendo al sito internet XTribe o alla Piattaforma, attenendosi alle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazionedi vendita praticate da Xsolution ed alle condizioni generali di vendita di Xsolution pubblicate sul sito internet XTribe e/o sulla Piattaforma, garantendo che sia resa come aggiornate di tempo in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo a pena di responsabilità per i danni derivanti da condotte adottate dall’Incaricato difformi dalle modalità e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contatto individualecondizioni di vendita praticate da Xsolution.
23.2. L'Amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico con il quale l'incaricato si confronterà periodicamente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente.
3. Il collaboratore non L’Incaricato è tenuto a rispetto trasmettere a Xsolution tutte le proposte d’ordine, complete delle condizioni generali di vendita, raccolte e sottoscritte dai Clienti in originale e/o tutti i nominativi dei Clienti che abbiano acquistato i Servizi direttamente sul sito internet XTribe o sulla Piattaforma in occasione della loro visita, entro 2 (due) giorni, rispettivamente, dalla sottoscrizione o dalla visita.
3.3. Il contratto di compravendita dei Servizi si intenderà concluso direttamente tra Xsolution ed i Clienti che abbiano sottoscritto una proposta d’ordine o abbiano effettuato l’acquisto direttamente sul sito Internet XTribe o sulla Piattaforma per effetto dell’attività dell’Incaricato, fermo il fatto che, nel caso dell’invio di una proposta d’ordine firmata, Xsolution si riserva espressamente la facoltà di dare evasione, o meno, alle suddette proposte d’ordine, a propria insindacabile discrezione.
3.4. L’Incaricato svolgerà il suo Incarico in forma del tutto autonoma, senza dar luogo ad organizzazioni di sorta, senza vincoli di tempo o di itinerario, negli orari e nei luoghi in cui l’Incaricato lo reputi opportuno, ovunque all’interno del territorio nazionale.
3.5. L’Incaricato dichiara di essere stato reso edotto del fatto che Xsolution si potrà avvalere del servizio di un orario predeterminato coordinatore alle vendite (di seguito il “Coordinatore”), con l’incarico di formazione, supervisione e non ha diritto alle ferie coordinamento dell’attività degli Incaricati, cui l’Incaricato dovrà rivolgersi per qualsiasi comunicazione da inviare a Xsolution. In particolare, l’Incaricato dovrà comunicare al Coordinatore, con periodicità settimanale, il numero ed ai congedi previsti a favore del personale dipendentei nominativi dei Clienti visitati in esecuzione dell’Incarico, con indicazione specifica delle vendite concluse.
4. L'attività del collaboratore può essere esercitata presso gli Uffici dell'Ente committente oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel disciplinare dell'incarico.
5. L'Ente committente metterà a disposizione dell'incaricato i beni strumentali documentazione, locali, attrezzature, impianti tecnici, etc.) che di volta in volta riterrà necessari per il corretto espletamento dell'incarico, che non creino nocumento all'ordinaria attività gestionale dell'Ente;
6. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, né potrà avvalersi di altri collaboratori a meno che ciò sia stato espressamente previsto dal committente o sia intervenuta successivamente una specifica autorizzazione da parte di quest'ultimo; comunque l'attività del collaboratore incaricato deve rimanere quella prevalente.
7. Al collaboratore non possono essere conferiti poteri gestionali autonomi né compiti dì rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.
8. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.
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Samples: Contratto Per Il Conferimento Di Incarico Alla Vendita Diretta
Modalità di svolgimento dell’incarico. 1. Il collaboratore gode di L’incarico è svolto dal soggetto incaricato con autonomia nella scelta determinazione dei tempi e delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazioneil suo adempimento, garantendo che sia resa in funzione delle salvo il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze organizzative di tempoconnesse alla particolare natura dell’attività esercitata. Entrambe le parti, luogo durante l’esecuzione del contratto devono comportarsi secondo correttezza e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contatto individualebuona fede.
2. L'Amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico con il quale l'incaricato si confronterà periodicamente per verificare che Il Comune in particolare è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato tutti i dati e le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Entenotizie utile al corretto svolgimento della prestazione.
3. Il collaboratore non è tenuto a rispetto di un orario predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente.
4. L'attività del collaboratore può essere esercitata presso gli Uffici dell'Ente committente oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel disciplinare dell'incarico.
5. L'Ente committente metterà a disposizione dell'incaricato i beni strumentali documentazione, locali, attrezzature, impianti tecnici, etc.) che di volta in volta riterrà necessari per il corretto espletamento dell'incarico, che non creino nocumento all'ordinaria attività gestionale dell'Ente;
6. Il prestatore soggetto incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incariconell’espletamento dell’incarico, né potrà mentre può avvalersi di altri propri collaboratori a meno che ciò sia stato espressamente previsto dal committente nello svolgimento delle attività preparatorie o sia intervenuta successivamente una specifica autorizzazione da parte di quest'ultimo; aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque l'attività del collaboratore incaricato deve rimanere quella prevalenteesclusivo responsabile.
74. Al collaboratore non possono In nessun caso al soggetto incaricato potranno essere conferiti poteri gestionali autonomi né compiti dì di rappresentanza dell'ente del Comune verso l'esternol’esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato.
5. E' ammessa, È ammessa qualora prevista dal contratto, nel contratto la relazione diretta dell'incaricato del soggetto incaricato con cittadini ed e utenti.
86. L'incaricato Al soggetto incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all’attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.lgs. n. 196/2003. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico nell’espletamento dell’incarico, e deve trattare i dati personali dati
7. La durata dell’incarico è specificata nel contratto. In caso di incarico occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l’incaricato deve svolgere la propria prestazione; In caso di incarico di collaborazione coordinata e continuativa è indicata la scadenza della collaborazione.
8. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Per motivato interesse attestato dal Responsabile competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell’obiettivo. In tal caso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per gli incarichi occasionali l’adeguamento del compenso è soltanto ove la proroga non sia dovuta a cause imputabili all’incaricato.
9. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell’importo inizialmente determinato.
10. Per gravi motivi e su richiesta dell’incaricato o del Comune il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell’incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell’obiettivo da parte del Comune.
11. Se previsto nel contratto, il Comune ed il soggetto incaricato possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo di importo da pattuirsi preventivamente tra le parti in base alla tipologia di corrispettivo pattuito considerata la tipologia della prestazione da eseguirsi. Ove sia il Comune a recedere il soggetto incaricato deve essere tenuto indenne delle spese e del lavoro eseguito, fatta salvo l’eventuale indennizzo dovuto ai sensi del precedente periodo.
12. Il contratto è risolto unilateralmente dal Comune prima del termine nei seguenti casi:
a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Responsabile competente cui la prestazione è diretta;
b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a n. 60 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o che configurino una delle fattispecie previste nell’articolo 6 del presente regolamento;
d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico.
13. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il soggetto incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integritàdeterminare un conflitto d’interesse con il Comune.
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Samples: Regolamento Per Il Conferimento Degli Incarichi Di Collaborazione Autonoma
Modalità di svolgimento dell’incarico. 1. Il collaboratore gode rapporto ha natura di prestazione d’opera, ai sensi degli art. 2222 e 2230 del codice civile.
2. Tra l’Amministrazione e il Professionista si instaura un rapporto di collaborazione autonoma senza qualsivoglia vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, in piena autonomia nella scelta tecnica ed organizzativa in quanto il professionista, nell’ambito delle direttive generali, degli obiettivi assegnati e delle indicazioni impartitegli coerentemente con le attività progettuali previste e le relative scadenze e budget, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità tecniche che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati ed, in ogni caso, nel rispetto del cronoprogramma del progetto.
3. L’incarico di cui sopra dovrà essere eseguito secondo le indicazioni e le richieste che saranno impartite dalla Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione Abruzzo, individuato come competente sul progetto giusta DGR 701/2021;
4. Il professionista è chiamato ad operare con propri mezzi, fermo restando che la propria attività dovrà essere svolta in coordinamento con le strutture regionali.
5. L’Ente si impegna a fornire quanto necessario per lo il corretto svolgimento della prestazione, garantendo che sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato del Comune, secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del committente alle quali il collaboratore dovrà attenersi, nel rispetto del contatto individuale.
2. L'Amministrazione individua per ogni collaboratore un referente nel proprio organico con il quale l'incaricato si confronterà periodicamente per verificare che le prestazioni svolte ed i relativi risultati ottenuti siano allineati con gli obiettivi richiesti e perseguiti dall'Amministrazione dell'Ente.
3. Il collaboratore non è tenuto a rispetto di un orario predeterminato e non ha diritto alle ferie ed ai congedi previsti a favore del personale dipendente.
4. L'attività del collaboratore può essere esercitata presso gli Uffici dell'Ente committente oppure in altro luogo da indicarsi puntualmente nel disciplinare dell'incarico.
5. L'Ente committente metterà mettendo a disposizione dell'incaricato i beni strumentali documentazione, locali, attrezzature, impianti tecnici, etc.) del professionista informazioni e strumenti che di volta in volta riterrà necessari per il corretto espletamento dell'incarico, che non creino nocumento all'ordinaria attività gestionale dell'Ente;siano ritenuti più idonei all’espletamento dell’attività sopra specificata.
6. Il prestatore non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incaricoAl fine di svolgere le attività oggetto dell’incarico, né il professionista potrà avvalersi di altri collaboratori tutti gli atti e documenti necessari predisposti dall’Amministrazione e di qualsiasi altro materiale dalla stessa messo a meno che ciò sia stato espressamente previsto dal committente o sia intervenuta successivamente una specifica autorizzazione da parte di quest'ultimo; comunque l'attività del collaboratore incaricato deve rimanere quella prevalentesua disposizione.
7. Al collaboratore Nell’espletamento dell’attività, il professionista opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico assunto e non possono essere conferiti poteri gestionali autonomi né compiti dì rappresentanza dell'ente verso l'esternopotrà delegare l’esecuzione di quanto affidatogli, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utentiin tutto o in parte.
8. L'incaricato Fatto salvo quanto previsto all’art. 8, il professionista risponde per le fasi di avanzamento e per il risultato finale delle attività svolte, fino alla chiusura delle attività progettuali e alla validazione delle stesse. È tenuto a produrre relazioni trimestrali, oltre ad una relazione finale, contenenti il dettaglio delle attività svolte ed i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati, così come eventuali criticità riscontrate, nel rispetto delle regole stabilite dai documenti del Programma del progetto. Le suddette rilevazioni, controfirmate dal Coordinatore del progetto consentiranno di autorizzare l’erogazione degli emolumenti con cadenza periodica così come convenuto all’art. 5 del presente contratto.
9. La Regione Abruzzo, per il tramite del Servizio competente, monitora periodicamente il lavoro svolto per verificare la rispondenza di quanto prodotto ai requisiti quantitativi e qualitativi richiesti, anche in accordo alle tempistiche progettuali e al budget, oltre al rispetto degli obiettivi assegnati. In caso di risultati solo parzialmente soddisfacenti o non rispondenti ai suddetti requisiti, il Servizio potrà richiedere una implementazione dell’attività svolta, da eseguirsi entro il termine di giorni 30. Decorso tale termine, in caso di evidente compromissione delle attività progettuali, il contratto potrà essere risolto, ai sensi del punto 8 del successivo art. 8.
10. Il Professionista, pur nell’autonomia suddetta, è tenuto chiamato a coordinarsi con il Coordinatore Regionale del Progetto e a svolgere la prestazione anche presso gli Uffici della Regione, laddove necessario.
11. Il professionista si impegna, pena la risoluzione del contratto, al segreto su datirispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e deve trattare i dati personali dal Codice di cui viene a conoscenza garantendone comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R. n. 983 del 20 dicembre 2018, nonché rispettando il Codice civile e ogni altra norma vigente in materia di prestazioni d’opera e di affidamento di servizi da parte di pubbliche amministrazioni, compatibilmente con la sicurezza natura e l'integrità.le finalità delle prestazioni da espletare
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