MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE. Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di re - sponsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un’apposita commissione ai sensi dell’art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo. La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Ai sensi dell’art. 58.29 comma 2 della L.p. 26/93 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. 26/93 “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa.” Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio; b) le soluzioni tecniche adottate; c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi; d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti; e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato; f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.
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Samples: Bando Di Gara
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE. Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione esecuzione, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Citta di Riva”, svolgerà le funzioni di re - sponsabile responsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un’apposita commissione ai sensi dell’art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo. La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Ai sensi dell’art. 58.29 comma 2 della L.p. 26/93 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. 26/93 “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa.” Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Si precisa che, In particolare ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente Deliberazione della Giunta provinciale affinché proceda Provinciale n. 1994 di data 11/11/2016: ➢ Ricevuta la documentazione da APAC, nei 5 giorni lavorativi seguenti il responsabile dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Citta di Riva” procederà alla valutazione preventiva delle offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta; ➢ resta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto ai sensi di legge; ➢ il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a nominare 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. ➢ con la nota di richiesta dei giustificativi, la struttura di merito convocherà in audizione il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre concorrente l'ultimo giorno utile per la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione presentazione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.giustificativi;
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Samples: Bando Di Gara
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE. Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di re - sponsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un’apposita commissione ai sensi dell’art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere Trentino Sviluppo S.p.A. provvederà all’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo. La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'artdell’art. 58.29 della L.p97 del D.lgs. 26/93 50/2016 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. Ai Si precisa che, ai sensi dell’art. 58.29 97, comma 2 della L.p3 del D.Lgs. 26/93 50/2016, “Quando quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta dell’offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”. Ai Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'artdell’art. 58.29 comma 3 della L.p97 del D.lgs. 26/93 “n. 50/2016. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta cheparticolare, in base l’impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà – entro il termine indicato nella richiesta dell’Amministrazione e comunque non inferiore a elementi specifici appare anormalmente bassa.” Le 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni possono riguardareriguardanti, a titolo esemplificativo:
a) l'economia l’economia del procedimento di costruzionefabbricazione dei prodotti, del processo di fabbricazione, dei servizi prestati o del metodo di prestazione del serviziocostruzione;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l’originalità dei lavori, per fornire i prodotti delle forniture o per prestare i servizidei servizi proposti dall’offerente; come precisato dall’art. 97, comma 4 del D.lgs. 50/2016. La stazione appaltante escluderà l’offerta, ai sensi di quanto prescritto dal comma 5 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, “solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3;
b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servii e delle forniture;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Si precisa che, ai sensi dell'art. 40cui all’articolo 23, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato6.”
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Samples: Invito a Trattativa Privata
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE. Il responsabile dell’Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di re - sponsabile responsabile del procedimento per la valutazione dell’anomalia delle offerte. Ricevuta la documentazione da parte di APAC, avvalendosi, eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma nei 5 giorni lavorativi seguenti la Struttura di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un’apposita commissione ai sensi dell’art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all’esame merito procede alla valutazione preventiva delle giustificazioni presentate dai concorrenti offerte ed alla eventuale richiesta al concorrente primo in graduatoria di giustificativi scritti ai fini della valutazione della congruità dell'offerta. Rimane salva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino al quinto. Il tempo concesso per la presentazione dei giustificativi è pari a 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La Struttura di merito si riserva 15 giorni lavorativi per la valutazione conclusiva delle offertegiustificazioni, secondo chiedendo eventualmente al concorrente ulteriori integrazioni. Per la presentazione di queste ulteriori giustificazioni potranno essere concessi al massimo 5 giorni lavorativi, decorsi i quali l'Amministrazione assumerà comunque le proprie determinazioni, previa audizione del concorrente, da convocarsi con 5 giorni di preavviso. Le modalità di cui al presente paragrafo. La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l’individuazione di quelle che superano la detta soglia, l’esame presentazione delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la i criteri di valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall’Autorità sono specificati nel documento denominato “Criteri per la vigilanza sui lavori pubblici in materia valutazione delle offerte”, di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 cui all’Allegato F) del 31 gennaio 2000. Ai sensi dell’art. 58.29 comma 2 della L.p. 26/93 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara”. Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. 26/93 “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa.” Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate;
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento e alla relativa stima dei costi. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. Si precisa che, ai sensi dell'artdell’art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità l’Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'artall’art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione l’Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio d’ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto d’appalto eventualmente stipulato.
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Samples: Bando Di Gara Telematica