Common use of Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi Clause in Contracts

Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitori. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a./r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione, il Clientedeve provvedere al pagamento degli interessi debitori, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestata, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Addebito in conto per richieste di pagamento utenze. Il Cliente può autorizzare la Banca al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza (bolletta), con addebito sul conto e a condizione che il conto, al momento del pagamento, abbia disponibilità sufficienti. Le richieste e le revoche delle istruzioni al pagamento, se presentate in tempo utile, hanno effetto dalla fatturazione del periodo successivo e comunque deve pervenire alla Banca la relativa richiesta dall'Azienda Fornitrice, la quale fornisce e comunica anche l'eventuale variazione del codice di utenza del Cliente. Il Cliente può chiedere alla Banca di sospendere eccezionalmente il pagamento di una fattura, avvertendola in tempo utile.

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Samples: www.datocms-assets.com, www.datocms-assets.com

Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolodal successivo comma 5, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori di cui al precedente comma 4 al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitoridebitori di cui al comma 4. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articoloprecedente comma 5, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a./r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazionedell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, il Clientedeve Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitoridebitori di cui al precedente comma 4, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestataprestata ai sensi del precedente comma 5, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Addebito in conto di assegni circolari. Il Cliente autorizza la Banca ad addebitare sul suo conto gli assegni circolari di cui abbia chiesto l'emissione, anche se riportano firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di legge (articolo 11 R.D. 1736/1933 e articolo 8 R.D. 1169/1933). Addebito in conto per richieste di pagamento utenze. Il Cliente può autorizzare la Banca al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza (bolletta), con addebito sul conto e a condizione che il conto, al momento del pagamento, abbia disponibilità sufficienti. Le richieste e le revoche delle istruzioni al pagamento, se presentate in tempo utile, hanno effetto dalla fatturazione del periodo successivo e comunque deve pervenire alla Banca la relativa richiesta dall'Azienda Fornitrice, la quale fornisce e comunica anche l'eventuale variazione del codice di utenza del Cliente. Il Cliente può chiedere alla Banca di sospendere eccezionalmente il pagamento di una fattura, avvertendola in tempo utile.

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Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Telematici, Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Telematici

Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolodal successivo comma 5, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori di cui al precedente comma 4 al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitoridebitori di cui al comma 4. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articoloprecedente comma 5, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a./r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazionedell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, il Clientedeve Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitoridebitori di cui al precedente comma 4, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestataprestata ai sensi del precedente comma 5, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Addebito in conto per richieste di pagamento utenze. Il Cliente può autorizzare la Banca al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di legge (bollettaarticolo 11 R.D. 1736/1933 e articolo 8 R.D. 1169/1933), con addebito sul conto e a condizione che il conto, al momento del pagamento, abbia disponibilità sufficienti. Le richieste e le revoche delle istruzioni al pagamento, se presentate in tempo utile, hanno effetto dalla fatturazione del periodo successivo e comunque deve pervenire alla Banca la relativa richiesta dall'Azienda Fornitrice, la quale fornisce e comunica anche l'eventuale variazione del codice di utenza del Cliente. Il Cliente può chiedere alla Banca di sospendere eccezionalmente il pagamento di una fattura, avvertendola in tempo utile.

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Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Telematici

Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi. Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi. Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolodal successivo comma 5, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi. Gli interessi debitori conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori di cui al precedente comma 4 al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitoridebitori di cui al comma 4. Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articoloprecedente comma 5, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a./r. ovvero mediante il Servizi Telematici secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazionedell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, il Clientedeve Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitoridebitori di cui al precedente comma 4, entro la data di esigibilità ivi indicata. Una volta decorso il predetto termine, sull'importo dovuto alla Banca a titolo di interessi maturano interessi di mora - automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora - nei termini e nella misura previsti nel Documento di Sintesi. In aggiunta all'autorizzazione prestataprestata ai sensi del precedente comma 5, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Addebito in conto per richieste di pagamento utenzeassegni circolari. Il Cliente può autorizzare autorizza la Banca al pagamento delle fatture periodiche relative ad una determinata utenza addebitare sul suo conto gli assegni circolari di cui abbia chiesto l'emissione, anche se riportano firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di legge (bollettaarticolo 11 R.D. 1736/1933 e articolo 8 R.D. 1169/1933), con addebito sul conto e a condizione che il conto, al momento del pagamento, abbia disponibilità sufficienti. Le richieste e le revoche delle istruzioni al pagamento, se presentate in tempo utile, hanno effetto dalla fatturazione del periodo successivo e comunque deve pervenire alla Banca la relativa richiesta dall'Azienda Fornitrice, la quale fornisce e comunica anche l'eventuale variazione del codice di utenza del Cliente. Il Cliente può chiedere alla Banca di sospendere eccezionalmente il pagamento di una fattura, avvertendola in tempo utile.

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Samples: Contratto Di Conto Corrente E Dei Servizi Telematici