Modalità per la determinazione del danno. La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’ assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
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Modalità per la determinazione del danno. La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l’ assicurato l’assicurato o con persona da lui designata. Il perito deve essere abilitato all’esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
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