Modifica delle condizioni contrattuali. 15.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per il servizio oggetto del presente contratto). 15.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali. 15.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 14, comma 14.1. 15.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 15.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 15.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 15.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 15.4.
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Modifica delle condizioni contrattuali. 15.1 12.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri eventualmente applicati per il servizio oggetto del presente contratto).
15.2 12.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
15.3 12.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 1411, comma 14.111.1.
15.4 12.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 15.312.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
15.5 12.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 15.312.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 15.412.4.
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Modifica delle condizioni contrattuali. 15.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per il servizio oggetto del presente contratto).
15.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio dei servizi oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
15.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 145, comma 14.15.1.
15.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 15.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
15.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 15.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 15.4.
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Modifica delle condizioni contrattuali. 15.1 10.1 Le Parti convengono che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può modificare unilateralmente in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole per il Cliente, le norme contrattuali che regolano il presente Contratto e le relative condizioni economiche (ivi incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alle commissioni, spese, costi e oneri applicati per il servizio i servizi oggetto del presente contratto).
15.2 10.2 Per i fini di cui al precedente comma costituiscono giustificato motivo, a titolo meramente esemplificativo, modifiche legislative e regolamentari, disposizioni di organismi amministrativi o di vigilanza, modifiche delle regole di funzionamento degli organismi di liquidazione e/o gestione accentrata di strumenti finanziari nonché dei mercati regolamentati o altre sedi di esecuzione, ragioni di sicurezza o di tutela della riservatezza dei Clienti, variazioni connesse a modifiche dei prezzi, dei tassi, dei cambi, delle condizioni di mercato o, comunque, dei costi connessi alla prestazione del servizio dei servizi oggetto del presente contratto, aumento degli oneri fiscali.
15.3 10.3 La Banca comunica al Cliente, con un preavviso minimo di 2 mesi, le modifiche unilaterali al presente contratto mediante una comunicazione contenente in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del Contratto”, inviata in forma scritta o su altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente. Il Cliente che al momento di apertura del rapporto, o in un momento successivo, scelga di ricevere le comunicazioni della Banca in forma telematica accetta che le modifiche unilaterali gli siano comunicate mediante tali modalità, ivi incluse la posta elettronica, la PEC e la messa a disposizione nell’area riservata del Cliente sul sito Internet della Banca. In questo caso, sono comunicate al Cliente con le stesse modalità le eventuali modifiche alle informazioni riportate nella Sezione I del Fascicolo Informativo (Informazioni alla clientela) e nel Documento di cui all’articolo 149, comma 14.19.1.
15.4 10.4 Le modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni economiche si intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 15.310.3, qualora il Cliente non receda, senza spese, dal presente contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche comunicate. Nel caso di recesso, il Cliente ha il diritto di ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
15.5 10.5 Le modifiche al presente contratto strettamente derivanti da variazioni di norme legislative o regolamentari si intendono automaticamente recepite. La Banca provvede in questo caso a informare tempestivamente il Cliente delle modifiche apportate, con le modalità indicate al comma 15.310.3. Resta salvo il diritto di recesso del Cliente secondo quanto previsto dal comma 15.410.4.
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