Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II, è proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato motivo. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica. secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del con- tratto”. 2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione. Il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa. 3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento disciplinati dalla presente Sezione, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Xxxxxxx non riferibili ai predetti Ser- vizi di pagamento.
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Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126sexies del Decreto Legislativo 1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II° settembre 1993, è proposta dalla Banca n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno 2 (due) due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato motivoindicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell’art. 126-sexies. La comunicazione è effettuata modifica proposta dalla Banca per iscrittosi ritiene accettata salvo che, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica. secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del con- tratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione. Il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica stessain senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento disciplinati dalla presente Sezione, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Xxxxxxx non riferibili ai predetti Ser- vizi di pagamento.
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Samples: Norme Contrattuali Sulla Prestazione Dei Servizi Bancari, Finanziari E Di Investimento
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II, è proposta propo- sta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista qualora sussista un giustificato giustifi- cato motivo. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole con apposito messaggio di posta elettronica. secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica mo- difica del con- trattocontratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro applicazione. Il Cliente può recedere immediatamente e senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento disciplinati dalla presente Sezione, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d.lgs. 1°settembre 1993, n. 385 per le condizioni del Conto Xxxxxxx non riferibili ai predetti Ser- vizi di pagamento.
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Samples: Conto Arancio E Di Deposito Arancio