Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento Clausole campione

Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento. 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento. IL conduttore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina del precedente paragrafo 5.3.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento. 1.L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di mo- dificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento. 1. Non sono consentite proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento.
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento. Art. 171 Piano Operativo di Sicurezza

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