Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nei seguenti casi: a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano di Sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza non si pronunci: a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento di eventuali maggiori oneri è subordinato all’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
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Samples: Construction Contract
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. 1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza e di CoordinamentoPSC, nei seguenti casi:
a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori lavo- ratori eventualmente disattese nel Piano di SicurezzaPSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione si pronunci tempestivamentetempestiva- mente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o sul il rigetto delle proposte pro- poste presentate; le decisioni del Coordinatore coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel'appaltatore.
3. Qualora, Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la Sicurezza CSE non si pronuncipronuncia:
a. a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accogli- mento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare va- riazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun gene- re del corrispettivo;
b. b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni accolte se non può comportano variazioni in alcun modo giustificare variazioni aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale nel solo caso di accoglimento delle esplicito, se le modificazioni ed integrazioni comporti e integra- zioni comportano maggiori oneri a carico dell'impresa costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appal- tante riconosce tale circostanza sia debitamente provata e documentatamaggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento di eventuali maggiori oneri è subordinato all’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Delle Strade E Pronto Intervento
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L’Appaltatore 1. L’appaltatore può presentare al Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamentocoordinamento, nei seguenti casi:
a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano piano di Sicurezzasicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o sul il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel'appaltatore.
3. Qualora, Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza non si pronunci:
a. a) nei casi di cui al comma punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b. b) nei casi di cui al comma punto 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma punto 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Pertanto il riconoscimento Qualora l’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di eventuali maggiori oneri è subordinato all’approvazione sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltanteappaltante deve darne tempestiva comunicazione al Responsabile dei Lavori esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione quanto riportato nel par. 3.2, punto 3, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto Esecutivo.
7. L’appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al Responsabile dei Lavori una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al punto 1, lettere a) e b). Il Responsabile dei Lavori, eventualmente sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull’accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l’appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai punti 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Responsabile dei Lavori non si pronunci:
a) nei casi di cui al punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al punto 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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Samples: Appalto Integrato
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L’Appaltatore 1. L’appaltatore può presentare al Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamentocoordinamento, nei seguenti casi:
a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano piano di Sicurezzasicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore L’appaltatore ha il diritto che il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o sul il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel’appaltatore.
3. Qualora, Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza non si pronunci:
a. a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b. b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa dell’impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento di eventuali maggiori oneri è subordinato all’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. L’Appaltatore L'appaltatore può presentare al Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamentocoordinamento, nei seguenti casi:
a. a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel Piano piano di Sicurezzasicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'Appaltatore L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza in fase di Esecuzione esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento sull'accoglimento o sul il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel'appaltatore. Qualora, A75A12 R12 Capitolato speciale di appalto.docx Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore coordinatore per la Sicurezza sicurezza non si pronuncipronuncia:
a. c) nei casi di cui al comma 1precedente, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b. d) nei casi di cui al comma 1precedente, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale nel solo caso di accoglimento delle esplicito, se le modificazioni ed e integrazioni comporti comportano maggiori oneri a carico dell'impresa costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante riconosce tale circostanza sia debitamente provata e documentatamaggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. Pertanto il riconoscimento di eventuali maggiori oneri è subordinato all’approvazione da parte della Stazione Appaltante.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto