MONITORAGGIO ISPETTIVO Clausole campione

MONITORAGGIO ISPETTIVO. Ai fini del monitoraggio ispettivo, la verifica di un elemento consiste nell’applicazione, all’elemento stesso, di una lista di controllo predefinita e codificata. Il monitoraggio ispettivo è, come detto, attivabile per gli ambiti e per gli elementi dei sottosistemi ferroviari in esercizio considerati particolarmente critici e significativi e per i quali il numero di risorse competenti disponibili consente il campionamento di un numero di dati statisticamente significativo. Gli ambiti e gli elementi non oggetto di monitoraggio ispettivo sono comunque oggetto delle ispezioni specifiche reputate necessarie. Gli elementi considerati critici e significativi, e quindi potenzialmente oggetto di monitoraggio ispettivo, sono evidenziati nei successivi punti 5.1 e 5.2 e le relative liste di controllo sono contenute, per ogni elemento, in istruzioni operative emanate a parte. La significatività degli elementi individuati è per lo più riconducibile alle procedure manutentive e alle operatività del personale degli operatori ferroviari impiegato con mansioni di sicurezza. Le verifiche sono effettuate a campione e in modo continuo. Il monitoraggio ispettivo, basandosi su controlli a campione, è inoltre pianificato e svolto con l’obiettivo, per quanto possibile, di non creare ingiustificate turbative alla regolarità della circolazione ferroviaria (fatta salva ovviamente l’esigenza che l’operatore ferroviario metta in atto le misure per la soluzione delle eventuali non conformità o criticità rilevate) e in generale riducendo al minimo necessario le interferenze con le attività di sicurezza degli operatori, senza quindi creare inutili rischi indiretti che creino pregiudizio alla sicurezza della circolazione ferroviaria. DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE Procedura per l’effettuazione delle ispezioni sul sistema ferroviario SIC.P.02 Rev. 02

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).