Common use of Motivazioni Clause in Contracts

Motivazioni. La presente procedura non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadro. Inoltre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documento

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Motivazioni. La presente procedura non viene suddivisa In data 1 febbraio 2019 verrà a scadenza l’attuale contratto di manutenzione degli impianti tecnologici in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadro. Inoltre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato essere presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economicaquesta Direzione regionale. Pertanto, la Direzione regionale della Lombardia dispone l’avvio della presente procedura di affidamento ai sensi dell’art. 55, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 al fine di assicurare la continuità dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici degli uffici che ne fanno capo. Si precisa che il Capitolato d’Oneri prevede regole specifichepresente provvedimento tiene altresì conto della delibera prot. n. 18603 dell’11 dicembre 2018 con la quale la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica ha determinato di procedere all’espletamento della gara europea a procedura aperta per l’affidamento in caso appalto del servizio di invalidazione conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, oltre minuto mantenimento edile. Quest’ultima procedura, di portata nazionale, risulta essere alquanto complessa, tra l’altro suddivisa in n. 11 Lotti e per una durata contrattuale di 48 mesi con opzione relativa ad un periodo di ulteriori 12 mesi. Ciò fa ragionevolmente presumere che la procedura centralizzata non sia completata entro i prossimi mesi e, pertanto, la Direzione regionale ritiene opportuno espletare apposita gara per l’affidamento del brand o servizio in oggetto a copertura del periodo di svolgimento della configurazione tipogara nazionale per una durata di 12 mesi, per la rideterminazione prorogabile di ulteriori sei mesi. In linea con tale obiettivo, nella documentazione di gara sarà inserita apposita clausola di recesso unilaterale nell’ipotesi di affidamento del punteggio tecnico ed economicoservizio da parte della Direzione Centrale. RESPONSABILE PROCEDIMENTO XxxDecreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx55, comma 14 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 31, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 111, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 95, comma 3, lettera b) Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 IL DIRETTORE REGIONALE Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documentodigitalmente)

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Motivazioni. La presente procedura Il 23 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con PIZZOCRI s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx, 00, numero di identificazione nazionale SM29433 - il contratto normativo prot. 2022/363575, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP2 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale mascherine FFP2, appare legittimo e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadronecessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Inoltre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto Oggetto del contratto fanno parte esecutivo è la fornitura di un’unica tipologia n. 601.800 (seicentounomilaottocentoi) mascherine FFP2. Il massimale del contratto esecutivo è pari ad euro 40.802,04 (quarantamilaottocentodue/04) oltre I.V.A., sulla base di acquisto un prezzo unitario di euro 0,0678 (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionalizero/0678) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di pubblicazione del bando stipula al giorno 22 settembre 2023, data di garascadenza dell’accordo quadro. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche La normativa vigente in materia di Privacy appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e in merito al rispetto il Direttore dell’Esecuzione del Codice eticoContratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Modello Comitato di organizzazione egestione ex d. lgs. Gestione n. 231/2001 e 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione Comitato di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela Gestione n. 44 del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documento13 novembre 2018

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Motivazioni. La presente procedura non viene suddivisa in Lotti geografici L’acquisto si rende necessario in quanto gli operatori del mercato la Direzione provinciale di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, Mantova – Ufficio provinciale-Territorio ha segnalato che l’attuale scaffalatura metallica utilizzata per riporre i volumi richiesti dall'Accordo Quadrocontenenti Repertori di frequente consultazione è sprovvista dei separatori metallici. InoltreI separatori renderebbero più agevole l’accessibilità ed aiuterebbero a mantenere l’allineamento verticale dei volumi evitando anche la caduta di questi ultimi nella parte laterale degli scaffali. Attualmente non è attiva alcuna convenzione Consip relativa alle attrezzature necessarie, pertanto, si avvia la procedura di gara mediante Richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Sulla base di una indagine di mercato esplorativa è possibile stimare che il costo dell’acquisto non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte superi l’importo di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico€ 7.000,00. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematicoDecreto Legislativo 18 aprile 2016, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della proceduran. 50  Art. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 8336, comma 96 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, del d. lgsn. 50  Art. 32, comma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e s.m.i50  Art. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato31, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era partecomma 1 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda B.b.3 – Punto 3 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico111, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. comma 2 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda B.b.3 – Punto 3 Legge 6 luglio 2012, n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente94, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economicaconversione del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52  Art. Pertanto7, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifichecomma 2 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, in caso di invalidazione n. 50  Art. 95, comma 4, lettera b) Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 Provvedimento del brand o della configurazione tipoDirettore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2015/46604 del 2 aprile 2015 Provvedimento del Dirigente ad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali prot. 2015/199270 del 21 dicembre 2015 Milano, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documentomaggio 2016

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Motivazioni. La presente procedura Il 27 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con SAFE s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx (BS), Via X. Xxxxxxx, 14, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 03223860176 - il contratto normativo prot. 2022/366521, relativo all’affidamento della fornitura di visiere (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale visiere, appare legittimo e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadronecessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Inoltre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto Oggetto del contratto fanno parte esecutivo è la fornitura di un’unica tipologia n. 3.910 (tremilanovecentodieci) visiere. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 2.003,88 (duemilatre/88) oltre I.V.A., sulla base di acquisto un prezzo unitario di euro 0,5125 (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionalizero/5125) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di pubblicazione del bando stipula al giorno 26 settembre 2023, data di garascadenza dell’accordo quadro. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche La normativa vigente in materia di Privacy appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e in merito al rispetto il Direttore dell’Esecuzione del Codice eticoContratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Modello Comitato di organizzazione egestione ex d. lgs. Gestione n. 231/2001 e 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione Comitato di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela Gestione n. 44 del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documento13 novembre 2018

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Motivazioni. La presente procedura Il 28 settembre 2022 la Direzione Centrale Logistica ed approvvigionamenti dell’Agenzia delle Entrate ha stipulato con ITALORTOPEDIA s.r.l. – avente sede legale in Xxxxxxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxxx, 54, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 09076931212 - il contratto normativo prot. 2022/367468, relativo all’affidamento della fornitura di mascherine FFP3 (dispositivi di protezione individuale nei confronti del virus Sars Covid 19). Tale accordo quadro ha una valenza esclusivamente normativa, lasciando alla Direzione regionale fruitrice della fornitura il compito di stipulare successivamente con l’appaltatore un secondo contratto, avente carattere esecutivo. Poiché attualmente non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato è vigente alcuna Convenzione Consip avente quale oggetto la fornitura di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale mascherine FFP3, appare legittimo e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadronecessario che la Direzione regionale della Lombardia formalizzi la propria adesione al predetto accordo quadro. Inoltre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto Oggetto del contratto fanno parte esecutivo è la fornitura di un’unica tipologia n. 500 (cinquecento) mascherine FFP3. Il massimale del contratto esecutivo sarà pari ad euro 94,00 (novantaquattro/00/) oltre I.V.A., sulla base di acquisto un prezzo unitario di euro 0,188 (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionalizero/188) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la oltre I.V.A.. Il contratto esecutivo avrà efficacia dalla data di pubblicazione del bando stipula al giorno 27 settembre 2023, data di garascadenza dell’accordo quadro. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche La normativa vigente in materia di Privacy appalti prevede che il Dirigente responsabile dell’unità organizzativa (rappresentata nella fattispecie dalla Direzione regionale fruitrice della fornitura) nomini il Responsabile Unico del Procedimento e in merito al rispetto il Direttore dell’Esecuzione del Codice eticoContratto esecutivo di prossima stipula. Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Statuto dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Modello Comitato di organizzazione egestione ex d. lgs. Gestione n. 231/2001 e 7 dell’8 febbraio 2018 Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, aggiornato alla Delibera del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione Comitato di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela Gestione n. 44 del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documento13 novembre 2018

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Motivazioni. Questa Direzione ha esigenza di provvedere al fabbisogno di carburante per autotrazione (gasolio) per i veicoli di servizio in uso. Sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx) risulta disponibile “Accordo Quadro per la fornitura di carburante per autotrazione mediante fuel card per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016”, stipulato da CONSIP S.p.a. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. e ITALIANA PETROLI S.p.a. Ai sensi del comma 6 dell’art. 3 dell’Accordo Quadro “le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse”. Alla luce di quanto sopra, per far fronte alle esigenze di carburante dei veicoli di servizio di questa Direzione in uso in tutta la Campania, l’affidamento avverrà in favore della ITALIANA PETROLI S.p.a. che ha ottenuto il punteggio complessivo più elevato relativamente alle province di tale regione. La presente procedura non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto Legge n° 208/2015 ha esteso alle Agenzie fiscali l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (per effetto della modifica apportata all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006) al fine di perseguire gli operatori del mercato obiettivi di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale efficienza ed economicità nella gestione degli approvvigionamenti e di gestiregarantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Si ritiene, anche grazie pertanto, di aderire al detto Accordo Quadro nei termini sopra indicati. Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai rapporti favorevoli con i vari brandpropri ordinamenti, i volumi richiesti dall'Accordo Quadro. Inoltredecretano o determinano di contrarre, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto individuando gli elementi essenziali del contratto fanno parte e i criteri di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) selezione degli operatori economici e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnicodelle offerte”. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematicoNapoli, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documentofirmato digitalmente)

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Motivazioni. La L’accordo intergovernativo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95 e operativo a partire dal 1° luglio 2014, è volto a contrastare l’evasione fiscale - realizzata da cittadini e residenti statunitensi mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie italiane e da residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi - tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie. Al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all’IRS (Internal Revenue Service) statunitense, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione (RIFI) trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI). Il presente procedura provvedimento integra il precedente provvedimento del 7 agosto 2015 prot. n. 106541, sulla base di esplicito rinvio contenuto nel punto 5.6, per la gestione delle comunicazioni correttive. Il punto 1 del presente provvedimento definisce termini e modalità di comunicazione degli errori ovvero gravi non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori del mercato conformità da parte dell’Agenzia delle entrate alle RIFI interessate, a seguito di riferimento sono aziende capaci notifica dell’Autorità fiscale statunitense. Il punto 2 descrive le categorie di operare su tutto il mercato nazionale errori rilevabili dall’Autorità fiscale statunitense. Il punto 3 definisce termini e modalità di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadrocomunicazione dei dati correttivi da parte delle RIFI all’Agenzia delle entrate. Inoltre, il punto 7 dispone un aggiornamento nonché la procedura pubblicazione sul sito internet di eventuali successivi aggiornamenti – i quali non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte comportino nuovi adempimenti o modifiche delle modalità di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto trasmissione – all’allegati tecnico al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgsprovvedimento 7 agosto 2015 prot. n. 50/2016 106541. Tale modalità di aggiornamento ha il fine di accelerare il processo di messa a disposizione degli operatori finanziari della documentazione ausiliaria alla predisposizione e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione invio della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.acomunicazione., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documento

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Motivazioni. La presente procedura non viene suddivisa Alla fine del mese di maggio 2017 giungeranno a scadenza due ordini diretti in Lotti geografici convenzione Consip aventi per oggetto complessivamente il noleggio di n. 28 multifunzione in convenzione Consip. E’ pertanto necessario provvedere al rinnovo di tali contratti, in quanto le strutture operative utilizzatrici (rappresentate prevalentemente da Direzioni provinciali e Uffici territoriali di ampie dimensioni) presentano gli operatori del mercato stessi fabbisogni di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale fotoriproduzione e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadrostampa in condivisione. Inoltre, verranno ordinate altre sei multifunzione in noleggio che andranno a sostituire fotocopiatori di proprietà ormai obsoleti. Attraverso un accurato studio della collocazione delle macchine aggiuntive (che ne permetta l’agevole fruizione da parte degli utenti), si è concordato con gli uffici destinatari che la procedura non viene suddivisa semplice funzione di fotoriproduzione possa essere integrata con la funzione di stampa in Lotti merceologici/funzionali condivisione. Tale utilizzo in quanto condivisione presenta oggettivi vantaggi sotto i seguenti profili: - risparmi derivanti dai minori oneri di approvvigionamento di toner per le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte stampanti individuali (la fornitura di un’unica tipologia materiale di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione consumo è compresa nel canone di noleggio); - minore utilizzo delle stampanti individuali poste in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematicoprossimità degli utilizzatori, con tutte conseguenti vantaggi in termini di salubrità degli ambienti di lavoro ( è dimostrato che le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze stampanti durane il loro funzionamento emettano dalle bocchette di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenzialiareazione delle esalazioni, in caso contenenti minuscole particelle di incorporazionetoner residuo, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%impiego di cartucce originali certificate); - migliore qualità e maggiore velocità di stampa, con conseguente ottimizzazione sia del prodotto che dei tempi di lavoro. Sulla base delle previsioni di utilizzo, si è ritenuto opportuno scegliere il modello di multifunzione monocromatica OLIVETTI d. Copia 5000MF il cui canone trimestrale (comprensivo del dispositivo accessorio di finitura in linea) in caso è pari ad euro 188,00 (centottantotto/00) oltre I.V.A., per un periodo di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente utilizzo pari a 60 (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatoresessanta) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’artmesi. 80Il valore complessivo del contratto è pari ad euro 127.840,00 (centoventisettemilaottocentoquaranta/00) oltre I.V.A.. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, commi 1 e 2, del d. lgsn. 50  Art. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 8332, comma 92 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 31, comma 1 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Art. 111, comma 2 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda B.b.3 – Punto 3 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate  Scheda A.b.3 – Punto 2 Provvedimento del d. lgsDirettore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 50/2016 e s.m.i2015/46604 del 2 aprile 2015 Provvedimento del Dirigente ad interim dell’Xxxxxxx Xxxxxxx materiali prot. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto 2015/199270 del Codice etico, del Modello di organizzazione egestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. − A tutela del favor partecipationis, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilità, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertanto, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di invalidazione del brand o della configurazione tipo, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documento21 dicembre 2015

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Motivazioni. La presente procedura non viene suddivisa in Lotti geografici in quanto gli operatori Con Delibera di Giunta n. 106 del mercato di riferimento sono aziende capaci di operare su tutto il mercato nazionale e di gestire, anche grazie ai rapporti favorevoli con i vari brand, i volumi richiesti dall'Accordo Quadro. Inoltre23/2/2015, la procedura non viene suddivisa in Lotti merceologici/funzionali in quanto Regione Marche ha approvato le varie prestazioni oggetto linee di indirizzo agli Enti del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in Lotti merceologici/funzionali) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti merceologici/funzionali potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO N.A. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. DEROGHE AL BANDO TIPO − La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. − Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. − È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Xxxxxx era parte. − Sono previste regole specifiche SSR in materia di Privacy libera professione intramuraria del personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria. Con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 430 del 16/6/2015, in merito al rispetto attuazione di quanto indicato nella citata Delibera di Giunta n. 106/15, è stato adottato lo schema tipo di regolamento per l’esercizio dell’attività libero-professionale nelle Aree Vaste. Con Determina del Codice eticoDirettore n. 277/AV5 del 17/03/2016, è stato adottato il Regolamento dell’Area Vasta 5, relativo alle modalità organizzative dell’attività libero professionale intramuraria del Modello personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario. Nel suddetto Regolamento di organizzazione egestione ex d. lgsArea Vasta, all’art. 8, vengono indicate le modalità di esercizio delle attività a pagamento rese a favore soggetti terzi paganti, precisando che, per l’erogazione di tali prestazioni, “Il rapporto si perfeziona tramite stipula di apposito contratto/convenzione”. Con nota prot. n. 231/2001 e 41865 del Piano triennale 24/5/2016, il Poliambulatorio “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx”, con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 000, Xxxxxxx – P.IVA 03412871208, ha chiesto di attivare un’apposita convenzione con l’ASUR Marche Area Vasta n.5 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a.avvalersi di prestazioni diagnostiche di istopatologia cutanea, in ragione regime di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale attività libero professionale intramuraria. A tale scopo ha chiesto di Committenza. − A tutela del favor partecipationisutilizzare la professionalità dei Dirigenti Medici dell’U.O.C. di Anatomia Patologica”, nel Capitolato d’Oneri è prevista la possibilitàrichiedendo, in luogo dell’esclusione del concorrente, di non considerare valido un brand o una configurazione tipo in caso di carenze nell’offerta tecnica o economica. Pertantocome “primo referente”, il Capitolato d’Oneri prevede regole specificheXxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Direttore Medico dell’U.O.C. stessa, dichiarando che detta struttura privata non è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Con la medesima nota, il menzionato Poliambulatorio privato ha precisato che le prestazioni di istopatologia cutanea richieste e le relative tariffe (al netto di bollo) sono le seguenti: - Codice 509215, esame istopatologico cute e/o tessuti molli biopsia incisionale: € 75,00 - Codice 27370, esame istopatologico cute e/o tessuti molli biopsia escissionale: € 98,00 - Codice 29640, esame Immunofluorescenza diretta (DIF): € 218,00 - Codice 27360, esame istopatologico cute e/o tessuti molli (Punch o Shave) € 50,00 La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero, con nota ID n. 709994 del 7/6/2016, si è favorevolmente espressa nei confronti della richiesta di convenzionamento presentata dal Poliambulatorio privato in caso oggetto. Il richiamato Regolamento di invalidazione Area Vasta, sempre nell’art. 8, nell’indicare le modalità di esercizio della libera professione in equipe, stabilisce che tale attività deve essere svolta sulla base di un apposito piano operativo, concordato e sottoscritto da tutti i partecipanti all’equipe, nonché validato dal responsabile della U.O., che è soggetto ad approvazione della Direzione. Si prende atto che, con Determina del brand o della configurazione tipoDirettore di Area Vasta n. 775 del 12/7/2016, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico. RESPONSABILE PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (L’Amministratore Delegato) Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXXXXXX C=IT Vale la data della firma digitale del documentosono stati approvati:

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Samples: Convenzione Per Prestazioni Professionali a Pagamento Con Il Poliambulatorio “Giardini Margherita” Di Bologna