Natura dell’autorizzazione. 1. Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio il trasportatore è stabilito (in prosieguo "l'autorità competente per l'autorizzazione"). 2. Nel caso di un operatore stabilito nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione. 3. Nel caso di un gruppo di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati e nel caso di un partenariato tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma. 4. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'operatore e non è trasferibile. Un operatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tal caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, rispetto alle disposizioni in materia sociale, all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 2. Nel caso di un gruppo di operatori che intende effettuare servizi internazionali regolari e regolari specializzati, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese del gruppo e indica i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, e alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi. In caso di un partenariato, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner, e indicano i nomi di tutte le imprese del partenariato. Nei casi in cui i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è lasciata alla discrezione degli operatori stessi. 5. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri. 6. L'autorizzazione definisce quanto segue: (a) il tipo di servizio; (b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo; (c) il periodo di validità dell'autorizzazione; (d) le fermate e gli orari. 7. L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4. 8. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del servizio. 9. L'impresa che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6. In questo caso, oltre ai documenti di cui all'articolo 15, l'operatore assicura che una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente, si trovi a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
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Samples: Protocol to the Interbus Agreement
Natura dell’autorizzazione. 1. Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio il trasportatore è stabilito (in prosieguo "l'autorità competente per l'autorizzazione").
2. Nel caso di un operatore stabilito nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.
3. Nel caso di un gruppo di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati e nel caso di un partenariato tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.
4. L'autorizzazione è rilasciata redatta a nome dell'operatore e del trasportatore; non è trasferibilepuò essere ceduta da questi a terzi. Un operatore Tuttavia, il trasportatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavial'autorizzazione può, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazionedelle autorità di cui all'articolo 3, effettuare paragrafo 1 del presente allegato, far svolgere il servizio tramite da un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tal caso il nome del subappaltatore di quest'ultimo e la sua funzione di subappaltatore sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, rispetto alle disposizioni in materia sociale, indicate all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 217 dell'Accordo. Nel caso di un gruppo consorzio di operatori che intende effettuare servizi internazionali regolari e regolari specializzatiimprese per l'esercizio di un servizio regolare, l'autorizzazione è rilasciata redatta a nome di tutte le imprese del gruppo e ed è rilasciata all'impresa che gestisce il consorzio, con copia alle altre imprese. L'autorizzazione indica i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, e alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi. In caso di un partenariato, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner, e indicano i nomi di tutte le imprese del partenariato. Nei casi in cui i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è lasciata alla discrezione degli operatori stessiesercenti.
52. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
63. L'autorizzazione definisce quanto segue:
(a) il tipo di servizio;
(b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto luogo di partenza e il punto luogo di arrivodestinazione;
(c) il periodo di validità dell'autorizzazione;
(d) le fermate e gli orari.
74. L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4fissato dal regolamento (CE) n. 2121/98.
85. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione L'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le sul territorio delle parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del serviziocontraenti.
96. L'impresa che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed e eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6. In questo tal caso, oltre ai il trasportatore deve provvedere affinché i documenti di cui all'articolo 15seguenti si trovino a bordo del veicolo: - una copia dell'autorizzazione del servizio regolare, l'operatore assicura che - una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del tra l'impresa che gestisce il servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei che mette a disposizione i veicoli di rinforzo, rinforzo o un documento equivalente, si trovi a bordo del veicolo e sia esibito su richiesta - una copia autenticata della licenza comunitaria per i trasportatori comunitari o di qualsiasi agente preposto al controlloun'analoga licenza svizzera per i trasportatori svizzeri, rilasciata all'impresa che gestisce il servizio regolare.
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Natura dell’autorizzazione. 1. Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio il trasportatore è stabilito l'operatore del trasporto (in prosieguo di seguito "l'autorità autorità competente per l'autorizzazione").
2. Nel caso di un operatore stabilito Per gli operatori stabiliti nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.
3. Nel caso di un gruppo dei gruppi di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari e o servizi internazionali regolari specializzati e nel caso di un partenariato dei partenariati tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.
4. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'operatore e non è trasferibile. Un operatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tal tale caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, rispetto in relazione alle disposizioni in materia sociale, all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 2. Nel caso di un gruppo dei gruppi di operatori che intende intendono effettuare servizi internazionali regolari e o regolari specializzati, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese del gruppo e indica reca i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, e mentre alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi. In Nel caso di un partenariatodei partenariati, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner, partner e indicano recano i nomi di tutte le imprese del partenariato. Nei casi in cui i servizi internazionali regolari e o i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è lasciata rimessa alla discrezione degli operatori stessi.
5. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può Può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
6. L'autorizzazione definisce Nelle autorizzazioni deve essere indicato quanto segue:
(a) il tipo di servizio;
(b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
(c) il periodo di validità dell'autorizzazione;
(d) le fermate e gli orari.
7. L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4.
8. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad a effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del servizio.
9. L'impresa L'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per far fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6. In questo caso, oltre in aggiunta ai documenti di cui all'articolo 15, l'operatore assicura fa in modo che a bordo del veicolo si trovi una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente, si trovi a bordo del veicolo e sia esibito da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
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Natura dell’autorizzazione. 1. Le autorizzazioni per i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori sono rilasciate dall'autorità competente della parte contraente nel cui territorio il trasportatore è stabilito l'operatore del trasporto (in nel prosieguo "l'autorità autorità competente per l'autorizzazione").
2. Nel caso di un operatore stabilito Per gli operatori stabiliti nell'Unione europea, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente dello Stato membro di origine o destinazione.
3. Nel caso di un gruppo dei gruppi di operatori che intendono effettuare servizi internazionali regolari e servizi internazionali regolari specializzati e nel caso di un partenariato dei partenariati tra imprese (operatori) appartenenti ad almeno due parti contraenti nel cui territorio i viaggiatori sono imbarcati e sbarcati, l'autorità competente per l'autorizzazione è l'autorità competente alla quale è presentata la domanda conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma.
4. L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'operatore e non è trasferibile. Un operatore che ha ricevuto un'autorizzazione può tuttavia, con il consenso dell'autorità competente per l'autorizzazione, effettuare il servizio tramite un subappaltatore, se tale possibilità è conforme alla normativa della parte contraente. In tal tale caso il nome del subappaltatore e la sua funzione sono indicati nell'autorizzazione. Il subappaltatore soddisfa deve soddisfare le condizioni di cui agli articoli 1, 4, 5 e, rispetto in relazione alle disposizioni in materia sociale, all'articolo 7, come pure agli allegati 1 e 2. Nel caso di un gruppo dei gruppi di operatori che intende intendono effettuare servizi internazionali regolari e regolari specializzati, l'autorizzazione è rilasciata a nome di tutte le imprese del gruppo e indica reca i nomi di tutti gli operatori che partecipano all'esercizio del servizio. L'autorizzazione è rilasciata all'impresa incaricata dagli altri operatori per tali fini e che l'ha richiesta, e mentre alle altre imprese sono rilasciate copie certificate conformi. In Nel caso di un partenariatodei partenariati, gli originali dell'autorizzazione sono rilasciati a ogni impresa partner, partner e indicano recano i nomi di tutte le imprese del partenariato. Nei casi in cui i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati sono effettuati da un gruppo o da un partenariato, ai sensi del secondo e terzo comma, la decisione relativa all'effettiva suddivisione delle prestazioni di trasporto tra gli operatori partecipanti è lasciata alla discrezione degli operatori stessi.
5. La validità massima dell'autorizzazione è di cinque anni. Essa può Può essere disposta per un periodo inferiore su richiesta del richiedente o di comune accordo delle autorità competenti delle parti contraenti sui cui territori hanno luogo l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri.
6. L'autorizzazione definisce Nelle autorizzazioni deve essere indicato quanto segue:
(a) il tipo di servizio;
(b) l'itinerario su cui si effettua il servizio, in particolare il punto di partenza e il punto di arrivo;
(c) il periodo di validità dell'autorizzazione;
(d) le fermate e gli orari.
7. L'autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all'allegato 4.
8. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, l'autorizzazione abilita il suo titolare o i suoi titolari ad effettuare servizi internazionali regolari e/o servizi internazionali regolari specializzati nei territori di tutte le parti contraenti su cui si svolge l'itinerario del servizio.
9. L'impresa L'operatore che gestisce un servizio regolare o un servizio regolare specializzato può utilizzare veicoli di rinforzo per far fare fronte a situazioni temporanee ed eccezionali. Tali veicoli di rinforzo possono essere utilizzati unicamente alle stesse condizioni stabilite nell'autorizzazione di cui al paragrafo 6. In questo caso, oltre in aggiunta ai documenti di cui all'articolo 15, l'operatore assicura fa in modo che a bordo del veicolo si trovi una copia del contratto stipulato fra l'operatore del servizio internazionale regolare o del servizio regolare specializzato e l'impresa fornitrice dei veicoli di rinforzo, o un documento equivalente, si trovi a bordo del veicolo e sia esibito da esibirsi su richiesta di qualsiasi agente preposto al controllo.
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