Natura giuridica. Per diverso tempo la questione del regime fiscale e previdenziale applicabile a tali somme ha risentito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa. Tutto ha origine dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente scandito dall’art.51, co.1, del Tuir, secondo cui: “Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Appare evidente come il legislatore, con siffatta previsione, abbia escluso, in assenza di una precisa disposizione legislativa, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro possa essere esclusa dall’orbita Irpef. Tuttavia, l’asserita natura restitutoria/risarcitoria24 di tali somme e, quindi, la loro estraneità rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, ha dato il via alla tesi della loro esclusione dall’ambito di applicazione dell’Irpef. Si argomenta, infatti, che allorché il lavoratore sostenga delle spese superiori rispetto a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione a incarichi diversi, le somme volte a ripristinare il patrimonio del lavoratore non andrebbero assoggettate ad Irpef. In altre parole, il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per adempiere all’incarico conferitogli dal datore di lavoro rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro che, non effettuando tale incarico, percepiscono una medesima retribuzione. Tale orientamento risulta, oggi, del tutto minoritario, in quanto è opinione diffusa che le indennità e i rimborsi spesa, ai fini fiscali, abbiano natura mista, ovvero retributiva solo quando superino un determinato importo e abbiano determinate caratteristiche. Pertanto, delle problematiche inerenti possibili trattamenti discriminatori dei lavoratori in trasferta, se ne sarebbe già fatto carico il legislatore prevedendo uno speciale regime derogatorio al principio
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Samples: Not Applicable
Natura giuridica. Per diverso tempo E’ discussa la questione del regime fiscale e previdenziale applicabile a tali somme ha risentito del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica degli accordi tra Amministrazione e privato. Secondo la tesi privatistica questi moduli convenzionali sono riconducibili nel genus del contratto perché sono la risultante dell’incontro delle indennità volontà della parte pubblica e della parte privata. La natura privatistica sarebbe confermata dal rinvio, operato dall’art. 11 della legge 241/1990, ai principi del Codice Civile in materia di trasferta obbligazioni e dei rimborsi spesacontratti per quanto riguarda la disciplina applicabile, sia pure col limite della compatibilità per la presenza come parte di un soggetto pubblico portatore di un potere funzionalizzato al perseguimento di fini pubblici. Tutto ha origine Il rapporto che si instaura crea reciproci vincoli tra le parti come il contratto di diritto comune anche se si riconosce un privilegio solo alla Pubblica Amministrazione e non al contraente privato in ordine alla facoltà di recesso unilaterale dal vincolo assunto. Secondo la preferibile tesi pubblicistica queste convenzioni sono da qualificare atti a struttura bilaterale non negoziali aventi come causa la cura degli interessi pubblici e per oggetto l’esercizio del potere. Molti sono gli argomenti a sostegno della natura pubblicistica. L’uso del termine accordi in luogo di contratto; l’obbligo della forma scritta ad substantiam in deroga al principio civilistico della libertà di forma; il mancato rispetto del principio di onnicomprensività uguaglianza tra le parti in quanto all’Amministrazione è riconosciuta una posizione di privilegio, costituito dal potere di sciogliere unilateralmente il vincolo assunto – sia pure in caso di sopravvenute ragioni di necessità – in deroga alla regola dell’art.1373 C.C. che sancisce l’irrevocabilità del consenso espresso. Inoltre, E in particolare, la diversa concezione della patrimonialità dell’interesse. Nel contratto tale requisito è immancabilmente presente, mentre nell’accordo tra Amministrazione e privato il requisito della patrimonialità assume un significato diverso: qui l’attività è comunque funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico anche quando l’amministrazione per il suo raggiungimento deve effettuare valutazioni economiche. Altro elemento differenziale tra le due figure sta nella diversa rilevanza dei redditi da lavoro dipendente scandito dall’art.51, co.1, del Tuir, secondo cui: “motivi. Il reddito da lavoro dipendente regolamento pattizio di diritto comune è costituito da tutte le somme insensibile alle successive vicende degli interessi delle parti e i valori deve essere osservato a prescindere dal fatto che l’assetto di interessi concordato non sia rispondente a quanto sperato dalle parti. Nell’accordo l’Amministrazione agisce sempre nella veste di titolare di un potere amministrativo discrezionale. L’accordo deve in genere, a qualunque titolo percepiti ogni caso essere stipulato nel periodo d’imposta, anche sotto forma perseguimento di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Appare evidente come il legislatore, con siffatta previsione, abbia escluso, in assenza di una precisa disposizione legislativa, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro possa essere esclusa dall’orbita Irpef. Tuttavia, l’asserita natura restitutoria/risarcitoria24 di tali somme un pubblico interesse e, quindipertanto, questa attività funzionalizzata del soggetto pubblico comporta un regime giuridico dell’atto diverso da quello privatistico che può giustificare anche il recesso dalla convenzione. Naturalmente va sottolineato che la loro estraneità rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, ha dato presenza accanto all’attività pubblica dell’amministrazione di quella privata del cittadino non rendono l’atto finale un atto privato. L’Amministrazione rimane depositaria esclusiva delle scelte discrezionali perché il via alla tesi della loro esclusione dall’ambito cittadino non diventa partecipe del potere amministrativo. Senza dubbio l’amministrazione per accordi fa sì che la scelta di applicazione dell’Irpef. Si argomenta, infatti, che allorché il lavoratore sostenga delle spese superiori rispetto a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, azione nel caso concreto non è imposta dall’alto al cittadino ma sia codeterminata e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione a incarichi diversi, le somme volte a ripristinare il patrimonio del lavoratore non andrebbero assoggettate ad Irpef. In altre parole, il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per adempiere all’incarico conferitogli dal datore di lavoro rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro che, non effettuando come tale incarico, percepiscono una medesima retribuzione. Tale orientamento risulta, oggi, del tutto minoritario, in quanto è opinione diffusa che le indennità e i rimborsi spesa, ai fini fiscali, abbiano natura mista, ovvero retributiva solo quando superino un determinato importo e abbiano determinate caratteristiche. Pertanto, delle problematiche inerenti possibili trattamenti discriminatori dei lavoratori in trasferta, se ne sarebbe già fatto carico il legislatore prevedendo uno speciale regime derogatorio al principioaccettata.
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Natura giuridica. Per diverso tempo L’Accordo di Pianificazione è uno strumento pianificatorio di natura negoziale previsto dalle norme di PTCP, descritto e disciplinato dall’articolo 9 e individuato tra gli strumenti attuativi del piano provinciale dall’articolo 105; ne sono inoltre state definite dal Consiglio Provinciale (DCP 28/2008) le modalità operative e procedurali. Sostanzialmente l’Accordo di Pianificazione (Accordo in seguito) è finalizzato ad attuare il coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione e programmazione attraverso un processo di condivisione delle scelte tra amministrazioni ai diversi livelli. Le norme prevedono inoltre che attraverso l’Accordo si possa dare effettivo sviluppo a progetti ed azioni d’interesse della Provincia, attuativi degli obiettivi socioeconomici del PTCP. L’Accordo, che deve comunque garantire il rispetto delle finalità e degli obiettivi del PTCP, si caratterizza per l’adeguatezza del quadro conoscitivo di riferimento e persegue la questione coerenza complessiva del regime fiscale sistema di programmazione e previdenziale applicabile pianificazione territoriale. La natura negoziale dell’accordo si esplicita nel consenso unanime delle amministrazioni interessate; precisamente “l’Accordo, redatto in forma scritta a tali somme ha risentito pena di nullità, si conclude con la definizione di un documento ricognitivo del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica delle indennità di trasferta e dei rimborsi spesa. Tutto ha origine dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente scandito dall’art.51, co.1, del Tuir, secondo cui: “Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, consenso raggiunto dai soggetti a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberalipartecipazione necessaria, in relazione al rapporto ordine alle scelte pianificatorie assunte ed eventualmente da recepire nella rispettiva strumentazione urbanistica” (art. 9 delle Modalità operative e procedurali in materia di lavoro”accordi di pianificazione ex art. Appare evidente come 9 delle Norme di Attuazione del PTCP). L’accordo è dunque lo strumento di coordinamento e condivisione attraverso il legislatorequale la Provincia di Varese vuole dare corpo attuativo alle proprie politiche territoriali, ed in particolare, con siffatta previsioneil presente accordo, abbia esclusogovernare le ricadute e le sinergie dei progetti infrastrutturali, integrando la definizione progettuale della proposta di Collegamento tra la SP 12 e la SP20dir, con previsioni ed indirizzi relativi al paesaggio, al sistema agricolo ed al sistema insediativo sovra comunale. L’accordo di pianificazione “COLLEGAMENTO SP12 – SP22”, come risulta dalla Deliberazione di Giunta Provinciale PV. 47 del 23.02.2009, avente ad oggetto “Promozione dell’Accordo di Pianificazione denominato “Collegamento SP12 – SP22”, è stato quindi promosso al fine di coordinare: All’accordo in assenza argomento partecipano i comuni di una precisa disposizione legislativaFagnano Olona, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro possa essere esclusa dall’orbita Irpef. TuttaviaCairate, l’asserita natura restitutoria/risarcitoria24 di tali somme e, quindi, la loro estraneità rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, ha dato il via alla tesi della loro esclusione dall’ambito di applicazione dell’Irpef. Si argomenta, infatti, che allorché il lavoratore sostenga delle spese superiori rispetto a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativaCastelseprio, e quindi tali Cassano Magnago a seguito delle rispettive delibere di adesione. Gli esiti dell’accordo andranno a variare il PTCP; tale variante è da rendere l’incarico intendersi sempre semplificata ex art. 5, comma 6, della Norme di Attuazione del piano provinciale. La variante in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione è approvata contestualmente al testo dell’accordo con deliberazione del consiglio provinciale, corredata da una scheda informativa del contenuto della variante medesima. L’accordo, una volta sottoscritto, assume efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’avviso di deposito, da effettuarsi a incarichi diversicura della Provincia. Il deposito, le somme volte a ripristinare il patrimonio del lavoratore non andrebbero assoggettate ad Irpefpresso la sede degli enti sottoscrittori, dura per un periodo di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL. In altre parole, il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per adempiere all’incarico conferitogli dal datore I soggetti partecipanti all’accordo dovranno conseguentemente adeguare i rispettivi strumenti di lavoro rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro che, non effettuando tale incarico, percepiscono una medesima retribuzionepianificazione. Tale orientamento risulta, oggi, del tutto minoritario, La Valutazione Ambientale avviata si configura quindi come valutazione dello strumento negoziale in quanto è opinione diffusa che le indennità e i rimborsi spesain variante al PTCP, ai fini fiscaliessa si applica ex art. 4, abbiano natura mistaL.R. 12/2005 al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, ovvero retributiva solo quando superino un determinato importo e abbiano determinate caratteristiche. Pertanto, delle problematiche inerenti possibili trattamenti discriminatori dei lavoratori provvedendo alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dell’Accordo in trasferta, se ne sarebbe già fatto carico il legislatore prevedendo uno speciale regime derogatorio al principioassonanza con gli indirizzi generali vigenti in materia.
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Samples: Accordo Di Pianificazione
Natura giuridica. Per diverso Giova ricordare preliminarmente come i ripetuti interventi in materia di prestazioni di lavoro accessorio ne hanno modificato nel tempo gli ambiti di applicazione allargandone progressivamente le aree di utilizzo. La finalità è stata quella di consentire l’emersione di tutte quelle attività lavorative che, per la questione loro natura accessoria, difficilmente possono essere ricondotte alle consuete tipologie contrattuali del regime fiscale lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato, e previdenziale applicabile a tali somme ha risentito pertanto spesso sacche di lavoro sommerso; inoltre, di mantenere nel mercato del lavoro soggetti in procinto di uscirne ovvero agevolare coloro che non vi sono ancora entrati. Gli stessi interventi normativi non hanno tuttavia definitivamente risolto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla instauratosi sin dall’origine circa la natura giuridica delle indennità di trasferta del lavoro accessorio. Infatti, se da un lato parte della dottrina lo ritiene riconducibile “a mere prestazioni lavorative” con precise caratteristiche oggettive (limiti reddituali) e dei rimborsi spesa. Tutto ha origine dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente scandito dall’art.51quindi estraneo ad ogni altra possibile qualificazione, co.1, del Tuir, secondo cui: “Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Appare evidente come dall’altro si sostiene che sia necessario invece qualificare il legislatore, con siffatta previsione, abbia escluso, in assenza di una precisa disposizione legislativa, che una qualsiasi erogazione nell’ambito del rapporto di lavoro accertando nel concreto le effettive modalità di svolgimento delle stesso. Seguendo quest’ultimo orientamento la conseguenza è che, qualora si accertassero gli elementi tipici del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., ancorché vengano rispettati i limiti reddituali e quindi le condizioni oggettive prima richiamate, occorrerebbe procedere alla trasformazione del rapporto accessorio in lavoro subordinato con le connesse conseguenze sanzionatorie (contra circolare Ministero del lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013 e circolare INPS n. 49 del 29 marzo 2013). Tale ultima ricostruzione parte dall’assunto secondo il quale nemmeno il legislatore potrebbe “negare la qualificazione giuridica di rapporto di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura” ( Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00 febbraio 1996, n. 30). Il nuovo testo normativo, nella versione approvata preliminarmente dal Consiglio dei Ministri ed inviata alle camere per il parere ,forse anche per tentare di dissolvere i dubbi interpretativi e accogliendo le interpretazioni di quella parte della dottrina che ritiene possibile per il legislatore prevedere una specifica disciplina derogatoria per peculiari attività lavorative. In particolare, aveva specificato all’articolo 48, che per prestazioni di lavoro si intendevano “ attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7000 euro nel corso di un anno civile.” In tal modo sarebbe forse definitivamente venuto meno il significato che taluni attribuiscono al concetto di accessorietà intendendolo come mera marginalità, nel tentativo di circoscrivere l’utilizzo delle prestazioni ritenendole possibili solo in attività aziendali collaterali ed episodiche. Peraltro sarebbero rimasti i dubbi circa la possibilità di ricondurre ad una diversa tipologia contrattuale un rapporto di lavoro che presentasse gli elementi tipici del lavoro subordinato (v. supra). Il decreto legislativo n.81/2015 invece non ha mantenuto tale previsione in quanto viene soppressa quella parte dell’articolo 48 presente nello schema iniziale in cui risultava puntualizzato che le attività lavorative relative al lavoro accessorio potevano essere di natura subordinata o autonoma. Il lavoro accessorio pertanto, può essere legittimamente utilizzato nel rispetto delle limitazioni introdotte ovvero entro il limite economico, per singolo soggetto, di € 7.000 percepiti nel corso di un anno civile ma rimane aperta l’interpretazione secondo la quale l’eventuale sussistenza della subordinazione possa essere esclusa dall’orbita Irpefcondurre ad una diversa qualificazione del rapporto. TuttaviaUn’importante novità, l’asserita natura restitutoria/risarcitoria24 di tali somme e, quindi, la loro estraneità rispetto alla retribuzione precedente formulazione contenuta nell’art. 70 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003, riguarda il periodo di osservazione da lavoro dipendente, ha dato verificare per il via alla tesi della loro esclusione dall’ambito raggiungimento del limite di applicazione dell’Irpef. Si argomenta, infatti, che allorché il lavoratore sostenga delle spese superiori rispetto a quelle rientranti nella normalità della prestazione lavorativa, e quindi tali da rendere l’incarico in questione depauperativo rispetto alla posizione dei dipendenti che percepiscono pari retribuzione in relazione a incarichi diversi, le somme volte a ripristinare il patrimonio del lavoratore non andrebbero assoggettate ad Irpef. In altre parole, il dipendente in trasferta che sostiene delle spese per adempiere all’incarico conferitogli dal datore di lavoro rischierebbe di guadagnare di meno rispetto a coloro che, non effettuando tale incarico, percepiscono una medesima retribuzione. Tale orientamento risulta, oggi, del tutto minoritario, in quanto è opinione diffusa che le indennità e i rimborsi spesa, compensi percepiti ai fini fiscali, abbiano natura mista, ovvero retributiva solo quando superino un determinato importo dell’utilizzo dei voucher (7 mila o 3 mila). Ora è previsto che occorre riferirsi all’anno civile e abbiano determinate caratteristichenon più all’anno solare. Pertanto, delle problematiche inerenti possibili trattamenti discriminatori dei lavoratori Dall’entrata in trasferta, se ne sarebbe già fatto carico il legislatore prevedendo uno speciale regime derogatorio vigore della norma in commento occorrerà pertanto valutare i confini reddituali prendendo come riferimento l’arco temporale dall’ 1 gennaio al principio31 dicembre di ogni anno.
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Samples: Legislative Decree