Nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 Clausole campione

Nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016. Ai fini dell’erogazione del Servizio, per conto del Cliente/Operatore Economico, InfoCert tratterà dati, anche personali, mettendo in atto le seguenti operazioni di trattamento, con l'ausilio di strumenti elettronici: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, interconnessione, comunicazione, cancellazione e (eventuale) distruzione di dati. Il Cliente e, se del caso, l’Operatore Economico, pertanto, garantiscono di fondare il trattamento dei suddetti dati personali (e la relativa delega in favore di InfoCert) su idonea base giuridica, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento (UE) 679/2016, presentandosi quali autonomi titolari del trattamento (i “Titolari”). I Titolari, pertanto, nominano InfoCert quale responsabile del trattamento dei dati (il “Responsabile”), assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità connesse e manlevando InfoCert da ogni pretesa eventualmente proveniente da terzi in riferimento alle operazioni di trattamento messe in atto da InfoCert in virtù dell’incarico conferitole dall’art. 1.3 e dal presente articolo. La natura stessa del Servizio implica che le uniche istruzioni che il Responsabile riceverà saranno quelle previste dal Contratto, dai suoi Allegati e dalla normativa in materia di fatturazione elettronica e conservazione digitale dei documenti informatici applicabile agli “intermediari cd. tecnici” (D.L.vo 82/2005, L. 244/2007, DMEF 07.03.2008, DPCM 3.12.2013, D. 55/2013, L. 205/2017 e loro ss.mm.ii.) Alla luce di quanto sopra, InfoCert si impegna a: rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile; Nel caso in cui il Cliente manifesti per iscritto necessità tali da richiedere un trattamento diverso rispetto a quello di cui al Contratto, previa valutazione relativa alla compliance normativa della richiesta del Cliente, InfoCert informerà per iscritto il Cliente circa la percorribilità della soluzione richiesta e i relativi costi, mediante specifica offerta, eventualmente rivalutando altresì l’inquadramento da conferire al rapporto, anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Il Cliente, in qualità di Titolare del trattamento, prende atto e accetta che il Responsabile è autorizzato ad avvalersi di Amazon Web Services, Inc. quale Sub-Responsabile del trattamento per l’espletamento dei Servizi di storage dei dati in cloud. Il Responsabi...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).