Impegno alla riservatezza Clausole campione

Impegno alla riservatezza. L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.
Impegno alla riservatezza. Ogni Assicurato dovrà impegnarsi a non divulgare ad alcun terzo informazioni sulla Franchigia, sul Limite per Sinistro, sul Limite per Periodo Assicurativo, sul Limite di Indennizzo Aggregato e sul premio della presente Polizza, né a divulgarli nel bilancio della Società Assicurata, salvo che: i. l’Assicuratore acconsenta preventivamente per iscritto; o ii. l’Assicurato debba fornire o far ottenere a un cliente un certificato di assicurazione; o iii. la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.
Impegno alla riservatezza. I soggetti firmatari si impegnano a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verranno in contatto nello svolgimento delle attività previste dall’Accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali.
Impegno alla riservatezza. Gli operatori della ditta affidataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio. Essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti. Il personale dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice penale. L’Affidatario si impegna a richiamare, e se il caso sostituire, i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. Il Comune può in qualunque momento richiedere alla ditta, esponendo per iscritto le motivazioni, la sostituzione definitiva o temporanea di quell’operatore che sia causa accertata di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli. Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’affidatario.
Impegno alla riservatezza. L’Assicurato s’impegna a non divulgare ad alcun terzo i termini, la natura, i limiti di indennizzo o il premio previsti dalla presente Polizza, né a menzionarli nella relazione annuale di bilancio della Società assicurata, ad eccezione dei seguenti casi: i. l’Assicurato sia in possesso del consenso scritto dell’Assicuratore; o ii. sia necessario per l’Assicurato fornire o far ottenere a un cliente un certificato di assicurazione; o iii. la divulgazione sia richiesta da un ordine giudiziale.
Impegno alla riservatezza. Oltre a quanto già disposto in convenzione si aggiunge quanto segue. Al fine di svolgere le attività oggetto dalla presente offerta, il CSI potrà acquisire dati, informazioni o materiali nel complesso riservati o comunque di titolarità dell’Università del Piemonte Orientale, rispetto ai quali il CSI, coerentemente con la normativa vigente e per la durata del rapporto, garantisce la segretezza, la non divulgazione a terzi nonché l’impegno ad utilizzarli esclusivamente per le finalità qui previste e nella misura strettamente necessaria. Sono escluse dai presenti obblighi di riservatezza le informazioni che: • siano o siano diventate di dominio pubblico senza alcuna violazione delle presenti disposizioni; • siano lecitamente conosciute senza che sussista un obbligo di mantenerle riservate; • provengano da una fonte diversa, debitamente autorizzata a divulgarle e non assoggettata all'obbligo di mantenerle riservate; • siano inconfutabilmente state sviluppate in modo indipendente. Qualora inoltre le informazioni riservate debbano – sempre e solo in quanto strettamente necessario, e nella ristretta limitata misura, ai fini dell’espletamento dell’attività - essere acquisite da soggetti terzi, operanti sempre e comunque per conto e/o nell’interesse del CSI (a mero titolo di esempio, consulenti, etc.) il CSI si obbliga a: • darne previa notizia all’Università del Piemonte Orientale; • acquisire comunque impegno scritto da parte di detti terzi al rispetto del presente impegno di riservatezza, rimanendo comunque inteso che il CSI risponderà sempre e comunque verso l’Ente dell’operato di detti terzi. Il CSI potrà comunicare le informazioni riservate dell’Università del Piemonte Orientale laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge, applicando il massimo livello di tutela possibile. Accettando la presente CTE, rimane altresì inteso il <Cliente> si impegna altresì al reciproco e speculare rispetto di medesimi obblighi nei medesimi termini e con medesime eccezioni, rispetto a ogni informazione di natura riservata afferente al Consorzio che possa acquisire in ragione del rapporto così affidato.
Impegno alla riservatezza. Il Destinatario manterrà tutte le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali fornite da Ewellix al Destinatario ai sensi delle disposizioni del presente Accordo (“Informazioni riservate”) strettamente riservate. Inoltre, il Destinatario si impegna a mantenere riservato il fatto che è in corso la Trattativa tra le Parti. Il Destinatario non userà le Informazioni riservate per finalità diverse dall’esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo. Il Destinatario deve fornire Informazioni riservate ai propri dipendenti, consulenti, appaltatori o affiliati solo se tale divulgazione è necessaria per la prosecuzione della Trattativa (principio dell’esigenza di sapere). Il Destinatario deve garantire che i destinatari delle Informazioni riservate siano vincolati da obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli che derivano dal presente Accordo. Il Destinatario è responsabile di fronte ad Ewellix di eventuali violazioni degli obblighi di riservatezza da parte di tali destinatari.
Impegno alla riservatezza. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, tutti i dati riservati relativi ai Clienti non sono divulgati. Fanno eccezione le informazioni che debbano essere consegnate da parte del Laboratorio ad Autorità giudiziaria o amministrativa sulla base di Norme e Leggi in vigore. Il Laboratorio si impegna:
Impegno alla riservatezza. Il personale, si impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all’organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente. Nel caso specifico, OCERT, fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di Accreditamento (ACCREDIA), dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie. In quest’ultimo caso OCERT ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie. Tutto il personale OCERT è consapevole (e contrattualmente informato) altresì del proprio dovere di garantire la tutela delle informazioni proprietarie e di qualsiasi altro materiale e documento di proprietà intellettuale del Cliente, intendendosi per informazioni proprietarie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi idea, concetto, know how, brevetti, progetti, prototipi, segreti industriali, informazioni finanziarie.
Impegno alla riservatezza. 7.1 L’Advisor tratterà tutte le informazioni fornite da APL come confidenziali alle condizioni sotto riportate. 7.2 Il termine “Informazione Confidenziale” si riferisce a tutte le informazioni 7.3 Le Informazioni Confidenziali saranno trattate dall’Advisor con la massima riservatezza ed esclusivamente ai fini dell’esecuzione dell’Incarico e non potranno essere divulgate, fatti salvi i casi in cui: a) APL ne autorizzi per iscritto la diffusione; b) siano già di pubblico dominio, sempre che ciò non sia conseguenza di inadempimento da parte dell’Advisor degli obblighi di confidenzialità del presente articolo; c) la diffusione sia richiesta da disposizioni normative, regolamentari o da provvedimenti di autorità pubbliche o organismi di vigilanza o di controllo. 7.4 Le obbligazioni di cui al presente articolo restano in vigore per tre anni successivi alla conclusione dell’Incarico.