Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamento. 2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale. 3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiun- to, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale. 4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, il collegio arbi- trale è così nominato: a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale; b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabili- re che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale. 5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva op- posizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l’arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti..
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Samples: Arbitration Agreement, Arbitration Agreement
Nomina degli arbitri. 1. Gli Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. In assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale e dal Regolamentodecise da un collegio arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito Nell’ipotesi di arbitrato con più di due parti, in assenza di previsioni specifiche nella convenzione arbitraleclausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri ovvero in assenza di accordo sulla nomina di uno stesso arbitro tra le parti aventi posizioni coincidenti, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitralefatto salvo quanto previsto al successivo comma, il Presidente della Camera nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio.
3. Se Nelle controversie aventi ad oggetto le parti hanno stabilito iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di nominare l’arbitro unico giustizia aventi rilevanza ultraindividuale, il Collegio Arbitrale è composto da cinque membri costituiti dal Presidente e dagli altri quattro componenti della Camera. In caso di comune accordo senza indicare dissenso di una delle parti, dichiarato entro e non oltre l’atto di costituzione, il Presidente della Camera nomina un terminecollegio di tre membri, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene raggiun- to, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitralescelti nell’elenco dei Presidenti dei collegi arbitrali.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperative, Il Presidente della Camera decide sul ricorrere dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. La decisione del Presidente della Camera vincola sul punto il collegio arbi- trale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
b. il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabili- re che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitralearbitrale chiamato a pronunciare sulla controversia.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversiNon può svolgere la funzione di arbitro l’esperto che, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona nella stessa controversia, ha svolto la funzione di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva op- posizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l’arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti..conciliatore.
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Samples: Regolamento Della Camera Di Conciliazione E Arbitrato Per Lo Sport, Regolamento Della Camera Di Conciliazione E Arbitrato Per Lo Sport
Nomina degli arbitri. 1. Gli arbitri sono nominati dalle parti secondo le regole stabilite dalle parti dallo Statuto della Camera Arbitrale, nel presente Regolamento, nella convenzione arbitrale e dal Regolamentonella clausola compromissoria tra gli arbitri iscritti nell’Elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri.
2. Se L’Arbitro unico ed il Presidente dell’Organo Arbitrale, quando non è diversamente stabilito nella convenzione arbitralesono indicati di comune accordo dalle parti, l’arbitro unico è nominato a norma dello Statuto, sono nominati dal Consiglio ArbitraleDirettivo.
3. Se le parti hanno stabilito In relazione a controversie di nominare l’arbitro unico particolare natura e valore, sottoposte all’applicazione di comune accordo senza indicare un termineeventuali convenzioni stipulate dalla Camera Arbitrale, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti possono essere nominati Arbitri, anche professionisti non viene raggiun- to, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitraleiscritti all’Elenco.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale o da norme imperativearbitrale, il collegio arbi- trale arbitrale è così nominato:
a. ciascuna Ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina indica un arbitronominativo tra gli arbitri iscritti nell’Elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Velletri; se la parte non vi provvedeprovvede o se il nominativo non è ricompreso nell’apposito elenco, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;Direttivo.
b. il presidente del Tribunale Arbitrale Il Presidente dell’Organo Arbitrale, se non è indicato di comune accordo tra le parti, viene nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabili- re che il presidente sia nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio ArbitraleDirettivo.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o sede legale in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diversa e concorde indicazione delle parti. In presenza di circostanze particolari e salva op- posizione di una delle parti nel termine assegnato dalla Segreteria Generale, il Consiglio Arbitrale può nominare l’arbitro unico o il presidente della medesima nazionalità di una delle parti..
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Samples: Regolamento Di Procedura