NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti. Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio perito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti. Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza. I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Polizza Elettronica, Insurance Policy
NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti Periti non riescano a mettersi d’accordod'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo perito Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i peritiPeriti. Se una della Parti parti non provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti non Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. A richiesta di una delle Partiparti, il terzo perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spese del proprio peritoPerito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dall'indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri peritiPeriti. Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza. I periti Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Assicurazione, Insurance Agreement
NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato dal Contraente/Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti Periti non riescano a mettersi d’accordoaddivengano ad un accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II terzo perito Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i peritiPeriti. Se una della Parti delle parti non provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. A richiesta di una delle Partiparti, il terzo perito Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la lE spese del proprio peritoPerito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri peritiPeriti. Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza. I periti Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Insurance Policy
NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti Periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II Il terzo perito Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i peritiPeriti. Se una della Parti delle parti non provvede alla nomina del de proprio perito Xxxxxx o se i periti non Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. A richiesta di una delle Partiparti, il terzo perito Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la le spese del proprio peritoPerito. Quella del terzo Terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno concretati concreatati dai periti Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché semprechè il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli degli altri peritiPeriti. Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza. I periti Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Polizza Assicurativa
NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO. Alla liquidazione del danno si procede mediante accordo diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato. Nel caso in cui i periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. II Il terzo perito Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i periti. Se una della Parti non provvede alla nomina del proprio perito Perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto. Ciascuna delle Parti sopporta la spese spesa del proprio peritoPerito. Quella del terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli. I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale sarà valida ancorché il perito Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri periti. Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza. I periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
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Samples: Insurance Agreement