NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. Norme relative ai Settori Incendio e Furto
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. Obblighi del Contraente o dell’Assicurato
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. (Sinistri relativi a tutte le sezioni)
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve: L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. La denuncia di Xxxxxxxx può essere effettuata alla Società secondo una delle seguenti modalità:
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. Art. 1 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
1.1 La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, dovrà essere corredata di certificato medico ed indirizzata al broker o alla Società, entro il 30° giorno lavorativo dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.
1.2 Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
1.3 Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.
1.4 Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o telegramma.
1.5 Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.
1.6 La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. CONCERNENTI LE COPERTURE 2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. Art. 103. INSORGENZA DEL SINISTRO -
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. Art. 1 Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 1 Obblighi in caso sinistro
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art.1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla compagnia entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
c) in caso di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla compagnia;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto all’indennizzo; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI. Obblighi in caso di sinistro 29 - Scelta del professionista 30 - Gestione della vertenza 31 - Arbitrato irrituale