Lotto n. 6
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile |
CAPITOLATO TECNICO POLIZZA ALL RISKS ELETTRONICA
Lotto n. 6
CIG. 8704078065
Polizza n.
Effetto dalle ore 24.00 del ……….
Scadenza alle ore 24.00 del ………………
Frazionamento Annuale
Sommario
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 5
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta 5
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori 5
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica. 5
Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia 6
Art. 5 – Revisione del prezzo 7
Art. 6 – Recesso dal contratto 8
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 8
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 8
Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede 9
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 9
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta 9
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 10
Art. 15 – Clausola intermediari 11
Art. 16 - Coassicurazione e delega (Opzionale) 12
Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 12
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge 13
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione 13
Art. 20 – Trattamento dei dati 13
Art. 21 – Estensione territoriale 14
Art. 22 – Disciplina dell’appalto 14
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETRONICA 15
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 15
Art. 3 – DANNI PER MAGGIORI COSTI 16
Art. 4 – DANNI A SUPPORTI DI DATI 16
Art. 6 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE 17
Art. 8 – ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO 17
Art. 9 – INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI 18
Art. 11 EVENTI SOCIO-POLITICI 19
La Società non risponde dei danni: 19
Art. 12 – NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO 19
Art. 13 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI 20
Art. 14 – CRITERI DI INDENNIZZO 20
Art. 15 - UBICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI 20
Art. 16 – VALORE ASSICURABILE 20
Art. 17 – DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE 20
Art. 18 – DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE 21
Art. 19 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO 21
Art. 20 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO 22
Art.21 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI BENI 22
Art. 22 – REGOLAZIONE PREMIO 22
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: il contratto di assicurazione
Polizza: il documento che prova l’assicurazione Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione
Apparecchiature elettroniche:
COMPUTERS, CENTRALINI, FOTOCOPIATRICI, FAX, TERMINALI E APPARATI EDP, SCANNER, SISTEMI DI COMUNICAZIONE, TELEFONI, TELEVISORI, REGISTRATORI, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO, ANTIFURTI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E TUTTI I MACCHINARI, LE APPARECCHIATURE GLI IMPIANTI, LE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, RADAR, CENTRALI E PERIFERICHE, A IMPIEGO FISSO E MOBILE, COMPONENTI, ACCESSORI, HARDWARE, SOFTWARE, ARCHIVI E SUPPORTI DATI INCLUSI
Società: la Compagnia di Assicurazioni
Premio: la somma dovuta dall’Assicurato alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso – cioè l’insorgere della controversia – per Xxxxxxxxxx: il quale è prestata l’assicurazione
per Broker: ……………………………………………………….
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell’offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. e, in parziale deroga alla predetta norma, rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3 – Durata dell’assicurazione – Eventuale proroga tecnica.
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 2 con effetto dalle ore 24.00 del e scadenza alle
ore 24.00 del ………………………….
E’ prevista la facoltà per il Contraente di rinnovare il contratto per egual periodo dandone comunicazione alla Società almeno 60 giorni prima della scadenza prefissata. In assenza di tale accordo fra le parti, l’assicurazione cesserà alla scadenza del ……………………….
È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica del presente contratto, finalizzata
all’espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione del nuovo servizio di copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016. In tal caso, la Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale, per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare i servizi di cui al presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 4 – Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al di ogni annualità della copertura.
Tenuto conto che le prestazioni assicurative sono esenti, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.P.R. n.633/1972, dall’imposta sul valore aggiunto, il pagamento effettuato a favore della Società sarà riscontrato, mediante apposita ricevuta (es. appendice di pagamento, carico contabile), nella quale dovranno essere indicati:
• il numero della polizza
• la sede operativa della Società
• il CIG (Codice Identificativo Gare)
• il periodo di competenza
• il premio pagato.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza se il premio è stata pagato entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente non paga il premio entro tale termine, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della decorrenza e/o rinnovo o proroga e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società anche per il tramite del broker.
Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, così come indicato alla relativa sezione.
Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a. per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà la loro valutazione e la Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto
a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso;
b. per gli enti acquisiti temporaneamente dall’Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio di conguaglio. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.
Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione correttamente emessa dalla Società, e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a). l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
b). il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell’offerta”, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la revisione del prezzo.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste
formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla revisione del prezzo; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il
Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Corrispettivo, pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 6 – Recesso dal contratto
Il presente contratto non prevede la facoltà bilaterale di recesso per sinistro bensì la facoltà bilaterale di recesso anticipato da esercitarsi dopo la prima scadenza annuale, con preavviso non inferiore a 240 giorni.
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
Nella comunicazione di recesso della Società, quest’ultima, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui al successivo art. 15 – “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”, necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che, in assenza dei dati richiamati, la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Le variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, a condizione che il pagamento del relativo premio sia effettuato entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione corretta.
Art. 8 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (ovvero consegnata anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili, inclusa posta elettronica) indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 – Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Gli oneri relativi alle spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente, relative all’imposta di bollo, sono a carico della Società.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 – Interpretazione del Contratto – Clausola di Buona Fede
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l’oggetto dell’Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l’intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Xxxxxxx. La Società parimenti dichiara che, sin d’ora, rinuncia ad eccepire l’inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l’esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all’esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l’estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e previo accordo fra le Parti, a libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, etc.
L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro
natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
È data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 – Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio, aggiornato a non oltre i 60 giorni antecedenti, dei sinistri denunciati, con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, circostanze di fatto e di luogo dichiarate dall’Assicurato nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
• sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
• sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
• sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
• sinistri senza seguito;
• sinistri respinti.
Il suddetto dettaglio dovrà essere fornito con le seguenti tempistiche:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nel caso di recesso anticipato del contratto,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
•
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Resta ferma la possibilità per il Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero tramite posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e/o ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente.
La Contraente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 24, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Clausola intermediari
Si conviene tra le Parti che la Contraente ha affidato, l’incarico di gestione ed esecuzione del contratto alla Società , pertanto, tutte le comunicazioni a cui le Parti sono tenute
potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra Parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, potrà essere effettuato dalla Contraente tramite il Broker, con effetto liberatorio per la Contraente ai sensi dell’Articolo 1901 del Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui sopra, la Società delega quindi esplicitamente il Broker, all’incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall’Articolo 118 del D. Lgs.209/2005 e con gli effetti, per la Contraente, previsti al 1° comma del medesimo articolo.
La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.
La disciplina del presente articolo si intende integrata con quanto espresso all’art. 11 dello schema di Contratto della gara per servizi di brokeraggio, pubblicata dal Dipartimento con bando GURI n. 12 del 1 febbraio 2021, che ad ogni buon conto, qui si riporta:
Il pagamento da parte del Dipartimento dei premi relativi ai contratti assicurativi, sarà effettuato per il tramite del Broker.
2. Questo si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto del Dipartimento, nei termini e nei modi convenuti e comunque non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello del pagamento da parte del Dipartimento. Ai fini del pagamento, il Dipartimento effettua nei confronti del Broker le verifiche di conformità, nonché di regolarità fiscale e contributiva previste dalla legge. Nel caso in cui le citate verifiche abbiano esito non positivo, il Dipartimento – previa formale comunicazione al Broker e alle Compagnie assicuratrici interessate- provvederà a versare direttamente a dette Compagnie i premi relativi ai contratti assicurativi, detraendo l’importo corrispondente alla provvigione dovuta al Broker. Tale ultimo importo sarà versato ai competenti enti previdenziali o agenzie fiscali, o eventualmente allo stesso Xxxxxx, entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
3. Il versamento al Broker dei premi assicurativi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato che l’Aggiudicatario comunicherà al Dipartimento. Il pagamento al Broker produce effetto liberatorio per il Dipartimento.
4. Gli strumenti di pagamento tra Dipartimento e Broker e tra Broker e Compagnie assicurative dovranno recate l’indicazione del CIG di cui al presente contratto nonché del CIG relativo alla polizza attivata, con indicazione distinta degli importi relativi ai premi assicurativi e degli importi per provvigioni.
5. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicurativa entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 16 - Coassicurazione e delega (Opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando
- in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile , all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver
ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto, e in nome e per conto delle stesse, a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.
Art. 17 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto/polizza di assicurazione, si conviene che la Contraente., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con raccomandata A.R,qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Art. 18 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge applicabili.
Art. 19 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 20 – Trattamento dei dati
La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 25 che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
La Contraente tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Contraente
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Contraente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell’economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Contraente, nella sezione relativa alla trasparenza.
Con la sottoscrizione del contratto la Società si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
Resta fermo, in ogni caso, il rispetto, da parte della Società, della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Art. 21 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
Art. 22 – Disciplina dell’appalto
Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all’aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.
Art. 23 - Incompatibilità
La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETRONICA
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dal successivo articolo 2 Esclusioni.
A titolo esemplificativo e non limitativo l’assicurazione comprende:
a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ed altri fenomeni elettrici;
b) mancato o anormale funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d’aria, di regolazione e di segnalazione (vizi di costruzione);
c) incendio, fulmine, esplosioni, implosioni e scoppi, fumo, bruciature, acqua;
d) xxxxxx, furto semplice o con scasso;
e) dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’assicurato debba rispondere a norma di Legge; escludere
f) trombe d’aria, uragani, gelo, ghiaccio, neve, grandine, alluvione ed inondazioni, caduta massi, valanghe, terremoto;
g) caduta di aereo di cose da essi trasportate (esclusi ordigni esplosivi), superamento del “muro del suono”;
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro;
i) danni causati agli enti assicurati cagionati da dipendenti dell’assicurato, da terzi o dalle autorità competenti nel tentativo di limitare o evitare l’evento dannoso; costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sino alla concorrenza del 10% dell’indennità pagabile a termini di polizza;
j) scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo terrorismo e sabotaggio;
k) qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso.
Art. 2 - ESCLUSIONI
La Società non risarcisce i danni ed i guasti:
a) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente;
b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d’assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall’Assicurato;
d) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione delle cose assicurate;
e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti, spostamenti, operazioni di carico e scarico;
f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
i) da smarrimento od ammanco;
j) verificatisi in occasione di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di atti di guerra, di insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
l) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
n) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile;
Art. 3 – DANNI PER MAGGIORI COSTI
In caso di sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio/i dall’impianto/i danneggiato/i o distrutto/i.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
a) uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
c) prestazioni di servizi da terzi.
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
a) limitazioni dell’attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte del Contraente per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto od apparecchio distrutto o danneggiato;
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all’esercizio e ciò – se non altrimenti convenuto – anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti ad un impianto od apparecchio assicurato;
e) danni ai supporti dati;
f) ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati.
L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui di verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato ma comunque non oltre la durata massima prevista di 30 (trenta) giorni.
Art. 4 – DANNI A SUPPORTI DI DATI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le previsioni di cui all’Art. 2 Esclusioni.
Per “supporti di dati” si intende il materiale intercambiabile da parte dell’Assicurato per la memorizzazione di informazioni.
Per “dati” si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato, con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall’Assicurato.
In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista o smagnetizzazione.
Se la ricostituzione non è necessaria e non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.
L’Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile.
Art. 5 – XXXXX XXXXXXXXX
Ferme le esclusioni previste all’art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
- l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati.
Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque percento) con il minimo di euro 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 40% con il minimo di euro 1.000,00.
Art. 6 – DANNI AD IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE
Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della U.E., a condizione che, per natura o costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.
La garanzia furto, nella fase di trasporto su veicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.
Per i danni di furto, rapina, scippo, urto, e caduta accidentale, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 20% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di Euro 700,00.
Art. 7 – ATTI DOLOSI
La Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti vandalici e dolosi che siano causa di incendio o esplosione, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari.
Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo annuo, per ogni partita, pari al 50% della relativa somma assicurata.
La Società ha facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questo articolo mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal xxxx, xxxxxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia in proporzione del tempo che decorre dal momento dell’efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 20% con il minimo di Euro 1.500,00.
Art. 8 – ATTI DI TERRORISMO O DI SABOTAGGIO ORGANIZZATO
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo con il max risarcimento pari a €. 1.000.000,00.
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Il pagamento dell’indennizzo avverrà nei limiti previsti nella scheda di rischio.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Art. 9 – INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) a enti mobili all’aperto;
d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
e) agli enti riposti in locali interrati o seminterrati.
La Società rimborsa nei limiti previsti nella scheda di rischio.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 10 - TERREMOTO
Danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da tramutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La Società rimborsa nei limiti previsti dalla scheda di rischio.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle presenti garanzie con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento in caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.
Art. 11 EVENTI SOCIO-POLITICI
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato, nei limiti delle somme assicurate e fermo il disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione dei:
1. danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa;
2. altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi-da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2., anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato nei limiti indicati nella scheda di rischio.
Art. 12 – NOMINA DEI PERITI – PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall’Assicurato con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d’accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Xxxxxx potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.
Se una delle parti non provvede alla nomina de proprio Xxxxxx o se i Periti si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.
A richiesta di una delle parti, il terzo Perito dovrà essere scelto fuori della provincia ove il danno è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio Perito.
Quella del Terzo fa carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società alla quale l’Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno concreatati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, semprechè il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri Periti.
Se la Società respinge una qualsiasi richiesta di indennizzo dell’Assicurato, e se entro 12 mesi di calendario dal momento di tale rigetto la richiesta stessa non viene sottoposta al giudizio dei Periti in base alle disposizioni contenute nel presente articolo, essa sarà considerata senza seguito a tutti gli effetti e non potrà più dare luogo a risarcimento di sorta ai sensi della presente polizza.
I Periti sono dispensanti da ogni formalità giudiziaria.
Art. 13 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI
Ai Periti è conferito il seguente mandato:
a) constatare, per quanto sia possibile, la causa del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dai documenti contrattuali e successivi Atti di Variazione; riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e che non erano state rese note alla Società;
c) verificare l’esistenza, quantità e qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
d) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione.
Art. 14 – CRITERI DI INDENNIZZO
L’Assicurazione è prestata in base al valore a nuovo.
Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell’impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale od equivalente comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.
Art. 15 - UBICAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI
Gli enti assicurati sono ubicati di norma nei locali, a qualsiasi titolo detenuti o in disponibilità, del Dipartimento della Protezione Civile. Si conviene che la Società rinuncia ad individuare analiticamente le ubicazioni stesse in cui gli enti sono posti. Gli Enti assicurati s’intendono garantiti anche quando vengono utilizzati all’esterno nonché quando vengono trasportati in veicoli per necessità d’uso. Gli enti assicurati sono quelli risultanti dai libri contabili o da altro documento che ne determinino il possesso, l’uso, la custodia. In caso di sinistro si farà riferimento ai suddetti documenti.
Art. 16 – VALORE ASSICURABILE
La somma assicurata per ogni partita – evidenziata nell’intercalare di polizza – deve essere uguale al costo di rimpiazzo a nuovo (ossia del prezzo di listino, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e fiscali) di tutte le cose relative alla partita stessa ed ubicate nella località indicata in polizza. Per le cose assicurate non più in listino la relativa somma assicurata deve essere pari al costo di rimpiazzo a nuovo di cose equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se al momento del sinistro la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro risulta inferiore a quella necessaria per coprire l’intera partita in misura non superiore al 20% (dieci percento), non si applica la regola proporzionale di cui all’art. 1907 C.C.; diversamente l’indennità è ridotta in proporzione, ai sensi dell’Art. 1907 C.C., considerando la somma assicurata maggiorata del 20%.
Per l’identificazione degli enti assicurati fanno fede le evidenze amministrative dell’Assicurato.
Art. 17 – DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
A1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l’impianto o l’apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trova al momento del sinistro;
A2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite;
L’indennizzo è pari all’importo stimato come ad A1) diffalcato dell’importo stimato come ad A2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di cui all’art. 2 comma d), nel qual caso l’indennizzo è pari all’importo stimato come ad A1).
Art. 18 – DANNI NON SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE
La determinazione del danno si esegue separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:
B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) Si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell’impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;
2) Si stima il valore ricavabile dei residui;
L’indennizzo è pari all’importo stimato come a B1) diffalcato dell’importo stimato come a B2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il Costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte tali condizioni si applicano le norme che seguono:
3) si stima il valore dell’impianto o dell’apparecchio stesso al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4) si stima il valore ricavabile dai residui.
L’indennizzo è pari all’importo stimato come a B3) defalcato dell’importo come a B4).
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell’impianto o dell’apparecchio calcolato come a B (stima B1-B2 oppure B3-B4 a seconda del caso).
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro uguale od equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento.
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei od altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
Dall’indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art. 2 – lettera a).
1) si stima il valore a nuovo al momento del sinistro del bene danneggiato;
2) si stima il valore ricavabile degli eventuali residui;
l’ammontare del danno è pari all’importo stimato in 1), dedotto dell’importo stimato in 2).
Inoltre di comune accordo tra le Parti, si stabilisce che, nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato beni equivalenti per rendimento a quelli danneggiati, la Società si impegna, nel limite della somma assicurata, a risarcire le spese necessarie per l’acquisto di beni aventi rendimento simile a quelli danneggiati.
Art. 19 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale del Perito e non sia stata fatta opposizione. Se è stata iniziata una
procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento sarà fatto dopo 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata emessa la sentenza definitiva accettata da entrambe le Parti.
Art. 20 – LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.21 – COPERTURA AUTOMATICA NUOVI BENI
La Società si impegna a ritenere assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione, i nuovi beni dell’Assicurato acquisiti nel corso dell’assicurazione.
Nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei beni assicurati, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto. L’Assicurato è tenuto a comunicare annualmente, in sede di regolazione premio, le variazioni di capitali dovute ad inclusioni e/o esclusioni degli enti intervenute durante il corso dell’assicurazione.
Art. 22 – REGOLAZIONE PREMIO
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l’indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla presentazione all’Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più conguaglio).
Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall’Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.
Art. 23 – DANNI DA FURTO
I danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura dei locali che contengono le cose assicurate.
I mezzi di chiusura devono essere costituiti da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di €. 450,00; si applica lo scoperto del 25% con il minimo di €. 900,00 qualora i mezzi di chiusura violati non soddisfino i requisiti sopra indicati od il furto venga commesso:
- con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- rimuovendo dalla propria sede, con o senza effrazione del telaio, lastre di cristallo o vetro stratificato.
Art. 24 – DANNI AL CED
Le apparecchiature facenti parte del CED si intendono garantite relativamente alle clausole incendio, nel rispetto dei termini di polizza, a condizione che:
• sia attivo un sistema di rilevazione fumi collegato 24 ore al giorno con presidio di controllo e sicurezza interna;
• sia operante un impianto antincendio con gas estinguente a copertura di tutta l’area del CED.
In assenza delle suindicate condizioni si applicherà un limite di indennizzo annuo pari a €. 500.000,00 fermi lo scoperto e franchigia riportati nella specifica tabella.
SCHEDA DEL RISCHIO
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo | Premio Xxxxx Xxxxx |
1 | Apperecchiature Elettroniche | € 9.580.716,22 | ||
2 | Apparecchiature ad Impiego mobile | € 201.839,90 | ||
3 | Postazioni rete accelerometriche | € 3.015.545,45 | ||
4 | Stazioni Geolut e apparechiature harware | € 60.929,98 | ||
5 | Maggiori Costi | € 250.000,00 | ||
Valore complessivo somme assicurate | € 13.109.031,55 |
TERRORISMO | Euro | 1.000.000,00 |
INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI | Euro | 15.000.000,00 |
TERREMOTO | Euro | 15.000.000,00 |
EVENTI SOCIO POLITICI E ATTI DOLOSI | Euro | 10.000.000,00 |
FRANCHIGIE/SCOPERTI
La Società risarcirà l’Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:
• Scoperto 20% con il minimo di €. 3.000,00 per danni da atti di terrorismo
• Scoperto 10% con il minimo di €. 10.000,00 per danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti
• Scoperto 20% con il minimo di €. 60.000,00 per danni da terremoto
• Scoperto 20% con il minimo di €. 1.500,00 per danni da eventi sociopolitici
• Scoperto 10% con il minimo di €. 500,00 per qualsiasi altro danno subito da apparecchiature
a destinazione fissa
• Scoperto 15% con il minimo di €. 10.000,00 per danni al CED
• Scoperto 20% con il minimo di €. 1.000,00 per danni da furto/rapina, xxxx, caduta accidentale,
atti dolosi, qualsiasi evento atmosferico subiti dagli enti ad impiego mobile e/o portatili
• Scoperto 10% con il minimo di €. 1.000,00 per danni da atti dolosi
SCHEDA DI QUOTAZIONE
Base D’asta Annuale All Risks Elettronica - Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00)
PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA PER LE GARANZIE SOPRA RIPORTATE
% ( _) Saranno accettate esclusivamente percentuali di ribasso senza decimali