NOMINA DEI PERITI. In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: • verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; • procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà della Società di liquidare interamente il danno, trattenendo sull’indennizzo la metà a carico dell’Assicurato. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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NOMINA DEI PERITI. In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’impresa dall’Impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono: • verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; • procedere alla stima e alla liquidazione del danno. I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà della Società di liquidare interamente il danno, trattenendo sull’indennizzo la metà a carico dell’Assicurato. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
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