Nomina dell’Appaltatore a Responsabile del trattamento dei dati personali Clausole campione

Nomina dell’Appaltatore a Responsabile del trattamento dei dati personali. (ove applicabile)
Nomina dell’Appaltatore a Responsabile del trattamento dei dati personali. 13.2.1. Nei casi in cui l’Appaltatore debba trattare dati personali per conto di Enel, con la sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, la Società del Gruppo ENEL Committente 10, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina l’Appaltatore, che accetta, Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR. Nel caso in cui l’Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)/Consorzio ordinario o un Consorzio stabile, le imprese componenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario o il Consorzio stabile e le imprese esecutrici sono nominati responsabili del trattamento.

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  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.