NOMINA DI SUB-RESPONSABILI Clausole campione

NOMINA DI SUB-RESPONSABILI a. Ai sensi dell’art.28 co 2 GDPR, con la presente designazione, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile del trattamento espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di Sub-responsabili. A fronte di tale autorizzazione il Responsabile del trattamento si impegna a comunicare al Titolare del trattamento l’elenco di tutti gli eventuali soggetti individuati in qualità di sub- responsabili. Nel caso in cui nel tempo intervengano modifiche, aggiunte o sostituzioni dei sub-responsabili inizialmente comunicati, tali nuove nomine dovranno essere comunicate al Titolare del trattamento che avrà a disposizione 15 giorni per eventuali opposizioni. Il Responsabile del trattamento dichiara e garantisce che i Sub responsabili presentano garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire il rispetto delle disposizioni della vigente Normativa sulla Privacy e si impegna a vincolare contrattualmente gli ulteriori responsabili al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti dal Responsabile del trattamento nei confronti del CLIENTE. b. Qualora il Sub responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub responsabile del trattamento. c. Si precisa che, in tutti i casi in cui il SERVIZIO non sia erogato direttamente a favore del CLIENTE, ma a favore dei clienti finali dello stesso, il FORNITORE si configura come ulteriore Responsabile del trattamento, e sarà tenuto a trattare i dati alle medesime condizioni determinate nel presente atto di nomina per il Responsabile del trattamento.”
NOMINA DI SUB-RESPONSABILI. 1) Il Comune di Milano e l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, in qualità di Responsabili del Trattamento, ai sensi all’accordo per la realizzazione di interventi integrati in materia di sicurezza urbana e stradale, finalizzati all’attivazione di servizi straordinari di polizia locale nell’area dell’aeroporto di Malpensa durante il periodo di chiusura dello scalo di Linate dal 27 luglio 2019 al 27 ottobre 2019, hanno la facoltà di ricorrere alla nomina, secondo le modalità specificate nello stesso, di ulteriori Responsabili del trattamento di dati personali ad essi subordinati (cd. “Sub-Responsabili del Trattamento”) nell’ambito delle attività di trattamento di dati personali per conto di REGIONE LOMBARDIA, in esecuzione dell’accordo stesso. Ai sensi dell’art. 28, c. 2, del Regolamento UE 2016/679, tale facoltà è da intendersi quale autorizzazione scritta generale da parte di REGIONE LOMBARDIA, Titolare del trattamento, nei confronti del Comune di Milano e dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, Responsabili del trattamento per le attività summenzionate. Il Comune di Milano e l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, in sede di individuazione di ulteriori Sub-Responsabili, sono tenuti ad informare preventivamente REGIONE LOMBARDIA, al fine di consentire alla stessa REGIONE LOMBARDIA, come previsto dall’art. 28, c. 2 summenzionato, di poter manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Comune di Milano e/o dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno, decorso il quale questi ultimi potranno procedere all’effettuazione delle designazioni nei confronti dei Sub-Responsabili del Trattamento individuati. Tale nomina di un Sub-Responsabile del trattamento da parte del Comune di Milano e/o dell’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno è possibile a condizione che, ai sensi dell’art. 9 dell’accordo più volte citato, a tale soggetto siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalle leggi applicabili. Il Comune di Milano e l’Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e Ferno rimangono, comunque, responsabili nei confronti di REGIONE LOMBARDIA con riguardo all’adempimento degli...
NOMINA DI SUB-RESPONSABILI. Il Titolare autorizza sin da ora e in via generale il Responsabile del Trattamento ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di trattamento a lui delegate (c.d. “sub-responsabile”) e per l’esecuzione dell’Accordo di Utilizzo Piattaforma AvDeskAdvanced e, quindi, a sub-delegare a terzi porzioni di trattamento dei Dati personali, nel rispetto delle disposizioni di legge. Nel caso in cui il Responsabile intenda affidare - previa acquisizione di specifica autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento - in tutto o in parte, le attività in premessa a eventuali Sub-Responsabili, appartenenti o meno al suo Gruppo, il Responsabile del Trattamento si obbliga a stipulare con essi un Contratto o un altro atto giuridico vincolante che imponga ai Sub-Responsabili il rispetto dei medesimi obblighi in materia di protezione dei Dati di cui al presente atto di nomina, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679. Qualora il Sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del Trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile. Il Responsabile del Trattamento a richiesta è tenuto a fornire al Titolare del Trattamento un elenco di tali Sub-Responsabili, delle modalità di esecuzione dei servizi resi dai medesimi e dei trattamenti di Dati personali a tali servizi correlati. E’ altresì tenuto ad informare il Titolare dei cambiamenti soggettivi nel trattamento dati ovvero dei Sub- Responsabili che cessano da tale funzione e dei Sub-Responsabili che vi subentrino, restando inteso che se il Titolare nulla opporrà a far data dal 10 giorni delle predette comunicazioni, si intenderà che il nuovo soggetto sia implicitamente accettato e gradito al Titolare stesso. Il Responsabile del Trattamento si impegna a limitare l'accesso ai Dati da parte dei Sub-Responsabili in base a ciò che risulterà necessario per l’esecuzione dell’Accordo di Utilizzo Piattaforma AvDesk in relazione all’utilizzo dei Servizi di Trattamento tramite il Software AvDesk e la Piattaforma AvDesk.
NOMINA DI SUB-RESPONSABILI. II Titolare del trattamento autorizza il Responsabile ad avvalersi di Sub-responsabili per l’espletamento dell’incarico ricevuto. Pertanto il Titolare autorizza, sin d’ora, il Responsabile a designare quali Sub-responsabili i soggetti indicati dell’allegato 1. Il Responsabile si impegna, in ogni caso, a comunicare al Titolare con cadenza annuale, il nominativo dei soggetti terzi nominati Sub- responsabili che presentino garanzie idonee a rispettare i requisiti del Regolamento citato, del presente atto di designazione ed a garantire la tutela dei diritti degli Interessati. Il Responsabile prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai trattamenti dei dati personali posti in essere dal Sub- responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del Regolamento. Il responsabile si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 28 G.D.P.R., vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal titolare in forza del presente contratto di nomina.
NOMINA DI SUB-RESPONSABILI. Il responsabile può avvalersi di Sub responsabili per lo svolgimento dei servizi e, quindi, a subdelegare a detti soggetti terzi porzioni di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo a condizione che informi la scuola capofila della rete di scuole denominata COSMI – UNA RETE PER L’INCLUSIONE, che a sua volta informerà tutte le scuole titolari del Trattamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 2 del GDPR. Il responsabile prende atto e riconosce di essere responsabile anche relativamente ai Trattamenti dei Dati Personali posti in essere dal Sub responsabile, salvo quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del GDPR. Il responsabile si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell’articolo 28 G.D.P.R., vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal titolare in forza del presente contratto di nomina.
NOMINA DI SUB-RESPONSABILI. Il Mandatario viene autorizzato a dotarsi di sub-responsabili del trattamento, inclusi Cloud o Hosting providers per la conservazione e la gestione dei dati oggetto del presente contratto. Il Mandatario deve assicurarsi che la conservazione avvenga su server situati all'interno dell'Unione Europea e che vengano fornite misure di sicurezza adeguate conformemente a quanto previsto dall'art. 32 Reg. UE 2016/679. Ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679, il Mandatario deve assicurarsi che il sub-responsabile venga sottoposto alle medesime condizioni poste a suo carico nel presente contratto. In caso di richiesta, il Mandatario è tenuto a comunicare al Mandante l'identità dei sub-responsabili ed il contratto con essi stipulato ai sensi dell'art. 28 Reg. UE 2016/679.
NOMINA DI SUB-RESPONSABILI. 1 (Denominazione ente/società) (Denominazione ente/società) (Denominazione ente/società) (Denominazione ente/società) (Denominazione ente/società) (Denominazione ente/società) (Cognome e Nome del Legale Rappresentante) (Denominazione ente/società) Cognome e Nome del Legale Rappresentante)

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  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

  • Limitazione di responsabilità 8.1 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal CLIENTE, che fossero, all’insaputa della stessa RAWFISH, coperti da diritto d’autore o altre normative che disciplinano il trattamento di dati sensibili ed il CLIENTE si impegna a tenere indenne RAWFISH rispetto a qualsiasi pretesa anche risarcitoria dovesse derivare da soggetti terzi per l’uso dei suddetti dati. 8.2 Il CLIENTE utilizza i Servizi ed il Software oggetto del Contratto ed eventualmente cede a terzi l'applicazione sviluppata dal RAWFISH e/o la facoltà di utilizzo della stessa a proprio esclusivo rischio. RAWFISH non è responsabile nei confronti del CLIENTE, né dei terzi ai quali il CLIENTE ha eventualmente ceduto l'applicazione sviluppata e/o la facoltà di utilizzo della stessa, per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o da eventuali vizi o difetti del Software e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui RAWFISH sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal Contratto non abbia posto rimedio, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di RAWFISH. 8.3 È espressamente inteso che RAWFISH non ha alcun controllo su - e quindi non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per - qualsiasi utilizzo del Software da parte del CLIENTE o dai suoi dipendenti. Pertanto il CLIENTE è l'unico responsabile per l'uso, la gestione operativa e per i contenuti e per le informazioni caricate sul Software. 8.4 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 8.5 Non sono attribuibili a RAWFISH malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 8.6 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il CLIENTE o terze parti sono dotati. 8.7 RAWFISH non garantisce in alcun modo al CLIENTE introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei Servizi erogati dal Fornitore o dall’utilizzo del Software. 8.8 Nel caso in cui il CLIENTE operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai Servizi offerti e/o al Software (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il CLIENTE richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso. 8.9 Le Parti espressamente concordano che qualsiasi responsabilità di RAWFISH per l’adempimento al Contratto sarà limitata all’ammontare del prezzo per il Servizi o per il Software oggetto del Contratto cui tali responsabilità si riferiscono.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.

  • Esonero da responsabilità La conduzione tecnico-sportiva e le scelte organizzative restano completamente estranee allo Sponsor, il quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possano incorrere sia i partecipanti che il pubblico durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive.

  • Esclusione di responsabilità Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, Google non rilascia e declina espressamente, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, (a) garanzie di qualsiasi sorta, espresse, implicite, legali o d’altro tipo, incluse le garanzie di commerciabilità, idoneità per un particolare uso, titolo ed evizione, assenza di violazioni o funzionamento senza errori o interruzioni dei Servizi, e (b) dichiarazioni relative a contenuti o informazioni accessibili attraverso i Servizi.

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Limitazione della responsabilità Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, in nessun caso il Titolare e i suoi sottoposti, affiliati, funzionari, agenti, contitolari del marchio, partner, fornitori e dipendenti potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi danno indiretto, intenzionale, collaterale, particolare, consequenziale o esemplare, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni derivanti dalla perdita di profitti, di avviamento, d’uso, di dati o altre perdite immateriali, derivanti da o relativi all’uso, o all’impossibilità di usare il Servizio; e qualsiasi danno, perdita o lesione risultante da hackeraggio, manomissione o da altro accesso o uso non autorizzato del Servizio o dell’account Utente o delle informazioni in esso contenute; qualsiasi errore, mancanza o imprecisione nei contenuti;

  • Limiti di responsabilità La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'evento/attività suindicato/a ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza, corresponsabilità, fra scuola e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.