Esecuzione dell’Accordo. La vigilanza sull’attuazione del presente Accordo di Programma sarà esercitata dal Servizio del Genio Civile territorialmente competente nell’ambito delle funzioni assunte con la sottoscrizione delle relative convenzioni attuative. Annualmente potrà essere condotta una verifica sullo stato di attuazione dell’Accordo e valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure. Tale verifica sarà effettuata da un apposito Comitato composto dall’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici o da un suo delegato, che lo presiede, dal Presidente dell’Unione Regionale delle Bonifiche, dai rappresentanti del Servizio del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica.
Esecuzione dell’Accordo. 1. Il presente Accordo (Patto del Battistero Versione 2.1) diviene esecutivo e vincolante al raggiungimento della maggioranza semplice delle firme dei Partner citati in premessa.
2. Gli obblighi assunti con il presente Accordo decorrono dalla data di esecutività dello stesso; I Partner restano vincolati dalla Versione 2.0 fino all’entrata in vigore della Versione
2.1. Dal giorno dell’entrata in vigore della Versione 2.1, la stessa sostituisce la Versione 2.0 che si intende cessata per tutte le parti ed integralmente sostituita.
3. L'Accordo scade il 31 Dicembre 2026.
4. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere concordate dal Comitato di Coordinamento ai sensi dell’Articolo 4, comma 5, lettera f.
Esecuzione dell’Accordo. 1. I partner citati in premessa daranno esecuzione all’accordo a partire dall’8 Dicembre 2018, avendo inviato nei termini sotto indicati la PEC contenente la dichiarazione di adesione, debitamente sottoscritta con firma valida (Articolo 1, comma 1, lettera b):
a. entro le ore 01:00 dell’8 Dicembre 2018 (la finestra per gli invii si apre il 30 Novembre 2018 alle ore 01:00). Farà fede la ricevuta di consegna del gestore della PEC. Eventuali PEC contenenti dichiarazioni di adesione, pervenute successivamente all’8 Dicembre verranno valutate a discrezione del Comitato di Coordinamento;
b. varrà la condizione che entro la data sopracitata pervengano le PEC da parte della metà più uno dei partner citati in premessa; Se la condizione non dovesse sussistere, l’Accordo non potrà considerarsi esecutivo e il Comitato di Coordinamento valuterà in piena discrezionalità come procedere;
c. Gli obblighi assunti con il presente accordo decorrono dalla data di esecutività dello stesso;
d. in data successiva alla sua esecutività, l’Accordo dovrà essere debitamente sottoscritto tra le parti, in ossequio alle dichiarazioni di adesione pervenute. La sottoscrizione avverrà in modalità elettronica (firma digitale) ai sensi dell'Art. 8 e secondo le disposizioni previste dal D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
2. L’accordo scade il 31 Dicembre 2023
3. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche dovranno essere concordate dal Comitato di Coordinamento ed ai sensi dell’Articolo 4, comma 5, lettera f.
Esecuzione dell’Accordo. Ciascuna parte contraente adotta le misure atte a garantire un’applicazione efficace ed equilibrata delle disposizioni del pre sente accordo, tenendo conto della necessità di agevolare il passaggio delle merci alle frontiere e di risolvere, con reciproca soddisfazione, le eventuali difficoltà che possano manifestarsi nell’applicazione di dette disposizioni.
Esecuzione dell’Accordo. La vigilanza sull'attuazione del presente Accordo di Programma sarà esercitata dal Servizio Territoriale Opere Idrauliche territorialmente competente nell'ambito delle funzioni assunte con la sottoscrizione delle relative convenzioni attuative. Annualmente potrà essere condotta una verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo e valutato un suo possibile adeguamento con nuove misure. Tale verifica sarà effettuata da un apposito Comitato composto dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici o da un suo delegato, che lo presiede, dal Presidente dell'Unione Regionale delle Bonifiche, dai rappresentanti del Servizio Territoriale Opere Idrauliche e del Consorzio di Bonifica.
Esecuzione dell’Accordo. 1. Al fine di dare piena attuazione al presente Accordo, può essere istituito anche un Tavolo tecnico di coordinamento composto da 2 rappresentanti per ciascuna delle Parti.
2. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e senza alcun onere per le Parti.
3. L’attuazione del presente Accordo è affidata, per il MIUR, al Dipartimento per la programmazione e per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, per il CNR, al Dipartimento di ingegneria, ICT e tecnologie per l’energia e i trasporti, per l’ASI, all’Unità Osservazione della Terra, e all’INFN.
Esecuzione dell’Accordo. Qualora l'accordo, per la soddisfazione dei crediti, preveda l'utilizzo di beni sottoposti a pignoramento, il giudice nomina, su proposta dell'OCC, un liquidatore. Quest'ultimo dispone in via esclusiva dei beni in oggetto e delle somme incassate in conformità a quanto stabilito dal piano. Il liquidatore per molti aspetti è assimilabile al curatore delle procedure concorsuali, pertanto si può applicare quanto disposto dall'articolo 28 della Legge Fallimentare2. Nei casi in cui la nomina del liquidatore non sia obbligatoria (art. 7, comma 1), il patrimonio del debitore può essere affidato ad un gestore, nominato dal giudice, incaricato alla liquidazione, alla custodia e alla distribuzione del ricavato ai creditori. In questa fase l'Organismo di composizione della crisi è chiamato a vigilare sull’esatto adempimento dell’accordo da parte del liquidatore e deve comunicare ai creditori l'insorgere di ogni irregolarità (art. 13). All’organismo di composizione della crisi è inoltre attribuito un generico potere di risoluzione “delle difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo”, che dovrebbe comportare, sebbene l’espressione generica usata dal legislatore, anche la possibilità di intraprendere la strada dell’amichevole composizione delle controversie eventualmente insorte. L’art. 13, comma 2, prevede inoltre un procedimento, affidato al giudice della procedura, per la risoluzione delle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti
Esecuzione dell’Accordo. 4.1. CCV si impegnerà a rispettare i propri obblighi. CCV non può garantire che i Prodotti e Servizi funzioneranno in ogni momento senza limitazioni, interruzioni, Difetti o guasti.
4.2. CCV si riserva il diritto, senza che ciò fornisca al Cliente qualsiasi diritto di risarcimento dei danni, di effettuare modiiche o miglioramenti ai Prodotti o Servizi, oltre che alla Documentazione e alle procedure, nel caso in cui CCV ritenga tali modiiche o miglioramenti utili o necessari. Il Cliente accetta di accogliere tali miglioramenti e modiiche e di seguire le istruzioni di CCV in merito alla loro implementazione.
4.3. Tutti i periodi di consegna e di altro tipo citati da CCV rappresentano una stima e sono determinati in base alle informazioni e alle circostanze note a CCV nel momento in cui è stato siglato l’Accordo. Qualsiasi periodo di consegna o di altro tipo non può mai essere ritenuto una scadenza tassativa. Il mancato rispetto di qualsiasi periodo di consegna o di altro tipo non rappresenta una mancanza da parte di CCV.
4.4. CCV ha implementato una procedura di segnalazione reclami utilizzabile dal Cliente.
4.5. Se il Cliente coinvolge più persone giuridiche, persone isiche o aziende, o se l’Accordo è stato concluso da più Clienti insieme, saranno responsabili congiuntamente e in solido e obbligati a rispettare tutti gli obblighi risultanti per il Cliente dall’Accordo.
4.6. Il Cliente terrà una condotta basata sul dovere di assistenza e di diligenza e sarà responsabile per l’uso dei Prodotti e Servizi resi disponibili da CCV al Cliente mediante noleggio, afitto o in altro modo.
4.7. Alla prima richiesta di CCV, il Cliente fornirà a CCV tutta la necessaria collaborazione per consentire a CCV di svolgere le prestazioni previste dall’Accordo, che includono anche il fornire accesso alle sedi, ai sistemi informatici e agli ambienti internet del Cliente, per le prestazioni di Supporto e Installazione.
4.8. CCV è autorizzata a utilizzare i servizi di terze parti per le prestazioni dell’Accordo senza l’autorizzazione del Cliente. CCV osserverà la necessaria diligenza nel selezionare tali terze parti.
Esecuzione dell’Accordo. Dopo l'omologazione, l'Organismo si adopera per risolvere le eventuali difficoltà nell'esecuzione dell'accordo, per vigilare sull'adempimento dell'accordo e per comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità (Art.13, comma 2). Rimane invece rimessa al giudice la definizione di tutte le eventuali contestazioni relative alla violazione di diritti. Il ruolo fondamentale di supporto, non solo al debitore, ma anche nei confronti del giudice delegato, è sottolineato anche nella Sezione III della L.3/2012 dedicata alle disposizioni comuni, in quanto, l'art.15 dispone che spetta all'Organismo il compito di effettuare tutte le comunicazioni disposte dal giudice ai fini delle procedure esaminate. In caso di nomina di un liquidatore da parte del giudice, inoltre, l'Organismo deve proporre la designazione ed ha il compito di sorvegliare l'operato di quest'ultimo e di riferire ai creditori. I poteri pubblicistici dell'Organismo sono confermati anche dalla previsione della possibilità di accesso alle banche dati.
Esecuzione dell’Accordo. Ai sensi dell’art. 49, comma 5, del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trento, si indicano quali responsabili dell’esecuzione del presente accordo programmatico il Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili e il Presidente della Fondazione. Al contraente privato è interdetto di rivolgersi ad altre persone che non siano il responsabile e i collaboratori dallo stesso incaricati. È altresì interdetto ad altri organi o figure soggettive del Comune ingerirsi nella gestione del presente accordo programmatico.