Common use of Normativa Clause in Contracts

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. (art.64), sia disciplinari che contrattuali. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento, Contratto Di Inserimento

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoroallo studio professionale da cui dipende; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente CCNLcontratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico-fiscali. Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 89 e dal Titolo XXXIII (Norme Disciplinari). Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell’attestazione medica. Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in . In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al Titolo XXXII (art.64Risoluzione del rapporto di lavoro), sia disciplinari che contrattualicon l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti istituti competenti nonché dai medici dei Servizi servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici degli Enti Pubblici ed istituti Istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 49 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal dagli artt. 99 e 102 del presente CCNLcontratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 90 e 91 del presente CCNL. (art.64), sia disciplinari che contrattualicontratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerato assente ingiustificatoconsiderata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 99 e 102 del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Centri Elaborazione Dati

Normativa. Salvo Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il caso licenziamento può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo con preavviso. Si intende per giustificato motivo con preavviso il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di giustificato lavoro, ma non di gravità tale da impedirne il seppur temporaneo proseguo, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo al regolare funzionamento di dare immediata notizia della propria malattia al essa. Il datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso fornire lavoro deve comunicare per iscritto il numero licenziamento, a mezzo idoneo a certificare la data di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In caso di mancata comunicazionericevimento, (art.64) si verificheranno specificandone le conseguenze previste dal presente CCNLragioni. Il lavoratore ha l'obbligo licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme del presente articolo è inefficace. Le norme del presente articolo non si applicano ai lavoratori in prova e a quelli che siano in possesso dei requisiti di presentarsi in servizio legge per avere diritto alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico pensione di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. (art.64), sia disciplinari che contrattuali. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificatovecchiaia. Ai sensi dell'art. 5 4 della legge 20 maggio 1970n. 604 del 15 luglio 1966, è in ogni caso nullo il licenziamento determinato da ragioni di sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali. Ai sensi dell'art 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 3007, il licenziamento per causa di matrimonio è nullo; si presume per causa di matrimonio il licenziamento disposto nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e la scadenza di un anno dalla celebrazione dello stesso. Nel caso in cui il datore di lavoro o chi ne fa le veci disponga il licenziamento della lavoratrice durante il periodo di cui sopra, questi ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la comunque facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.provare che esso si sia verificato per una delle seguenti ipotesi:

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso lavoro e fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria sanitaria. In caso di mancata comunicazione, (art.64art. 64) si verificheranno le conseguenze sanzionatorie previste dal presente CCNL. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNLCCNL (art. (art.6464), sia disciplinari che contrattuali. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblicopubblico o dal medico aziendale competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 164 il lavoratore ha l'obbligo l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal dagli artt. 214 e 217 del presente CCNLcontratto. Il lavoratore ha l'obbligo l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 227 e 228 del presente CCNLcontratto. (art.64), sia disciplinari che contrattuali. Nell'ipotesi Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda all’azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 214 e 217 del presente contratto. Il lavoratore che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l’obbligo in caso di malattia di durata superiore a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che il lavoratore sarà considerato assente ingiustificatonon presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. Ai sensi dell'artdell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari Sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal presente CCNL. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto dal presente CCNL. (art.64), sia disciplinari che contrattuali. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerato assente ingiustificatoconsiderata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. del Titolo Doveri del Personale e Norme disciplinari del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Di Inserimento

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoroallo studio professionale da cui dipende; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente CCNLcontratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico- fiscali. Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 91 e dal Titolo XXXI (Norme Disciplinari). Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell’attestazione medica. Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in . In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al Titolo XXX (art.64Risoluzione del rapporto di lavoro), sia disciplinari che contrattualicon l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti istituti competenti nonché dai medici dei Servizi servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici degli Enti Pubblici ed istituti Istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoroallo studio professionale da cui dipende; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente CCNLcontratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico- fiscali. Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell’istituto) e delle strutture sanitarie. E’ fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l’attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 89 e dal Titolo XXXIII (Norme Disciplinari). Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell’attestazione medica. Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in . In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al Titolo XXXII (art.64Risoluzione del rapporto di lavoro), sia disciplinari che contrattualicon l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti istituti competenti nonché dai medici dei Servizi servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici degli Enti Pubblici ed istituti Istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoroallo studio professionale da cui dipende; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dal presente CCNLcontratto. Resta inoltre fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico- fiscali. Si applica anche al settore degli Studi professionali quanto previsto dall’art. 55-septies del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 25, L. n. 183/2010 dopo il pieno funzionamento delle procedure telematiche da parte dell’INPS (trasmissione telematica dell’attestazione di malattia e accessibilità degli stessi sul sito internet dell'istituto) e delle strutture sanitarie. E' fatto obbligo al lavoratore di fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico, entro il giorno successivo all’invio telematico dello stesso. In tale caso il datore di lavoro, dopo la notizia di malattia ricevuta dal lavoratore, dovrà consultare e stampare l'attestazione di malattia tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INPS. Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta tale documentazione al proprio datore di lavoro secondo le modalità tradizionali. L'assenza che dovesse risultare ingiustificata potrà essere contestata al lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 89 e dal Titolo XXXIII (Norme Disciplinari). Il lavoratore può comunque presentare direttamente al proprio datore di lavoro copia dell'attestazione medica. Al rientro in servizio il lavoratore deve consegnare quello indicante la data della ripresa del lavoro. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in . In caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto dì lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal presente CCNL. intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto al Titolo XXXII (art.64Risoluzione del rapporto di lavoro), sia disciplinari che contrattualicon l'esclusione dell'indennità di mancato preavviso. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti istituti competenti nonché dai medici dei Servizi servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici degli Enti Pubblici ed istituti Istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Studi Professionali

Normativa. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 88, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; nonché su richiesta dello stesso fornire il numero di protocollo elettronico del certificato medico trasmesso telematicamente dal proprio medico curante o struttura sanitaria . In in caso di mancata comunicazione, (art.64) si verificheranno trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dal dagli artt. 148 e 151 del presente CCNLcontratto. Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata effettuazione della visita di controllo o di quella successivamente fissata in ambulatorio per fatto e colpa del lavoratore , il medesimo dovrà presentarsi in servizio il giorno immediatamente successivo, in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si verificheranno le conseguenze previste dal intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 138 e 139 del presente CCNL. (art.64), sia disciplinari che contrattualicontratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, il lavoratore trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerato assente ingiustificatoconsiderata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 148 e 151 del presente contratto. Ai sensi dell'art. 5 della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da