Common use of NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO Clause in Contracts

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. Le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il fornitore è quindi obbligato a: - Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS; - Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; - Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - Cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra dovrà essere esposto in un Piano Operativo che la Ditta dovrà fornire prima dell’avvio dei lavori, contestualmente alla firma del D.U.V.R.I. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica per l’X.X.XX. n. 8 “Berica” le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00). Ad aggiudicazione avvenuta, l’Azienda X.X.XX. provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il documento D.U.V.R.I. che la stessa dovrà ritornare compilato e firmato (con allegato il Piano Operativo prima citato). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. Qualora il fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel D.U.V.R.I., lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta del fornitore, previa valutazione dell’Azienda. Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l’utilizzo della medesima apparecchiatura.

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Samples: Fornitura Di Un Impianto Angiografico

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. Le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il fornitore è quindi obbligato a: - Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS; - Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; - Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - Cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra dovrà essere esposto in un Piano Operativo che la Ditta dovrà fornire prima dell’avvio dei lavori, contestualmente alla firma del D.U.V.R.I. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica per l’X.X.XX. n. 8 “Berica” le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). I costi per la sicurezza sono pari ad 0,00 (zero/00). Ad aggiudicazione avvenuta, l’Azienda X.X.XX. provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il documento D.U.V.R.I. che la stessa dovrà ritornare compilato e firmato (con allegato il Piano Operativo prima citato). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. Qualora il fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel D.U.V.R.I., lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta del fornitore, previa valutazione dell’Azienda. Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l’utilizzo della medesima apparecchiatura.

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Samples: Deliberation

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. LeAz.le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il fornitore è quindi obbligato a: - Informare informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - Ottemperare ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS; - Formare formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - Fornire fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - Fornire fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; - Munire munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - Cooperare cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra dovrà essere esposto in un Piano Operativo che la Ditta dovrà fornire prima dell’avvio dei lavori, contestualmente alla firma del D.U.V.R.I. D.U.V.R.I.. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica per l’X.X.XX. n. 8 6 BericaVicenza” le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00)0,00. Ad aggiudicazione avvenuta, l’Azienda X.X.XX. provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il documento D.U.V.R.I. che la stessa dovrà ritornare compilato e firmato (con allegato il Piano Operativo prima citato). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. Qualora il fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel D.U.V.R.I., lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta del fornitore, previa valutazione dell’Azienda. Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l’utilizzo della medesima apparecchiatura.

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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte dovranno dichiarare a L’Appaltatore si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e soci, in caso di società cooperativa nonché ai terzi presenti sui luoghi nei quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezzasi esegue l’appalto, sono conformi le apparecchiature proposte. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed sicurezza, igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore devesalute nei luoghi di lavoro, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed al D.lgs 81/2008 e ad adottare tutti quei i provvedimenti all’uopo ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tuttiopportuni, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. LgsD.Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. Leaziendale). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il fornitore è quindi obbligato a: - Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS; - Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; - Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - Cooperare cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra Entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva dovrà essere esposto comunicato all’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in un Piano Operativo regola con le norme che disciplinano la Ditta dovrà fornire prima dell’avvio dei sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle modalità previste per l’espletamento del presente appalto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, contestualmente alla firma servizi e forniture del 5 marzo 2008, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicato nell’allegato D.U.V.R.I. Ai predisposto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato Speciale, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell’artè allo stato ritenuto pari a € zero/00. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica per l’X.X.XX. n. 8 “Berica” le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00). Ad aggiudicazione avvenuta, l’Azienda X.X.XX. provvederà a trasmettere alla Ditta aggiudicataria il documento D.U.V.R.I. che la stessa dovrà ritornare compilato e firmato (con allegato il Piano Operativo prima citato). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. Qualora il fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel D.U.V.R.I., lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta E’ onere del fornitore, previa valutazione dell’Azienda. Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche qualora rilevasse la presenza di rischi diversi e/o cancerogeneulteriori, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici proporre l’integrazione del DUVRI e/o fisici durante l’utilizzo l’integrazione dell’importo degli oneri da interferenza. Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su aspetti della medesima apparecchiaturasicurezza, è possibile contattare l’Ufficio Prevenzione e Protezione dell’Azienda ULSS 8 Berica (mail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx).

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Samples: Procurement Agreement

NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO. Le Ditte dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature propostegli aggiornamenti proposti. Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore inoltre deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda X.X.XX. e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Tali informazioni sono disponibili presso i preposti Uffici dell’X.X.XX. (Ufficio Prevenzione e Protezione Az. Le). Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera il fornitore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada. Il fornitore è quindi obbligato a: - Informare di tutte le disposizioni il proprio personale, fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché garantire la presenza di personale tecnico idoneo; - Ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda ULSS; - Formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; - Fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - Fornire al proprio personale macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; - Munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; - Cooperare a ridurre i rischi da interferenza. Tutto quanto sopra Entro il termine di 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva dovrà essere esposto comunicato all’Azienda X.X.XX. n. 8 Berica il nominativo del Responsabile aziendale del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del decreto sopra citato e dovrà dichiarare a firma del Legale Rappresentante di essere in un Piano Operativo regola con le norme che disciplinano la Ditta dovrà fornire prima dell’avvio dei sicurezza sui luoghi di lavoro. In considerazione delle modalità previste per l’espletamento del presente appalto, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, contestualmente alla firma servizi e forniture del D.U.V.R.I. Ai 5 marzo 2008, il presente contratto non evidenzia rischi da interferenza. In ogni caso, ai sensi dell’artdell’Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 viene allegato al presente Capitolato Specialepredisposto, ai fini della promozione della cooperazione e del coordinamento di cui al comma 2 dell’artdell’Art. 26 del medesimo decreto, il Documento di Valutazione dei rischi che indica per l’X.X.XX. n. 8 “Berica” le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I.DUVRI). I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00)0,00. Ad aggiudicazione avvenuta, l’Azienda X.X.XX. provvederà a trasmettere alla Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria il documento D.U.V.R.I. che rilevi la stessa presenza di rischi da interferenza e/o costi per la sicurezza dovrà ritornare compilato proporre l’integrazione delle misure di sicurezza e/o quantificare i relativi oneri-. Per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su aspetti della sicurezza, è possibile contattare l’Ufficio Prevenzione e firmato Protezione dell’Azienda ULSS 8 Berica (con allegato il Piano Operativo prima citatomail: xxxxxxxxxx.xxx@xxxxx0.xxxxxx.xx). Tale documento sarà allegato al contratto di fornitura. Qualora il fornitore rilevasse rischi aggiuntivi a quelli indicati nel D.U.V.R.I., lo stesso potrà essere opportunamente integrato, su proposta del fornitore, previa valutazione dell’Azienda. Laddove le apparecchiature nel loro funzionamento siano destinate ad usare agenti chimici o specifici kit contenenti sostanze chimiche e/o cancerogene, assieme alle relative schede di sicurezza (rigorosamente in italiano ed in formato elettronico), la ditta aggiudicataria dovrà fornire, per ogni apparecchio, un documento di valutazione dei livelli di esposizione personale ad agenti chimici e/o fisici durante l’utilizzo della medesima apparecchiatura.

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Samples: Fornitura in Prova Del Sistema Robotico Chirurgico Da Vinci