NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. 1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso. 2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi. 3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2: a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato; b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione; c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni; d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione; e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali; f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico; g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche; h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale; i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. 1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione Le strutture e le rappresentanza sindacali che indicono azioni di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 1010 giorni, nel caso di azioni di sciopero che interessino più compartispecificando la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenzascioperi già indetti, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle devono essere comunicate: per le vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata comparto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministropubblica; per le vertenze nazionali di ente, all'amministrazione interessata. Per le vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di degli scioperi relativi a vertenze di debbono essere comunicate ai responsabili delle strutture interessate secondo il livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenzadella vertenza.
3. In caso tutti i casi di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi le amministrazioni sono tenuti tenute a trasmettere trasmetterne comunicazione agli organi di stampa ed e alle reti radiotelevisive televisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempidall'azione sindacale, le con la specificazione della durata e delle modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATArelative. In caso di organizzazione delle attività su più turnirevoca, le amministrazioni sono tenute ad inviarne notizia agli organi di informazione con le stesse modalità.
4. Non possono essere indetti scioperi:
a. di durata superiore a una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e a due giornate lavorative nel periodo successivo per la stessa vertenza; gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono, per ciascun turno di lavoro, in un'unica fascia temporale senza soluzioni di continuità;
b. con intervalli temporali, in caso di scioperi discontinui, inferiori alle ventiquattro ore tra un'azione e l'altra;
c. articolati per servizi o reparti, ovvero per singoli profili professionali di una medesima unità lavorativa, con svolgimento in giornate successive consecutive.
5. Non possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora comunque svolgersi scioperi nei seguenti periodi:
a. dal 10 al 20 agosto, relativamente ai servizi di: -pronto soccorso; -assistenza per la sicurezza ai minori nei collegi e convitti e agli anziani nelle case di ciascun turnocura e di riposo; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili -vigilanza antincendi nei parchi nazionali; -informazione sulla viabilità ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazionesoccorso stradale;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento b. nei giorni compresi fra il 23 dicembre e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;7 gennaio.
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli 6. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati proclamati o in corso di effettuazione saranno svolgimento sono immediatamente sospesi dalle strutture e rappresentanze sindacali che li hanno indetti in caso di avvenimenti eccezionali eventi di particolare eccezionale gravità o di nelle località interessate, quali le calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratorinaturali.
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NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. 1) Le XX.XX. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione o le Organizzazioni Sindacali esterne che indicono azioni di sciopero relativa al solo comparto scuolarelative a vertenze con la Bocconi, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire o che comunque coinvolgono i servizi di cui all’Articolo 1 sono tenute a darne comunicazione all’Amministrazione con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 1010 giorni, nel caso di azioni di sciopero che interessino più compartiprecisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e XX.XX. o le rappresentanze sindacali Organizzazioni Sindacali esterne devono darne dame tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stessoall’Amministrazione.
2. La proclamazione e la revoca degli ) Non possono essere indetti scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca durata superiore ad una giornata lavorativa all’inizio di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggiogni vertenza.
3) Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive. Al fine di garantire i servizi essenziali e Nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:24 ore.
a4) non saranno effettuati Gli scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo non inferiore a sette giorni;
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative, all’inizio o alla fine del turno. L’orario deve essere comunicato nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. proclamazione.
5) In caso di organizzazione delle attività su più turniscioperi distinti nel tempo, gli scioperi sia della stessa che di altre Organizzazioni Sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d’utenza, tra l’effettuazione di una azione di sciopero e la proclamazione della successiva non possono sussistere intervalli di tempo inferiori a 2 giorni, ai quali si aggiunge il termine di preavviso previsto al comma 1).
6) In aggiunta a quanto previsto dal presente Articolo, non possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora proclamati scioperi in coincidenza con le giornate fissate per le prove di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti selezione di cui alla lettera ball’Articolo 2, comma 1); , né nel giorno lavorativo immediatamente precedente e in quello successivo.
7) In caso vengano proclamati scioperi coincidenti coi periodi indicati al comma precedente, proclamati a tal fine 5 ore livello locale, provinciale, regionale o nazionale, generali o di comparto, i periodi di sciopero breve corrispondono proclamati verranno posticipati - per tutta la Bocconi - ad un periodo successivo a quello indicato nel comma precedente.
8) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome. Le Organizzazioni Sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili. Sono escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee per forme improprie di astensione dal lavoro.
9) Nel caso in cui l’astensione collettiva si svolga con forme di sciopero "virtuale" che prevedano la regolare prestazione lavorativa, la trattenute di una quota della retribuzione commisurata alla durata dell’astensione programmata è destinata a finalità sociali indicate dalle XX.XX.. Nel regolamento di cui all’Articolo 3, comma 1), sono indicate le procedure per l’attuazione di tale forma di sciopero.
10) Il termine finale ordinariamente previsto per le immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in cui esso coincida con una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;.
e11) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli Gli scioperi di qualsiasi genere genere, dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;
i) le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratorinaturali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. 1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, della RSU deve avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni 15 e deve contenere l'indicazione l’indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono la RSU deve darne tempestiva tempestivamente comunicazione alle amministrazionial DS, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato;.
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno 4. Nel corso di ciascun anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche compresi quelli brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento d’insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore annue individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;).
c) ciascuna 5. Ciascuna azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola superare i due giorni consecutivi; . Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare la durata massima di un’intera giornata. Gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non possono superare i due giorni consecutivi. In caso di scioperi previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata.
6. In caso di scioperi distinti nel tempo, l’intervallo minimo tra un'azione l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva deve intercorrere un intervallo è fissato in 2 giorni, a cui segue il preavviso di tempo non inferiore a sette giorni;cui al precedente 1° comma .
d) gli 7. Gli scioperi brevi - brevi, che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - l’intera giornata, possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto del personale amministrativo ed ausiliario, e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati precisamente nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve : deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima o l’ultima ora di lezione, non essendo consentita ovvero la formula alternativaprima ora del turno antimeridiano o l’ultima del turno pomeridiano. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b)al precedente 4° comma; a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario all’orario predeterminato in sede di programmazione;nell’apposito piano approvato dal Collegio plenario dei docenti.
e) gli 8. Gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno devono garantirne comunque l'efficace l’efficace svolgimento e non potranno possono comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle dalle disposizioni ministeriali;.
f) gli 9. Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione l’effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;.
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli 10. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati proclamati o in corso di effettuazione saranno sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale;.
i) le 11. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
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Samples: Contrattazione Integrativa
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. 1. La comunicazione della Ogni proclamazione di qualsiasi deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero relativa al solo comparto scuola, da parte sciopero. I tempi e la durata delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi, le modalità e l'eventuale revoca dell'azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2così articolati:
a) non saranno sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna azione di primo sciopero, anche se trattasi per qualsiasi tipo di sciopero breve o di sciopero generalevertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per ciascun ordine e grado turni, la durata massima di scuola un’intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; tra un'azione e nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la successiva deve intercorrere un intervallo di tempo loro durata non inferiore a sette giornipuò comunque superare la giornata;
dc) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera l’intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora in un unico periodo di lezione ore continuative all’inizio o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all’art.10 al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell’Accordo; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve l’orario deve essere puntuale. Deve comunicato alla proclamazione;
d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere precisato se nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell’esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezionesuccessivo è fornita, non essendo consentita la formula alternativa. Gli nel caso degli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera all’art. 1, comma 4, lett. a), b); a tal fine 5 , c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazionedalla stessa;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
if) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le disposizioni del presente articolo in tema organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratorisciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.
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Samples: Protocollo Di Intesa
NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO. 1. La comunicazione della Ai sensi dell’art.10, comma 2, lett. c) dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020, nel caso di proclamazione di qualsiasi azione di sciopero relativa al solo comparto scuolascioperi relativi a vertenze con la sola Amministrazione Universitaria dell’Università della Calabria, da parte delle strutture e rappresentanze sindacali, deve avvenire i soggetti sindacali sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione con un preavviso non inferiore a giorni 15 e deve contenere l'indicazione minimo di 10 giorni, precisando, in particolare, se lo sciopero sia indetto per l'intera l’intera giornata oppure se sia indetto per un periodo più breve. Il preavviso non può essere inferiore a giorni 10, nel caso di azioni di sciopero che interessino più comparti.
2. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze soggetti sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioniall’ Amministrazione e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
23. La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la PROCLAMAZIONE DI SCIOPERI RELATIVI A VERTENZE proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al Provveditorato agli Studi di appartenenza. In caso di Nei casi in cui lo sciopero il Ministero della Pubblica Istruzione e i Provveditorati agli Studi sono tenuti incida sui servizi resi all’utenza, l’Amministrazione è tenuta a trasmettere agli organi di stampa ed alle e reti radiotelevisive di maggiore a diffusione nell'area locale nell’area interessata dallo sciopero sciopero, una comunicazione circa i tempi, tempi e le modalità e l'eventuale revoca dell'azione dell’azione di sciopero. Le Amministrazioni predette si assicurano che gli organi Analoga comunicazione viene effettuata dall’Amministrazione anche nell’ipotesi di informazione garantiscano all'utenza una informazione chiara, esauriente e tempestiva revoca dello sciopero, anche relativamente alla frequenza e alle fasce orarie di trasmissione dei messaggi.
34. Al fine Qualora siano proclamati scioperi distinti nel tempo, da una o più Organizzazioni sindacali, che incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino d'utenza, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell'articolo 2:
a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;
b) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa, nonchè alle prestazioni indispensabili indicate nell'articolo 2 si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia dell'anno scolastico, espressa in giorni, gli scioperi, anche brevi, di cui alla successiva lettera d), non possono superare per le attività di insegnamento e per le attività connesse con il funzionamento della scuola nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne ed elementari e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni di anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione;
c) ciascuna una azione di sciopero, anche se trattasi di sciopero breve o di sciopero generale, non può superare, per ciascun ordine e grado di scuola i due giorni consecutivi; tra un'azione e la successiva deve intercorrere un intervallo è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il termine di tempo non inferiore a sette giorni;preavviso di cui al comma 1.
d) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa5. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
e) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
f) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini trimestrali o quadrimestrali non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
g) le attività e le relative prestazioni riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, compresi quelli di ammissione agli esami, nonché quelle concernenti gli esami finali e le relative valutazioni, devono essere garantite nei termini previsti dal calendario scolastico, considerato che lo svolgimento degli scrutini finali, l'inizio e l'ininterrotta continuità delle operazioni di esame nonché delle relative valutazioni rientrano nella categoria delle prestazioni legislativamente individuate come indispensabili e pertanto non sono ammissibili differimenti rispetto alle date fissate dalle autorità scolastiche;
h) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di eccezionalidi particolare gravità o di calamità naturale;naturali.
i) 6. II termine finale ordinariamente previsto per le disposizioni del presente articolo immatricolazioni ed iscrizioni ai corsi di istruzione universitaria viene prorogato nel caso in tema cui esso coincida con una giornata di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratorisciopero.
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