Common use of Norme di prima applicazione Clause in Contracts

Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. 1 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo contratto è inquadrato inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l’attribuzione dell’area ed, al suo interno, della posizione economica secondo la Tabella B tabella 1 di Trasposizione (Tabella corrispondenza, senza incremento di trasposizione automatica nel sistema spesa. Al personale è data comunicazione, per iscritto, del nuovo inquadramento. 2. Nell'ambito delle procedure previste dall'art. 26, comma 3, lett. C, l'Amministrazione, effettuato il primo inquadramento secondo le declaratorie di classificazionecui all'allegato A), verifica se, per alcuni "Operatori tecnici" della posizione economica A2 ed "Operatori tecnici professionali" della posizione economica B1, in relazione alle nuove tecnologie utilizzate, sia necessario rispettivamente il cambiamento di profilo in "Addetto Amministrativo" della posizione economica A2 e "Operatore amministrativo contabile della posizione economica B1, a parità di livello economico e a costo zero; in tali casi vengono conseguentemente ridefinite le relative dotazioni organiche dei profili interessati. 3. Gli incarichi Per l'ammissione alle selezioni interne, nei casi in cui sia richiesta dalle declaratorie di posizione organizzativa cui all’allegato A) tra i requisiti di accesso anche quello dell'esperienza professionale, il periodo di servizio maturato nelle nuove posizioni di inquadramento all'interno delle aree è cumulabile a quello delle ex qualifiche funzionali di provenienza confluite nelle stesse posizioni in essere base alla Tabella 1. 4. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate, salvo quanto previsto dal comma 3 e i relativi contingenti sono distribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, nelle nuove posizioni economiche ed aree. 5. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali anche interne all'Amministrazione indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoCCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale. 6. Al personale assunto dall’esterno a seguito delle procedure di cui all’art. 25 è attribuito il trattamento economico riportato nella tabella 2, corrispondente alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione. 7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell’art. 26 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale riclassificato ai sensi del presente comma non è soggetto a periodo di prova, fatta salva la formazione nei casi in cui sia prevista. 8. In prima applicazione del presente CCNL per il profilo di “Coordinatore Amministrativo” della posizione economica C3 del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici è richiesta un'esperienza professionale complessiva di 5 anni nelle posizioni economica C1 o C2 e il possesso degli stessi requisiti culturali previsti per l'accesso dall'esterno nella posizione C2; al personale inquadrato, per effetto del presente contratto, nella posizione economica C2 è consentita, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia la partecipazione alle selezioni interne nell'ambito dello stesso settore, qualora in possesso del diploma di incarichi scuola media superiore e di EQun'esperienza professionale di 9 anni. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenzaA regime, per le selezioni interne, si applica solo quanto previsto dalla relativa declaratoria. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 69. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale epresente sistema classificatorio ed in connessione con l'istituzione dei nuovi profili, comunquel'Amministrazione, entro anche in considerazione della flessibilità organizzativa dei tre settori, procederà senza incremento di spesa alla revisione ed all'adeguamento delle dotazioni organiche mediante la trasformazione dei posti esistenti ovvero con l'istituzione di nuovi posti ovvero con la riconversione dei posti da un'area all'altra. Per i profili del settore operativo, inseriti nelle posizioni economiche C1 e C2, il termine del 31 dicembre 2025contingente della dotazione organica sarà unico e verrà ripartito, la progressione tra ai fini delle selezioni interne e fatto salvo l'accesso dall'esterno, con le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (esall'art. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.131, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 20221 lett. B punto a), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo al 1° gennaio 1998 è inquadrato inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area ed, al suo interno, della posizione economica secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella corrispondenza, senza incremento di trasposizione automatica nel sistema spesa, fatte salve le diverse posizioni conseguite dal personale successivamente a tale decorrenza. Al personale è data comunicazione del nuovo inquadramento, per iscritto 2. Le dotazioni organiche di classificazione)ciascuna Amministrazione restano invariate, salvo quanto previsto dal comma 3 e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, alle nuove posizioni economiche ed Aree. 3. Gli incarichi A decorrere dalla data di posizione organizzativa entrata in essere vigore del presente CCNL al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell'Area A è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale, nonché il relativo inquadramento. 4. In prima applicazione del presente sistema di classificazione, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative, l'Amministrazione provvederà, senza incremento di spesa, anche mediante trasformazione di posti di organico attualmente disponibili, a creare le condizioni per l'effettiva realizzazione dello sviluppo professionale del personale anche utilizzando le risorse del Fondo per la quota parte che la contrattazione collettiva integrativa eventualmente destinerà a tale scopo, ai sensi dell'art. 65, lett. A. 5.Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali anche interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, CCNL. I vincitori sono automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato inquadrati nel nuovo sistema di classificazione applicando classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 6procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione 0.Xx personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere all'art. 55, è attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionaliil trattamento economico riportato nella tabella B corrispondente alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoTitolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001D.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 … (Scuola) e art. 107…. (Ordinistiche), sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del quinto mese successivo alla ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNLc.c.n.l. 2. Dall’entrata in vigore del presente c.c.n.l. ed entro il termine di cui al comma 1, l’amministrazione, in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. z), definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all’ interno delle quali confluiscono, nel rispetto della tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale. 3. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l’Ipotesi di contratto integrativo. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie vincitore delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizionepresente Titolo. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001D.Lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, e comunque entro il termine del 31 dicembre 20252024, la progressione tra le aree può aver ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C 3 di Corrispondenzacorrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree della famiglia professionale di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 6, sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 2025%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. .: competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, 6 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, dell’art.1 comma 612, 612 della L. legge n. 234 del 30.12.2021 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio bilancio 2022), ) in misura non superiore allo 0.550,55% del m.s. monte salari dell’anno 2018, 2018 relativo al personale destinatario del presente CCNLc.c.n.l.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. 1 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo contratto è inquadrato inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l’attribuzione dell’area e della posizione al suo interno secondo la Tabella tabella all. B di Trasposizione (Tabella corrispondenza, senza incremento di trasposizione automatica spesa, fatto salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Dalla data indicata nel sistema di classificazione)comma 1 al personale già appartenente alle qualifiche funzionali I e II, inquadrato nell’area A) è attribuito il trattamento economico tabellare iniziale della ex III qualifica funzionale. 3. Gli incarichi Le dotazioni organiche di posizione organizzativa ciascuna Amministrazione restano invariate e i relativi contingenti sono attribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, ai nuovi livelli ed aree in essere base all’allegata tabella B. 4. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali interne alle singole amministrazioni indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoCCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di nella posizione organizzativa conferiti secondo ove risulta confluita quella cui si riferisce la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplinastabilita nel contratto individuale. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le Al personale assunto dall’esterno a seguito delle procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2all’art. 14 è attribuito il trattamento tabellare riportato nella tabella C, secondo la Tabella B di Trasposizionecorrispondente - nella declaratoria dell’allegato. A – alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione. 6. In applicazione Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell’art.15 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonchè le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. 7.Le parti si danno atto che il riordino del sistema classificatorio attuato con il presente contratto determina la necessità per le amministrazioni di una nuova riorganizzazione del lavoro che, nel tener conto delle nuove flessibilità contenute nelle declaratorie di cui all’ allegato A, valorizzi la professionalità e l'esperienza acquisita dai dipendenti collocati nella posizione iniziale dell'area C (posizione C1, corrispondente alla ex settima qualifica), anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentire la progressione verso la posizione economica C2, nei limiti dei contingenti ad essa destinati ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza15. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. 1 Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo contratto è inquadrato inserito nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante l'attribuzione dell'area ed, al suo interno, della posizione economica secondo la Tabella B tabella 1 di Trasposizione (Tabella corrispondenza, senza incremento di trasposizione automatica nel sistema spesa. Al personale è data comunicazione, per iscritto, del nuovo inquadramento. 2. Nell'ambito delle procedure previste dall'art. 26, comma 3, lett. C, l'Amministrazione, effettuato il primo inquadramento secondo le declaratorie di classificazionecui all'allegato A), verifica se, per alcuni "Operatori tecnici" della posizione economica A2 ed "Operatori tecnici professionali" della posizione economica B1, in relazione alle nuove tecnologie utilizzate, sia necessario rispettivamente il cambiamento di profilo in "Addetto Amministrativo" della posizione economica A2 e "Operatore amministrativo contabile della posizione economica B1, a parità di livello economico e a costo zero; in tali casi vengono conseguentemente ridefinite le relative dotazioni organiche dei profili interessati. 3. Gli incarichi Per l'ammissione alle selezioni interne, nei casi in cui sia richiesta dalle declaratorie di posizione organizzativa cui all'allegato A) tra i requisiti di accesso anche quello dell'esperienza professionale, il periodo di servizio maturato nelle nuove posizioni di inquadramento all'interno delle aree è cumulabile a quello delle ex qualifiche funzionali di provenienza confluite nelle stesse posizioni in essere base alla Tabella 1. 4. Le dotazioni organiche di ciascuna Amministrazione restano invariate, salvo quanto previsto dal comma 3 e i relativi contingenti sono distribuiti con i medesimi criteri e senza incremento di spesa, nelle nuove posizioni economiche ed aree. 5. Sono portate a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali anche interne all'Amministrazione indette per la copertura di posti vacanti, in corso ovvero già programmate, in base alle vigenti disposizioni, alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoCCNL. I vincitori sono automaticamente inquadrati nel nuovo sistema di classificazione, nella posizione ove risulta confluita quella cui si riferisce la procedura selettiva o concorsuale con effetto dalla data stabilita nel contratto individuale. 6. Al personale assunto dall'esterno a seguito delle procedure di cui all'art. 25 è attribuito il trattamento economico riportato nella tabella 2, corrispondente alla posizione cui si riferisce il profilo professionale della selezione. 7. Nel caso di progressione interna nel sistema classificatorio ai sensi dell'art. 26 le amministrazioni comunicano per iscritto ai dipendenti interessati il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate. Il personale riclassificato ai sensi del presente comma non è soggetto a periodo di prova, fatta salva la formazione nei casi in cui sia prevista. 8. In prima applicazione del presente CCNL per il profilo di "Coordinatore Amministrativo" della posizione economica C3 del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici è richiesta un'esperienza professionale complessiva di 5 anni nelle posizioni economica C1 o C2 e il possesso degli stessi requisiti culturali previsti per l'accesso dall'esterno nella posizione C2; al personale inquadrato, per effetto del presente contratto, nella posizione economica C2 è consentita, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia la partecipazione alle selezioni interne nell'ambito dello stesso settore, qualora in possesso del diploma di incarichi scuola media superiore e di EQun'esperienza professionale di 9 anni. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenzaA regime, per le selezioni interne, si applica solo quanto previsto dalla relativa declaratoria. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 69. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale epresente sistema classificatorio ed in connessione con l'istituzione dei nuovi profili, comunquel'Amministrazione, entro anche in considerazione della flessibilità organizzativa dei tre settori, procederà senza incremento di spesa alla revisione ed all'adeguamento delle dotazioni organiche mediante la trasformazione dei posti esistenti ovvero con l'istituzione di nuovi posti ovvero con la riconversione dei posti da un'area all'altra. Per i profili del settore operativo, inseriti nelle posizioni economiche C1 e C2, il termine del 31 dicembre 2025contingente della dotazione organica sarà unico e verrà ripartito, la progressione tra ai fini delle selezioni interne e fatto salvo l'accesso dall'esterno, con le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (esall'art. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.131, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 20221 lett. B punto a), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno giorno del quinto mese successivo alla dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoTitolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale vincitore utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizionepresente Titolo. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001d.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, e comunque entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenzacorrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, 6 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoTitolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001D.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, art.107 sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del quinto mese successivo alla ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B tabella 2 di Trasposizione trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l’Ipotesi di contratto integrativo. 54. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie vincitore delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizionepresente Titolo. 65. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al Al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenzautilizzate, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti ed in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.via 76. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure I passaggi di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, 5 sono finanziate anche finanziati mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, di cui all’art…. comma 612, …. della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.legge …….. TABELLA DI CORRISPONDENZA

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sonoTitolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. 5. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001D.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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Norme di prima applicazione. 1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione). 3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. 4. Le procedure per l’attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 professionale sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina. Analogamente si procede nel caso in cui alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale sia stata firmata solo l’Ipotesi di contratto integrativo. 2. La differenza tra lo stipendio in godimento comprensivo di eventuali progressioni economiche complessivamente maturate sulla base della previgente disciplina in materia e lo stipendio tabellare di cui all’art. …..(trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) resta attribuito individualmente a ciascun dipendente nella forma di “differenziale stipendiale di valorizzazione”. Tale differenziale continua ad essere erogato a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art … (Fondo risorse decentrate) per la parte già dallo stesso finanziata, la quale torna nella disponibilità del Fondo stesso in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 4. 3. Il “differenziale stipendiale di valorizzazione” di cui al comma 2 non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali di valorizzazione” di cui all’art. … (Progressione economica all’interno dell’area) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso. 4. Il “differenziale stipendiale di valorizzazione” di cui al comma 2, comprensivo degli eventuali “differenziali stipendiali di valorizzazione” di cui all’art. … (Progressione economica all’interno dell’Area) cessa di essere corrisposto in caso di passaggio di area, fatta salva la quota eventualmente necessaria a garantire l’invarianza dello stipendio, nel caso in cui lo stipendio iniziale della nuova area sia inferiore allo stipendio in godimento comprensivo dei citati “differenziali stipendiali di valorizzazione” . 5. Al fine di consentire alle amministrazioni di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a tre mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL. 6. Fermo restando il potere di autotutela dell’amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l’amministrazione, già bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie vincitore delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2presente Titolo. FUNZIONARI 2.150 ASSISTENTI 1.170 OPERATORI 800 ASSISTENTI 5 OPERATORI 2 Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, secondo la Tabella B che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili. • conoscenze generali di Trasposizionebase per svolgere compiti semplici • capacità pratiche necessarie a risolvere problemi utilizzando metodi, strumenti, materiali e informazioni • responsabilità di portare a termine compiti, di risolvere problemi di routine e di completare attività di lavoro adeguando i propri comportamenti alle circostanze che si presentano assolvimento dell’obbligo scolastico. 6. In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.Lgs.n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza. 7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: a) esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; b) titolo di studio; c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali. 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

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