Norme regolatrici del capitolato Clausole campione

Norme regolatrici del capitolato. Il presente Capitolato prevede la fornitura, installazione e relativo collaudo del sistema per l’informazione alla clientela, come descritto nei documenti posti a base di gara. L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal presente Capitolato parte Tecnica e dal Capitolato Speciale d’appalto parte Amministrativa, oltre che - per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette - dalle norme del D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti d’appalto.

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  • Norme regolatrici 1.1 Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, in particolare: - l’Allegato I (Determina di affidamento), - l’Allegato II (Capitolato tecnico) 1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza: - Contratto; - Capitolato tecnico ed eventuali allegati; - Offerta tecnica ed economica del Fornitore; 1.3 L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati: a) dalle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e xx.xx.xx.; b) dalle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e xx.xx.xx.; c) dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e xx.xx.xx.; d) dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e xx.xx.xx.;

  • OGGETTO DEL CAPITOLATO Il presente capitolato riguarda la concessione del Teatro Studio di Scandicci di proprietà comunale, relativamente agli spazi, descritti nell’allegata relazione illustrativa con annesse planimetrie (All.1), per la realizzazione del progetto artistico teatrale per il triennio 2011/2013 e della conseguente gestione delle attività di organizzazione, promozione, gestione tecnica, servizi di sala, maschera e biglietteria, connesse alla realizzazione degli spettacoli e delle manifestazioni ivi prodotte e/o rappresentate. Dalla concessione sono esclusi i locali, che continueranno ad essere utilizzati da Scandicci Cultura quale sede della stessa, descritti nella relazione di cui sopra. Il progetto di cura artistica e gestione delle attività da presentare in sede di gara come contenuto dell’”offerta tecnica”, unitamente al piano di sostenibilità finanziaria triennale, dovrà svilupparsi in modo da raggiungere i seguenti obiettivi: a) offerta di spettacoli e rassegne che, tenendo conto dei bisogni e delle attese dei diversi pubblici del territorio locale, regionale e nazionale, abbiano la finalità di promuovere l’arte contemporanea, avendo come riferimento le tendenze culturali di respiro europeo; b) produzione di attività teatrali che rafforzino il ruolo della città di Scandicci e del Teatro Studio nel sistema toscano e nazionale dello spettacolo dal vivo; c) offerta di spettacoli di comprovata qualità relativi al teatro ragazzi; d) offerta di progetti in grado di coinvolgere le giovani generazioni; e) offerta di un’attività formativa sui nuovi linguaggi artistici e dello spettacolo dal vivo rivolta a giovani e adulti; f) offerta di attività seminariali e convegnistiche inerenti tematiche dello spettacolo o dirette a indagare il rapporto fra arte, teatro, musica, danza, multimedialità e territorio; g) realizzazione di un archivio pubblico audiovisivo e fotografico che documenti le attività del teatro; h) coinvolgimento alle attività del Teatro Studio di realtà singole e associate presenti e operanti a Scandicci sia in campo artistico, sociale ed economico; i) sinergia con le attività degli altri servizi di Scandicci Cultura e, in particolare, con la Scuola di Musica, la Biblioteca e GingerZone. Il piano economico finanziario dovrà indicare, in particolare, le risorse che si intendono mettere a disposizione per le attività programmate indicando anche gli introiti previsti dall’utenza (con indicazione delle tariffe d’uso del teatro e dei servizi connessi e della politica dei prezzi che si intende applicare), da eventuali sponsorizzazioni, da possibili finanziamenti pubblici (specificandone la provenienza e i presupposti di legge e regolamenti e quant’altro) nonché ogni altra indicazione utile a dimostrare le capacità economico–finanziarie–organizzative del soggetto partecipante e gli equilibri economico finanziari inerenti la concessione in oggetto. I documenti di cui al presente articolo e al successivo art. 2 sono considerati ai fini della giustificazione dell’“offerta tecnica” in sede di gara.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Obblighi del Comune 10.1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare. 10.2. Il Comune, ai fini dell’adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a cooperare per agevolare l’espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti. 10.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all’organizzazione d’impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto. 10.4. Il Comune adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • Obblighi dell’aggiudicatario L’aggiudicatario agisce in qualità di somministratore e dovrà disporre di almeno una sede operativa nel raggio di 60 km da Correggio o attivarla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di condotta di cui al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ex DPR 16/04/2013 n. 62 e a dare informazione ai lavoratori somministrati sulla necessità di adeguare il proprio comportamento al Codice di comportamento specifico del Comune di Correggio approvato con atto del Commissario straordinario n. 47 del 22/05/2014 (consultabile sul sito del Comune di Correggio alla sezione “Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali”), oltre che sul dover svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, osservando scrupolosamente l’orario di lavoro e conservando la più assoluta riservatezza sui dati e fatti di cui si venga a conoscenza. Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato speciale di gara e nel rispetto di ogni normativa in merito, ed anche in ragione di ciò l’aggiudicatario si obbliga: - ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Isecs, contenenti le informazioni dettagliate nel successivo articolo; - a redigere in forma scritta, per ogni lavoratore somministrato, contratto di lavoro subordinato individuale tra lo stesso e l’aggiudicatario, con le caratteristiche previste nell’art. 21 del D.Lgs 276/2003 e art. 23 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione, con espressa indicazione del periodo di prova previsto ed eventuale penalità per risoluzione anticipata, impegnandosi a fornire ad Isecs, dietro richiesta, documentazione comprovante titolo di studio e curriculum professionale dei lavoratori; - a iscrivere i lavoratori somministrati presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i cui oneri sono calcolati all’interno dei costi orari di cui all’art. 7. - a rispettare le tempistiche di fornitura dei lavoratori somministrati: a) qualora Isecs NON richieda di svolgere coi candidati un colloquio (di presentazione e valutazione) a fornire il personale entro 24 ore dalla richiesta; b) qualora Isecs richieda di svolgere un colloquio (di presentazione e valutazione), a fornire un elenco di almeno 3 candidati entro le 48 ore dalla richiesta; qualora i lavoratori, a giudizio insindacabile di Isecs, non vengano in tale sede ritenuti idonei a ricoprire il profilo richiesto, l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare ulteriori candidati da sottoporre a colloquio entro le 24 ore successive; c) a comunicare tempestivamente, non appena avuto notizia, eventuali assenze di lavoratori somministrati; d) a sostituire, dietro eventuale richiesta di Isecs, il personale assente a vario titolo, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, entro 24 ore dalla richiesta; e) a provvedere tempestivamente alla sostituzione del lavoratore somministrato, con altro lavoratore di pari profilo professionale e qualità, nei tempi previsti sopra, in caso di mancato superamento del periodo di prova o su giustificata richiesta di Isecs per motivazioni disciplinari / giusta causa o in caso di eventuale inidoneità alla mansione accertata dal medico competente di Isecs; - a non modificare mai il personale individuato, se non per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’agenzia, ad es. dimissioni, maternità, ecc.; - a fornire al lavoratore scheda di rilevazione delle presenze, suddivisa tra ore frontali, di gestione ed eventuali straordinari, scheda che dovrà essere vidimata dal Responsabile Servizio Scuole di Isecs o suo delegato; - a fornire ad ogni lavoratore al momento dell’avviamento, come previsto nell’art. 23 co. 5 del D.Lgs 276/2003, le informazioni generali riguardo alla situazione organizzativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui all’art. 35 del D.Lgs 81/2015, sulla base delle informazioni che Isecs è tenuto a fornire e di quanto previsto nel DUVRI; - compilare per le parti di spettanza, sottoscrivere e consegnare al momento della sottoscrizione del contratto copia del DUVRI (allegato n° 3), come previsto nell’art. 26 del D.Lgs 81/08. - a fornire ed attestare, su richiesta Isecs, la partecipazione di ogni lavoratore ad interventi formativi di almeno 4 ore sui contenuti generali relativi ai rischi per la sicurezza e la salute connessi; - a corrispondere ai lavoratori il trattamento economico non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti del Comune di Correggio, effettuando il pagamento diretto della retribuzione dovuta, in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il 15 del mese successivo alla prestazione; resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata dai lavoratori; - a fornire ad Isecs, dietro richiesta: a) copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall'aggiudicatario; b) documentazione comprovare l’adempimento degli obblighi di sicurezza, assicurativi e contributivi nei confronti del lavoratore somministrato; - ad esercitare tempestivamente il potere disciplinare sul lavoratore somministrato, anche su formale indicazione di Isecs, come previsto all’art. 23 co. 7 del D.Lgs 276/2003 e all’art. 34 del CCNL 2019 delle Agenzie di somministrazione; l'aggiudicatario è tenuto a comunicare a Isecs l’eventuale adozione di provvedimenti disciplinari, assumendo ogni onere anche economico relativo alla procedura, compresi gli oneri economici conseguenti all'impugnazione del provvedimento da parte del lavoratore interessato;