Capitolato speciale d’appalto. 1. Il capitolato speciale d'appalto contiene:
a) l'indicazione delle modalità di svolgimento della gara, qualora non siano indicate nel bando o nella lettera di invito;
b) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al bene o al servizio da acquistare;
c) l'indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
d) gli elementi di valutazione delle offerte, qualora non siano indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx;
e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto anche in relazione a misure di protezione sociale, all'accessibilità a tutti gli utenti, alla tutela e alla promozione dell'occupazione e delle categorie svantaggiate.
Capitolato speciale d’appalto. 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dall’allegato capitolato e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Capitolato speciale d’appalto. 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
Capitolato speciale d’appalto. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, che le parti dichiarano di conoscere e di aver sottoscritto per approvazione ed integrale accettazione dello stesso con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, e che qui si intende integralmente riportato e trascritto, anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti del fascicolo del presente contratto.
Capitolato speciale d’appalto. 1. Il capitolato speciale d’appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l’intera procedura d’appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:
a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
c) l’indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell’amministrazione;
e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale approvato con d.m. 19.4.2000 n.145.
Capitolato speciale d’appalto. 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e della descrizione delle opere, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali.
Capitolato speciale d’appalto. Elenco prezzi unitari
Capitolato speciale d’appalto. 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al contratto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto.
3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
Capitolato speciale d’appalto. 1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, come da bando di gara ai sensi dell’art. 32, comma 14 bis del Codice.
Capitolato speciale d’appalto. Xxxx l’esclusione dalla gara, il concorrente dovrà allegare a sistema, nella sezione della RdO “Busta di qualifica”, il file denominato CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o suo procuratore, per accettazione di tutte le clausole ivi contenute. Si precisa che: In caso di RTI o in Consorzio, a pena di esclusione dalla procedura del RTI o Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto: - da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi; - dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016.