Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale 1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - navigazione interna lagunare; - navigazione interna lacuale; - funivie portuali; - funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - servizi della mobilità. 2) La nuova classificazione si articola: In quattro aree professionali: - area 1: mansioni gestionali e professionali; - area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 3: mansioni operative; - area 4: mansioni generiche. In quattro aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione, impianti ed officine; - area servizi ausiliari per la mobilità. L’area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione dei pa- rametri successivi relativi allo stesso profilo. 3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi comprese le di- sposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione di parame- tri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li negoziali inferiori. 4) Dalla data di decorrenza della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet- ta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione. 5) L’azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale. 6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza della nuova classificazione le figure professio- nali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” di cui alla successiva lett. D) del presente articolo. 7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultima, potranno procedere al re- lativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate. 8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo nazionale del 2 giugno 1987 “Disciplina normativa dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall’azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza della nuova classificazione, all’art. 1 dell’accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “di 1° livello e 2° livello” vengono sosti- tuite dalle seguenti: “dell’area professionale 1”, all’art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 250” e le parole “individuati nell’ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 230”. 9) (…) 10) Le figure all’interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- tita: a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione; b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione aziendale; c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale e alla stessa area operativa/sezioni; d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso. 11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo. Sarà computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 e dall’art 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione neces- saria per l’attribuzione del parametro superiore. 12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, tenere con- to, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - posizione e ruolo svolto in azienda; - attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - capacità potenziali di sviluppo professionale. 13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative. 14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni professionali. 15) Nell’ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento delle attività implica l’utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione. 16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - navigazione interna lagunare; - navigazione interna lacuale; - funivie portuali; - funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In quattro aree professionali: - area 1: mansioni gestionali e professionali; - area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 3: mansioni operative; - area 4: mansioni generiche. In quattro aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione, impianti ed officine; - area servizi ausiliari per la mobilità. L’area L'area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali professionali ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione l'acquisizione dei pa- rametri parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi xxx comprese le di- sposizioni disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione L'assegnazione di parame- tri parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li livelli negoziali inferiori.
4) Dalla A decorrere dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet- ta predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza entrata in vigore della nuova classificazione le figure professio- nali professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “"Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendaliaziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultimaquest'ultima, potranno procedere al re- lativo relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazionel'individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 “"Disciplina normativa dei quadri”", questi ultimi sono individuati dall’azienda dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area ricomprese nell'area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione, all’artall'art. 1 dell’accordo dell'accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “"di 1° livello e 2° livello” " vengono sosti- tuite sostituite dalle seguenti: “dell’area "dell'area professionale 1”", all’artall'art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito "individuati nell'ambito del 1° livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 250” " e le parole “"individuati nell’ambito nell'ambito del 2° livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 230”".
9) I contratti di formazione lavoro di tipo A), di cui alla legge 451 del 1994 (…cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell'area professionale 4 ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- titaconsentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionaleprofessionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo. Sarà computata l’anzianità l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’artall'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 e dall’art dall'art 2112 c.cx.x., come novellato dall’artxxxx xxxxxxxxx xxxx'xxx. 4700, terzo xxxxx comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo L'effettivo svolgimento, all’atto all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione neces- saria necessaria per l’attribuzione l'attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’aziendadell'azienda, tenere con- toconto, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - posizione e ruolo svolto in azienda; - attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento l'espletamento delle attività implica l’utilizzo l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’aziendadell'azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - autofiloferrotranvie; navigazione interna lagunare; - lagunare; navigazione interna lacuale; - lacuale; funivie portuali; - portuali; funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - ferrovie; servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In in quattro aree professionali: - area 11ª: mansioni gestionali e professionali; - professionali; area 22ª: mansioni di coordinamento e specialistiche; - specialistiche; area 33ª: mansioni operative; - operative; area 44ª: mansioni generiche. In generiche; in quattro aree operative: - area esercizio; - esercizio; area amministrazione e servizi; - servizi; area manutenzione, impianti ed officine; - officine; area servizi ausiliari per la mobilità. L’area L'area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - tranviario; esercizio ferroviario e metropolitano; - metropolitano; esercizio navigazione lacuale; - lacuale; esercizio navigazione lagunare; - lagunare; esercizio funivie portuali; - portuali; esercizio funicolari terrestri ed aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali professionali ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione l'acquisizione dei pa- rametri parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi xxx comprese le di- sposizioni disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione L'assegnazione di parame- tri parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li livelli negoziali inferiori.
4) Dalla A decorrere dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet- ta predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza entrata in vigore della nuova classificazione classificazione, le figure professio- nali professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “"Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendaliaziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultimaquest'ultima, potranno procedere al re- lativo relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorioOsservatorio) l’individuazionel'individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 “"Disciplina normativa dei quadri”", questi ultimi sono individuati dall’azienda dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area ricomprese nell'area professionale 1. 1ª. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione, all’artall'art. 1 dell’accordo dell'accordo nazionale 2 giugno 1987 1987, le parole “"di 1° livello e 2° livello” " vengono sosti- tuite sostituite dalle seguenti: “dell’area "dell'area professionale 1”1ª", all’artall'art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito "individuati nell'ambito del 1° livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 250” " e le parole “"individuati nell’ambito nell'ambito del 2° livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 230”".
9) I contratti di formazionelavoro di tipo A), di cui alla legge n. 451/1994 (…cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell'area professionale 4ª ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con C.f.l. sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- titaconsentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionaleprofessionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area all'area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione aziendale;contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale professionale e alla stessa area operativa/sezioni;sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato risultato, saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. C del presente articolo. Sarà computata l’anzianità l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’artall'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 422/1997 e dall’art dall'art 2112 c.ccod. civ., come novellato dall’artdall'art. 47, terzo 3° comma, legge n. 428 del 1990428/1990. L’effettivo L'effettivo svolgimento, all’atto all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata interessata, è condizione neces- saria necessaria per l’attribuzione l'attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’aziendatecnicoorganizzative dell'azienda, tenere con- toconto, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - lavoro; posizione e ruolo svolto in azienda; - azienda; attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - esperienza; capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali professionali, la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento professionale, l'espletamento delle attività implica l’utilizzo l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’aziendadell'azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - navigazione interna lagunare; - navigazione interna lacuale; - funivie portuali; - funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In - in quattro aree professionali: - area 11ª: mansioni gestionali e professionali; - area 22ª: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 33ª: mansioni operative; - area 44ª: mansioni generiche. In ; - in quattro aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione, impianti ed officine; - area servizi ausiliari per la mobilità. L’area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali professionali ed i relativi profili nonché nonchè i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione l'acquisizione dei pa- rametri parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché nonchè le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi xxx comprese le di- sposizioni disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione L'assegnazione di parame- tri parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li livelli negoziali inferiori.
4) Dalla A decorrere dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet- ta predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza entrata in vigore della nuova classificazione classificazione, le figure professio- nali professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “"Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendaliaziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultimaquest'ultima, potranno procedere al re- lativo relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorioOsservatorio) l’individuazionel'individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 “"Disciplina normativa dei quadri”", questi ultimi sono individuati dall’azienda dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area ricomprese nell'area professionale 1. 1ª. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione, all’artall'art. 1 dell’accordo dell'accordo nazionale 2 giugno 1987 1987, le parole “"di 1° livello e 2° livello” " vengono sosti- tuite sostituite dalle seguenti: “dell’area "dell'area professionale 1”1ª", all’artall'art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito "individuati nell'ambito del 1° livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 250” " e le parole “"individuati nell’ambito nell'ambito del 2° livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 230”".
9) I contratti di formazione-lavoro di tipo A), di cui alla legge n. 451/1994 (…cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell'area professionale 4ª ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con C.f.l. sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- titaconsentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionaleprofessionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area all'area professionale immediatamente inferiore, purché purchè esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato risultato, saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. C del presente articolo. Sarà computata l’anzianità l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’artall'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 422/1997 e dall’art dall'art 2112 c.ccod. civ., come novellato dall’artdall'art. 47, terzo 3° comma, legge n. 428 del 1990428/1990. L’effettivo L'effettivo svolgimento, all’atto all'atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata interessata, è condizione neces- saria necessaria per l’attribuzione l'attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’aziendadell'azienda, tenere con- toconto, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - posizione e ruolo svolto in azienda; - attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali professionali, la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento professionale, l'espletamento delle attività implica l’utilizzo l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’aziendadell'azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale.
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale di lavoro CCNL degli autofiloferrotranvieri ed e internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - navigazione interna lagunare; - navigazione interna lacuale; - funivie portuali; - funicolari terrestri ed e aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In quattro 4 aree professionali: - area 1: mansioni gestionali e professionali; - area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 3: mansioni operative; - area 4: mansioni generiche. In quattro 4 aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione, impianti ed e officine; - area servizi ausiliari per la mobilità. L’area L'area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed e aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali ed professionali e i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione l'acquisizione dei pa- rametri parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima 1a applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi xxx comprese le di- sposizioni disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo 2° livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione L'assegnazione di parame- tri parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li livelli negoziali inferiori.
4) Dalla A decorrere dalla data di decorrenza della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento d'inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre 3 mesi dalla data predet- ta predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed e il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima 1a applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL accordo e ancora in servizio il giorno precedente alla all'1.1.01, data di decorrenza della nuova classificazione le figure professio- nali professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “"Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultima, potranno procedere al re- lativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo nazionale del 2 giugno 1987 “Disciplina normativa dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall’azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza della nuova classificazione, all’art. 1 dell’accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “di 1° livello e 2° livello” vengono sosti- tuite dalle seguenti: “dell’area professionale 1”, all’art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 250” e le parole “individuati nell’ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 230”.
9) (…)
10) Le figure all’interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- tita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo. Sarà computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 e dall’art 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione neces- saria per l’attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, tenere con- to, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - posizione e ruolo svolto in azienda; - attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni professionali.
15) Nell’ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento delle attività implica l’utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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Samples: Accordo
Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - navigazione interna lagunare; - navigazione interna lacuale; - funivie portuali; - funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - servizi della mobilità.:
2) La nuova classificazione si articola: In quattro aree professionali: - area 1: mansioni gestionali e professionali; - area 2: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 3: mansioni operative; - area 4: mansioni generiche. In quattro aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione, impianti ed officine; - area servizi ausiliari per la mobilità. L’area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali professionali ed i relativi profili nonché i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione dei pa- rametri parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi xxx comprese le di- sposizioni disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione di parame- tri parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li livelli negoziali inferiori.
4) Dalla A decorrere dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet- ta predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza della nuova classificazione le figure professio- nali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.alla
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendaliaziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultima, potranno procedere al re- lativo relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorio) l’individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo nazionale del 2 giugno 1987 “Disciplina normativa dei quadri”, questi ultimi sono individuati dall’azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se ricomprese nell’area professionale 1. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione, all’art. 1 dell’accordo nazionale 2 giugno 1987 le parole “di 1° livello e 2° livello” vengono sosti- tuite sostituite dalle seguenti: “dell’area professionale 1”, all’art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati individuati nell’ambito del 1° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 250” e le parole “individuati nell’ambito del 2° livello” sono sostituite dalle seguenti: “cui è attribuito il parametro 230”.
9) I contratti di formazione lavoro di tipo A), di cui alla legge 451/94 (…cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell’area professionale 4 ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con CFL sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell’area professionale 1; di 20 punti per le figure incluse nell’area professionale 2; di 10 punti per le figure incluse nell’area professionale 3. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- titaconsentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionaleprofessionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area professionale immediatamente inferiore, purché esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. del presente articolo. Sarà computata l’anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 422/97 e dall’art 2112 c.c., come novellato dall’art. 47, terzo comma, legge n. 428 del 1990428/90. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione neces- saria necessaria per l’attribuzione del parametro superiore.
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’azienda, tenere con- to, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - posizione e ruolo svolto in azienda; - attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento delle attività implica l’utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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Samples: Rinnovo Del Contratto Di Lavoro
Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità. A) Norme di carattere generale
1) La nuova classificazione, di cui al presente accordo, fa parte integrante del contratto collettivo na- zionale nazionale di lavoro degli autofiloferrotranvieri ed internavigatori e si applica al personale addetto ai seguenti servizi di trasporto pubblico: - autofiloferrotranvie; - navigazione interna lagunare; - navigazione interna lacuale; - funivie portuali; - funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie; - servizi della mobilità.
2) La nuova classificazione si articola: In - in quattro aree professionali: - area 11ª: mansioni gestionali e professionali; - area 22ª: mansioni di coordinamento e specialistiche; - area 33ª: mansioni operative; - area 44ª: mansioni generiche. In ; - in quattro aree operative: - area esercizio; - area amministrazione e servizi; - area manutenzione, impianti ed officine; - area servizi ausiliari per la mobilità. L’area - L'area esercizio si articola in sezioni specifiche: - esercizio automobilistico, filoviario e tranviario; - esercizio ferroviario e metropolitano; - esercizio navigazione lacuale; - esercizio navigazione lagunare; - esercizio funivie portuali; - esercizio funicolari terrestri ed aeree. La nuova classificazione comprende le declaratorie delle aree professionali, le nuove figure profes- sionali professionali ed i relativi profili nonché nonchè i nuovi parametri retributivi, le norme per l’acquisizione l'acquisizione dei pa- rametri parametri successivi relativi allo stesso profilo.
3) Xxxxx parte integrante del presente accordo le norme relative alla nuova classificazione nonché nonchè le norme di prima applicazione e le norme transitorie. Tutta la disciplina predetta, ivi xxx comprese le di- sposizioni disposizioni ad essa inerenti, è di competenza del livello nazionale. Pertanto eventuali norme di se- condo secondo livello in contrasto con tale disciplina sono da considerarsi nulle. L’assegnazione L'assegnazione di parame- tri parametri ad esaurimento ha carattere eccezionale, è limitata ai profili professionali espressamente stabiliti dalla contrattazione nazionale, rientra nelle competenze di tale livello ed è, quindi, preclusa ai livel- li livelli negoziali inferiori.
4) Dalla A decorrere dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione sono abrogate tutte le preesistenti normative in materia di inquadramento e di percorsi professionali del personale. Entro tre mesi dalla data predet- ta predetta le discipline aziendali in materia, ove esistenti, saranno adeguate, con le stesse modalità istitutive, ai contenuti della nuova classificazione.
5) L’azienda L'azienda individua tra le figure professionali previste dalla nuova classificazione quelle funzionali alla realizzazione della propria struttura organizzativa predisposta sulla base delle caratteristiche operative, dei servizi espletati e della propria configurazione dimensionale.
6) Al personale di cui al precedente punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area pro- fessionale professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell’assunzione dell'assunzione e comunque in ogni caso di mutamento di tali posizioni. In fase di prima applicazione al personale in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL in servizio il giorno precedente alla data di decorrenza entrata in vigore della nuova classificazione classificazione, le figure professio- nali professionali sono assegnate sulla base di quanto previsto dalle “"Norme di prima applicazione e norme tran- sitorie” transitorie" di cui alla successiva lett. D) del presente articolo.
7) Tenuto conto dei processi di innovazione che interessano il settore, ove, sulla base di esigenze a- ziendaliaziendali, sia necessario disporre di personale con profili professionali non rinvenibili in quelli pre- visti previsti dalla nuova classificazione le aziende, in coerenza con quest’ultimaquest'ultima, potranno procedere al re- lativo relativo inquadramento configurando una nuova posizione professionale a carattere temporaneo e provvisorio e demandando al competente livello nazionale (osservatorioOsservatorio) l’individuazionel'individuazione, entro 5 mesi, dell’assetto dell'assetto classificatorio definitivo delle posizioni interessate.
8) Tenuto conto di quanto stabilito dall’accordo dall'accordo nazionale del 2 giugno 1987 “"Disciplina normativa dei quadri”", questi ultimi sono individuati dall’azienda dall'azienda tra i lavoratori inseriti nelle figure ricompre- se nell’area ricomprese nell'area professionale 1. 1ª. Pertanto, a partire dalla data di decorrenza applicazione della nuova classificazione, all’artall'art. 1 dell’accordo dell'accordo nazionale 2 giugno 1987 1987, le parole “"di 1° 1º livello e 2° 2º livello” " vengono sosti- tuite sostituite dalle seguenti: “dell’area "dell'area professionale 1”1ª", all’artall'art. 5 del medesimo accordo le parole “indivi- duati nell’ambito "individuati nell'ambito del 1° 1º livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 250” " e le parole “"individuati nell’ambito nell'ambito del 2° 2º livello” " sono sostituite dalle seguenti: “"cui è attribuito il parametro 230”".
9) I contratti di formazione-lavoro di tipo A), di cui alla legge n. 451/1994 (…cioè per le qualifiche intermedie ed elevate), sono attivabili per tutte le figure professionali con eccezione dell'area professionale 4ª ed hanno una durata massima di 24 mesi. Al lavoratore assunto con C.f.l. sarà attribuito, per tutta la durata del relativo contratto, il parametro iniziale della figura professionale a cui è destinato, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª; di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª; di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, la predetta riduzione è di 6 punti parametrali.
10) Le figure all’interno all'interno della stessa area professionale appartenenti alla stessa area operativa o ad aree operative diverse hanno contenuti professionali fra loro, di norma, equivalenti. Pertanto è consen- titaconsentita:
a) con la salvaguardia della professionalità acquisita, l’attribuzione l'attribuzione di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree operative, ma collocate nella medesima area profes- sionaleprofessionale. A livello aziendale le parti concorderanno le modalità di attuazione;
b) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti all’area all'area professionale immediatamente inferiore, purché purchè esse non risultino quantitativamente prevalenti previa con- trattazione contrattazione aziendale;
c) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti alla stessa area profes- sionale professionale e alla stessa area operativa/sezioni;
d) lo svolgimento di mansioni proprie di figure professionali appartenenti a diverse aree profes- sionali professionali e/o a diverse aree operative in casi straordinari e/o di emergenza comprovati. Nell’ambito Nell'ambito della contrattazione aziendale sul premio di risultato risultato, saranno valutati e riconosciuti gli eventuali miglioramenti economici derivanti da quanto previsto alle precedenti lettere a) e b). Sono, comunque, fatte salve le flessibilità in uso.
11) Nei casi in cui l’attribuzione l'attribuzione di parametri ulteriori, relativi alla stessa figura professionale, è corre- lata correlata alla maturazione di una determinata anzianità specifica, la stessa viene acquisita aziendal- mente aziendalmente sulla base delle disposizioni contenute al punto C. C del presente articolo. Sarà computata l’anzianità l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all’artall'art. 18, comma 2, lett. e), legge n. 422 del 1997 422/1997 e dall’art dall'art 2112 c.ccod. civ., come novellato dall’artdall'art. 47, terzo comma, legge n. 428 del 1990. L’effettivo svolgimento, all’atto del predetto passaggio di posizione, delle mansioni caratteristiche della figura professionale interessata è condizione neces- saria per l’attribuzione del parametro superiore.3º
12) Le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell’aziendadell'azienda, tenere con- toconto, in modo integrato, dei seguenti aspetti: - prestazione sul lavoro; - posizione e ruolo svolto in azienda; - attitudini e competenze personali acquisite anche mediante esperienza; - capacità potenziali di sviluppo professionale.
13) I profili professionali non costituiscono un’elencazione un'elencazione esaustiva di tutte le attività esplicabili da parte dei dipendenti, bensì individuano quelle più significative.
14) Qualora lo svolgimento delle mansioni previste dal profilo professionale implichi, in base a norme di legge o regolamentari, il possesso di specifiche abilitazioni professionali professionali, la figura relativa al profilo considerato può essere attribuita alla condizione che vengano acquisite le relative abilita- zioni abilitazioni professionali.
15) Nell’ambito Nell'ambito dei contenuti della declaratoria di area e del profilo professionale l’espletamento professionale, l'espletamento delle attività implica l’utilizzo l'utilizzo da parte del dipendente di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature ecc., messe a disposizione da parte dell’aziendadell'azienda, in quanto pertinenti allo svolgimento delle attivi- tà attività predette. A tal fine, ove necessario, l’azienda l'azienda programma appositi corsi di aggiornamento e/o qualificazione.
16) In riferimento a quanto stabilito nei precedenti punti 14 e 15 nei profili professionali può non esse- re essere citato espressamente il possesso di determinati requisiti (abilitazioni professionali) e/o l’utilizzazione l'utilizzazione di mezzi, strumenti, macchine, apparecchiature, ecc.
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