Fase transitoria Clausole campione
Fase transitoria. Dal momento della costituzione, e fino al termine delle prime elezioni e delle corrispondenti designazioni, l'Associazione è retta da un Consiglio di amministrazione provvisorio formato da diciotto componenti, due dei quali assumono la funzione di legali rappresentanti di ARTIFOND, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità. Il Collegio dei revisori contabili è formato da due componenti effettivi, designati dalle fonti istitutive nel rispetto del criterio di pariteticità.
Fase transitoria. 1. Le parti si impegnano a predisporre, entro e non oltre il 30 giugno 1998, i regolamenti elettorale e di attuazione, nonché il protocollo di gestione delle spese e lo statuto del Fondo i cui contenuti do- vranno essere conformi al presente accordo istitutivo. Le parti convengono, altresì, di verificare, entro il 31 ottobre 1998, lo stato di attuazione delle pro- cedure per la costituzione del Fondo, impegnandosi a rimuovere gli eventuali ostacoli e, in relazione all’esito di tale verifica, a modificare la data di decorrenza della contribuzione.
2. All’atto dell’avvio della procedura di costituzione del Fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che reste- ranno in carica fino a quando la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo non abbia proceduto alla elezione dei nuovo Consiglio di amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili.
3. Il Consiglio di amministrazione provvisorio è composto da 12 membri, di cui 6 in rappresentanza delle imprese e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
4. Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 membri di cui 2 in rappresentanza del- le imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori.
5. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ed espleta- re tutte le ‘formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all’esercizio da parte del Fondo.
6. Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal punto 5 del presente accordo, indire le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea.
7. Durante tale fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestirà l’attività di promo- zione potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo, previste nella misura di £ 20.000 a carico dell’azienda per ciascun lavoratore di ruolo al 31/12/95 ed in forza alla fine del mese di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio. Tali quote saranno versate entro il mese successivo a quello di nomina del Consiglio di amministrazione provvisorio.
8. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dopo aver acquisito informazioni da parte dei compe- tenti organi di vigilanza, definisce le modalità di adesione al Fondo che saranno considerate adesio- ni condizionate al rilascio dell’autorizzazione da parte delle autorità competent...
Fase transitoria. In relazione alla necessità di rendere operativo il Circolo ISP sin dal momento dell’iscrizione del personale in servizio, le Parti contraenti, nella loro qualità di fonti istitutive, designeranno entro il 28 febbraio 2013, in conformità con la normativa transitoria dello Statuto (art.17) e avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dell’Assemblea dei Delegati provvisori, nonché, entro il 30 aprile 2013, i componenti provvisori dei Consigli Territoriali, nel numero di 10 componenti per ciascun Consiglio di cui 2 di nomina aziendale. Detti organi rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio 2015. Le stesse Parti, nella qualità di fonti istitutive, provvederanno altresì a redigere il regolamento elettorale entro il 31 dicembre 2013. A decorrere dalla data di costituzione del Consiglio Direttivo provvisorio e comunque entro il 31 dicembre 2013, il medesimo completerà tutte le attività propedeutiche all’effettiva attivazione dell’Associazione. In particolare: ▪ definire l’organizzazione interna (procedure, processi, modulistica), nell’ambito delle previsioni di cui all’allegato Statuto; ▪ predisporre gli indirizzi strategici del Circolo per il periodo di mandato per perseguire gli scopi e gli obiettivi del Circolo ricreativo; ▪ definire le linee guida che dovranno indirizzare l’attività dell’Associazione, nonché individuare le attività di carattere nazionale e generale la cui programmazione e realizzazione è in capo al Direttore; ▪ favorire la confluenza di attività, soci, convenzioni e contratti dei Circoli esistenti, assumendone le relative delibere; ▪ predisporre la modulistica relativa all’esercizio della facoltà di revoca da parte del personale in servizio.
Fase transitoria. 1. La fase transitoria di cui al presente articolo si protrae fino ai 36 mesi successivi alla data di stipula del presente Accordo.
2. Esse stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma didattico alle previsioni contenute nel presente accordo.
3. In fase transitoria, per l’ammissione agli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti agopuntura, fitoterapia, omeopatia è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 300 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata almeno triennale e verifica finale;
b) attestato rilasciato al termine di un corso nella disciplina oggetto della presente regolamentazione, di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, ed almeno 15 anni di esperienza clinica documentata;
c) attestazione di iter formativo costituito da corsi anche non omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza almeno pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a) e b);
d) documentazione di almeno otto anni di docenza nella disciplina oggetto della presente regolamentazione presso un soggetto pubblico o privato accreditato alla formazione che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei.
4. Per i professionisti che non rientrano nei criteri definiti dalle precedenti disposizioni transitorie le commissioni di esperti nelle diverse discipline oggetto del presente accordo istituite presso gli ordini professionali, definiscono le modalità di integrazione dei percorsi formativi sulla base della formazione acquisita. Al termine della fase transitoria, così come sopra normata, l’iscrizione negli elenchi degli ordini è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione che nel frattempo avranno pro veduto ad adeguare l’iter formativo in linea con i criteri definiti dal presente documento.
5. Con successivo accordo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani, si pro vederà ad estendere i contenuti del presente accordo alle professioni di medico veterinario e farmacista.
Fase transitoria. Le nuove regole si applicano solo ai trattamenti richiesti a decorrere dall’entrata in vigore del decreto.
Fase transitoria. 1. Le norme contenute nel presente Regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo sia all’applicazione delle percentuali spettanti, hanno validità per tutte le procedure la cui programmazione della spesa è stata approvata dopo il 1° gennaio 2018. Le attività incentivate il cui compimento effettivo ha avuto luogo prima del 20 aprile 2016 rimangono assoggettate alla previgente disciplina. A tale fine si considerano, di norma e salvo specifica documentazione probante con data certa, l’atto di aggiudicazione della gara e l’atto di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità.
2. Qualora nel quadro economico di appalti approvati a partire dal 1 gennaio 2018, in corso di esecuzione o ultimati, non sia stato previsto il corretto accantonamento, si provvederà a rendere l’intervento conforme alla disciplina vigente, mediante rettifica e approvazione di un nuovo quadro economico.
Fase transitoria. 1. Le disposizioni del presente regolamento che disciplinano i contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo conformandosi al divieto imposto dall’art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 sono sospese fino alla data di entrata in vigore della predetta norma;
2. di stabilire che la disposizione di cui al punto 1 entri in vigore contestualmente alla sua emanazione;
3. di incaricare l’Ufficio Affari Generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. Padova, 29 aprile 2019 La Responsabile del La Dirigente Il Direttore Generale procedimento amministrativo dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ Data Data Data REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI A SOGGETTI ESTERNI ALL'ATENEO Testo emanato con D.R. 60080 del 11 febbraio 2019 integrato con l’art. 15, ai sensi della delibera del CDA rep. 56/2019 del 1 marzo 2019
Fase transitoria. 1. Le disposizioni del presente regolamento che disciplinano i contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo conformandosi al divieto imposto dall’art. 7 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001 sono sospese fino alla data di entrata in vigore della predetta norma.
Fase transitoria. Consiglio di amministrazione provvisorio All'atto della costituzione del Fondo, le parti provvederanno alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori provvisorio, composti in via paritetica rispettivamente di 6 e 2 componenti, i quali resteranno in carica fino alla nomina dei componenti degli Organi statutari da parte dell'assemblea. Il Consiglio di amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ad espletare le formalità necessarie preliminari alla richiesta di autorizzazione all'attività del Fondo pensione e presenterà la documentazione necessaria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Commissione di vigilanza. Provvederà inoltre, ad indire le elezioni per la nomina dei rappresentanti dell'assemblea. Per far fronte alle spese necessarie alla costituzione ed all'avvio del Fondo viene stabilito un importo "una tantum" pari a: - lire 7.000 a carico di ciascun lavoratore che aderisca al Fondo, da versare al momento dell'iscrizione; - lire 7.000 a carico delle aziende che applicano il c.c.n.l. 30 marzo 1996 per ciascun dipendente in forza alla data di costituzione del Fondo, da versarsi al Fondo stesso entro 30 giorni dalla sua costituzione.
Fase transitoria. Gli operatori economici già ammessi al precedente Sistema dinamico di acquisizione alla data di spedizione del Bando alla GUUE del presente SDA (ad eccezione di quelli ammessi alle categorie merceologiche Rack, Servizi ICT e Servizi di Rete di cui alla precedente edizione dello SDA) non dovranno presentare una nuova “Domanda di ammissione”, ma manterranno intatte le loro ammissioni fino al successivo aggiornamento/rinnovo dati. Essi potranno tuttavia manifestare la volontà di essere cancellati mediante richiesta firmata digitalmente inoltrata all’area comunicazioni presente a sistema. In occasione del primo aggiornamento dati, gli stessi operatori dovranno rendere le dichiarazioni prescritte in coerenza con le “Domande di ammissione” presenti sul Sistema. Si precisa che, fino alla data del primo aggiornamento dati, gli operatori già ammessi al precedente Sistema dinamico di acquisizione alla data di spedizione del Bando alla GUUE alle classi G e G1, H e H1, I e I1, di ogni categoria, saranno comunque considerati ammessi, rispettivamente, alle classi G e G1 (a seconda del possesso o meno della certificazione ISO) di ciascuna categoria del presente SDAPA. Resta inteso che, in occasione del primo aggiornamento dati, i suddetti operatori potranno indicare, quale classe massima nell’ambito di ciascuna categoria, la classe G o la classe G1. Nella fase transitoria gli operatori economici abilitati alle classi G e G1, H e H1, I e I1 potranno comunque partecipare agli Appalti Specifici e verranno considerati ammessi alle classi G e G1.
