Norme tecniche. 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell’allegato 1. 2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, per rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli equivalente al diritto comunitario. 3. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico. Con decorrenza dal 1º gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell’Accordo. 4. L’introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all’articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al para- grafo 3. 5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel ter- ritorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.
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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri, Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri
Norme tecniche. 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell’allegato 1.
2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, per rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli equivalente al diritto comunitario.
3. Con decorrenza dal 1º gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico. Con decorrenza dal 1º gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell’Accordo.
4. L’introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all’articolo 40 si effettua ef- fettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al para- grafo paragrafo 3.
5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel ter- ritorio dell’altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio pro- prio territorio.
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Norme tecniche. 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, la Svizzera adotta, entro un termine di sei mesi dalla firma del presente Accordo, regimi equivalenti alla legislazione comunitaria relativa ai requisiti tecnici che disciplinano il trasporto stradale, alla quale fa riferimento nella sezione 3 dell’allegato dell'allegato 1.
2. La Svizzera dispone di un periodo transitorio di 2 anni a decorrere dall’entrata dall'entrata in vigore del presente Accordo, per rendere la sua legislazione in materia di controllo tecnico dei veicoli equivalente al diritto comunitario.
3. Con decorrenza dal 1º 1o gennaio 2001, il limite del peso massimo autorizzato a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni applicato dalla Svizzera è di 34 tonnellate per tutti i tipi di traffico. Con decorrenza dal 1º 1o gennaio 2005, la Svizzera rende la sua legislazione relativa al peso massimo autorizzato nel traffico internazionale per detti veicoli equivalente a quella in vigore nella Comunità al momento della firma dell’Accordodell'Accordo.
4. L’introduzione L'introduzione delle tariffe di uso della rete stradale definite all’articolo all'articolo 40 si effettua parallelamente al progressivo aumento del limite di peso previsto al para- grafo paragrafo 3.
5. Ciascuna parte contraente si impegna a non applicare ai veicoli omologati nel ter- ritorio dell’altra territorio dell'altra parte contraente condizioni più restrittive di quelle in vigore nel proprio territorio.
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