Nuove mansioni. Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l'azienda darà comunicazione, tramite la propria Associazione, all'Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi. Le aziende, in relazione al sistema di lavorazione adottato (a catena, a flusso continuo, giostre e circuiti, ecc.), ed alle caratteristiche tecnico-organizzative delle lavorazioni stesse, comunicheranno alle Organizzazioni sindacali, in quanto in atto: - il limite massimo per il grado di saturazione media; - la percentuale dei lavoratori (battipaglia o rimpiazzi) per temporanee sostituzioni degli addetti che si assentino per fabbisogni fisiologici salvo che a tale esigenza non si sia provveduto in relazione alla situazione tecnica in sede di determinazione dei tempi; - la cadenza di ciascuna linea; - le interruzioni retribuite; - l'ammontare di una indennità particolare. Alla comunicazione farà seguito un esame comune di merito tra le parti su tutti i punti suaccennati ed ogni altro aspetto tecnico e normativo. In caso di modifiche anche parziali di una certa rilevanza o che abbiano comunque influenza sul sistema in atto, o di introduzione per la prima volta di sistemi di lavorazione con linee a catena od a flusso continuo, ecc., alla prevista comunicazione delle modifiche o della introduzione seguirà, a richiesta, un esame comune tra le parti. La percentuale di guadagno per ciascuna linea a catena, flusso continuo, ecc., è commisurata al livello di prestazione corrispondente al tempo assegnato, fermo restando il diritto del lavoratore al minimo di cottimo di cui al punto 2 dell'art. 35. Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657.
Nuove mansioni. Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà comunicazione, tramite la propria associazione, all’organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso le Organizzazioni Sindacali potranno formulare i propri rilievi.
Nuove mansioni. Per ruoli non richiamati nelle esemplificazioni delle famiglie professionali di cui al punto 1.5. l’azienda darà comunicazione alla RSU che potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Nuove mansioni. Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà co- municazione, tramite la propria associazione, all’organizzazione dei lavoratori della catego- ria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il sindacato potrà formulare i suoi rilievi.
Nuove mansioni. Por mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l'azienda darà comunicazione, tramite la propria associazione, all'organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il lavoratore è stato inserito. In tal caso il sindacato potrà formulare i suoi rilievi.