Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, ciascun Fornitore ha l’obbligo di: a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara; b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; c) garantire che il carburante fornito ai sensi dell’Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico); e) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
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Samples: Fornitura Di Carburante, Adesione Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante Per Autotrazione, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadrostipula. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) garantire che comunicare alla Consip S.p.A. ogni modifica o il carburante fornito venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai sensi dell’Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN fini della partecipazione, entro il termine perentorio di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti rispettare i requisiti di fornitura, accessibilità ai sensi della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo legge n. 4 del Capitolato Tecnico);
e) comunicare alla Consip9 gennaio 2004 e relative prassi attuative. Si precisa che, anche laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in formato elettronicomateria di accessibilità, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità l’Amministrazione avrà facoltà di cui al paragrafo 4 dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Capitolato Tecnicocodice civile.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale
Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall’intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) garantire che il carburante fornito ai sensi dell’Accordo Quadro abbia le caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalle norme UNI – EN di cui al Capitolato Tecnico nella versione in vigore all’atto del prelevamento, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) garantire la permanenza, per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti di fornitura, della consistenza numerica dei punti vendita provvisti di accettatori di Fuel Card dichiarati in sede di Offerta Tecnica (cfr. paragrafo 4 del Capitolato Tecnico);
e) comunicare alla Consip, anche in formato elettronico, ogni eventuale modifica rilevante riguardante i punti vendita nelle modalità di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carburante