OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario si impegna: - ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell’istituto Oncologico Veneto, pubblicato sul sito: //xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/; - a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - a dare comunicazione tempestiva all’istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. - ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i; - a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto: - la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - dichiarazione contenuta nel contratto di subappalto ex art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.108/2021, "di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale"; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011; - una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. - la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.; - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. - l’importo degli oneri per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell’appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in oggetto e di tutte le altre clausole contenute nel Protocollo di legalità; - dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. - dichiarazione da parte della ditta subaffidataria/subappaltatrice ai sensi del DPR 445/2000 art. 46/47/76 che non sussistono cause di esclusione Art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche per eventuali cessati dalla carica nell’ultimo anno (se non presenti da specificare); La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Istituto. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso. Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L’Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l’Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l’Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.
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OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario si impegna: - ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell’istituto Oncologico Veneto, pubblicato sul sito: //xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/; - L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le clausole pattizie presentare tutta la documentazione necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 del presente Capitolato entro il termine di trenta giorni dalla stipulazione del contratto. L'aggiudicatario dovrà corrispondere al Protocollo Comune di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - a dare comunicazione tempestiva all’istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione Venezia per tutta la durata del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. - ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità far data dall'installazione dei flussi finanziari cartelli pubblicitari e comunque dal trentesimo giorno successivo all'ottenimento delle autorizzazioni di cui all’artall'articolo 13, l'importo annuo di aggiudicazione suddiviso in due rate semestrali. 3 Dopo la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare all'ente aggiudicatore un Piano di lavoro che illustrerà le modalità di svolgimento delle attività oggetto della legge 136/2010 presente gara. L'aggiudicatario dovrà quindi fornire, installare e ss. m. e i; - a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto: - garantire la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie manutenzione dei 43 cartelli di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto all'art. 5 per tutta la durata dell'accordo, provvedendo tempestivamente a proprie spese alla loro manutenzione e/o sostituzione in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - dichiarazione contenuta nel contratto di subappalto ex art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.108/2021, "di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo caso essi vengano in qualsiasi modo danneggiati o resi non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale"; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011; - una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittivausufruibili, anche per cause fortuite o naturali. L'aggiudicatario provvederà ad adeguare le modalità di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’interventoaffissione alle diverse caratteristiche dei vari siti interessati dall'affissione, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. - la clausola che obbliga il subappaltatore a produrredel Comune di Venezia o, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamentonell'eventualità, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. - la clausola in base secondo le indicazioni dell'Istituzione, alla quale il subappaltatore/subcontraenteComune di Venezia potrà delegare tali competenze. L'aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, nell’ambito del contratto assume tutti gli obblighi ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.; - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. - l’importo degli oneri per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell’appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in oggetto e di tutte le altre clausole contenute nel Protocollo di legalità; - dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. - dichiarazione da parte della ditta subaffidataria/subappaltatrice ai sensi del DPR 445/2000 art. 46/47/76 che non sussistono cause di esclusione Art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche per eventuali cessati dalla carica nell’ultimo anno (se non presenti da specificare); La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressaelaborazione dati, di cui all’artvenga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente affidamento. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti L'obbligo di cui agli arttal comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente bando. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Aggiudicatario L'aggiudicataria è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Istituto. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendentiresponsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti , consulenti e collaboratori, da sub-affidatari degli obblighi di segretezza anzidetta. L'aggiudicatario si impegna, altresì, al rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e dal relativo personaledei relativi regolamenti di attuazione, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso. Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione pena di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’esecuzione risoluzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L’Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l’Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l’Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.
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OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario si impegnadeve garantire le seguenti prestazioni: - ad osservare concordare con l’Amministrazione Locale le linee pedagogiche e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell’istituto Oncologico Veneto, pubblicato sul sito: //xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/didattiche da perseguire nell’attuazione del servizio; - a rispettare tutte coordinare e programmare le clausole pattizie attività del servizio di cui asilo nido; - predisporre programmi dettagliati delle attività e degli interventi che si intenderanno realizzare e curarne l’esecuzione; - individuare strategie e metodologie per promuovere l’integrazione di tutti i bambini utenti ed in particolare di quelli in situazioni di disagio e disadattamento; - verificare l’efficacia degli interventi attuati con la disponibilità ad eventuali cambiamenti o aggiustamenti durante l’attuazione in relazione al Protocollo mutare delle esigenze degli utenti; - accogliere e promuovere le richieste di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture rapporto e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effettidialogo con le famiglie degli utenti; - a dare comunicazione tempestiva all’istituto garantire al proprio personale opportunità di aggiornamento e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e favorire la partecipazione dello stesso alle iniziative formative eventualmente promosse dall’Amministrazione Comunale; - assicurare il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio servizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. periodo di contratto; - ad assumersi tutti gli obblighi oneri connessi alle attività educative; - garantire la cura e la tutela dei bambini utenti affidati; - garantire la gestione del progetto e delle attività educative previste nei P.E.I. (piani educativi individuali) ed eventualmente ampliate in sede di tracciabilità dei flussi finanziari offerta; - garantire la continuità del servizio; - osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia; - riordinare i locali e gli strumenti utilizzati durante le attività; - supportare i bambini utenti nell’espletamento delle mansioni quotidiane, quali l’igiene personale e la distribuzione del cibo; - comunicare al Comune immediatamente (comunicazione telegrafica e telefonica) tutti gli eventuali incidenti occorsi durante l’espletamento del servizio appaltato, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si sia verificato; - comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore; - attenersi, nell’esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia; - comunicare al Responsabile del Settore Pubblica Istruzione - Cultura, Sport e Turismo il nominativo di un responsabile - referente a cui il Comune potrà fare riferimento per ogni eventuale comunicazione. Resta inteso che il suddetto referente dovrà essere facilmente e tempestivamente reperibile; - eseguire tutti i servizi aggiuntivi proposti nella relazione tecnica in sede di offerta; - collaborare con il Responsabile Comunale nell’espletamento della pratica relativa all’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento di cui rispettivamente agli art. 16 e all’art. 3 della legge 136/2010 17 L.R. n. 19/2016 e ss. m. relative direttive applicative in ordine ai requisiti strutturali e iorganizzativi necessari per ottenere quanto sopra indicato; - assicurare ai propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali non inferiori a dare immediata comunicazione all’istituto quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’aggiudicatario, inoltre, nella località in cui si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto: - la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente svolge il contenuto e gli effettiservizio; - dichiarazione contenuta nel contratto presentare mensilmente la fattura corredata dalla documentazione di subappalto ex art. 105 comma 14 controllo eventualmente richiesta dal Responsabile del D.Lgs. 50/2016“Settore Pubblica Istruzione - Cultura, come modificato dalla L.108/2021, "Sport e Turismo” del Comune di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale"Castel San Xxxxxxxx; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica presentare, prima dell’inizio del servizio e/o della stipula del contratto di subappaltoappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappaltoResponsabile del “Settore Pubblica Istruzione - Cultura, ovvero Sport e Turismo” del Comune di Castel San Xxxxxxxx gli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali del personale addetto ai servizi nonché ogni altra informazione necessaria per la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011corretta e completa esecuzione dell’appalto avuto riguardo al presente capitolato ed all’offerta presentata; - una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. - la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto assume assumersi tutti gli obblighi oneri connessi alle attività e progettazioni (presentate in sede di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.gara); - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi custodire cose mobili di tracciabilità finanziaria; - la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. - l’importo degli oneri per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell’appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in oggetto e di tutte le altre clausole contenute nel Protocollo di legalità; - dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. - dichiarazione da parte proprietà della ditta subaffidataria/subappaltatrice ai sensi del DPR 445/2000 artappaltatrice. 46/47/76 che L’Amministrazione non sussistono cause intende costituirsi in alcun modo depositaria di esclusione Art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà della ditta aggiudicataria detenuti dalla stessa negli immobili utilizzati per eventuali cessati dalla carica nell’ultimo anno (se non presenti da specificare); La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Istituto. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso. Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L’Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l’Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l’Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura capitolato, rimanendo tale custodia e conservazione a totale carico, rischio e pericolo della ditta, senza responsabilità dell’Amministrazione Comunale né per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.mancanze e sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa
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OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario si impegnaL’affidatario del servizio è responsabile della custodia e della vigilanza degli spazi consegnati e delle cose ivi contenute; deve mantenere i locali in condizioni di efficienza e decoro e risponde di eventuali danni derivanti dal mancato adempimento di tale obbligo. Sono a carico dell’affidatario i costi relativi alla pulizia dei locali, i costi delle forniture di materiale di consumo per le attrezzature in uso e la cancelleria. Sono a carico del Comune unicamente le spese per i consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento per la sede in Xxxxxx XX Xxxxxxxxx. L’Appaltatore s’impegna, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, a: - ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice non pubblicizzare esternamente, con insegne o altri mezzi di comportamento dei dipendenti dell’istituto Oncologico Venetocomunicazione, pubblicato sul sito: //xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/la propria presenza dell’ufficio di informazione turistica; - approvvigionarsi del materiale informativo ogni qualvolta si renda necessario, tenuto fermo che gli sportelli IAT non devono, per alcun motivo, rimanere sprovvisti di tale materiale per causa imputabile all’Appaltatore; - reperire ogni informazione ritenuta utile per fornire un servizio efficace completo e tempestivo; - garantire un costante scambio di informazioni con tutti i soggetti a rispettare tutte le clausole pattizie vario titolo interessati alla promozione dell'offerta turistica del territorio; - realizzare il materiale cartaceo previsto nel presente capitolato da mettere in distribuzione presso gli sportelli IAT nelle copie pattuite; - garantire un efficace servizio telefonico che eviti tempi di attesa per gli utenti e offrire risposte tempestive alle richieste on-line; - presentare mensilmente (entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento) un report dettagliato dell’attività di vendite di cui all’art. 14 con indicazione dei relativi introiti e a versarne i proventi al Protocollo Comune di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi Pisa secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici contabilità dell’ente, pena la comminazione di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effettipenale; - a dare comunicazione tempestiva all’istituto individuare tra gli operatori addetti la persona che l’Amministrazione comunale nominerà come agente contabile per la riscossione nelle attività di vendita per conto dell’Amministrazione stessa. L’agente dovrà tenere il registro di cassa; presentare rendiconto di gestione e alla prefettura provvedere al versamento delle somme incassate, presentare il conto annuale di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, gestione redatto ai sensi dell’art. 1456 233 del c.c.D.Lgs 267/00 per gli adempimenti ad esso connessi a carico dell’Amministrazione comunale, ogni qualvolta nei confronti secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di pubblici amministratori dell’istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contrattocontabilità dell’ente, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio pena la comminazione di penale; - presentare annualmente (entro il mese di febbraio dell’anno successivo a giudizio per quello di riferimento) il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. - ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità rendiconto dei flussi finanziari proventi derivanti dalle attività di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i19 specificando gli importi per ciascuna tipologia; - a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG inviare al Comune una relazione annuale relativa all’andamento tecnico della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata gestione del servizio svolto nel corso dell’esecuzione dell’anno, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tale relazione dovrà indicare inoltre gli eventuali risultati conseguiti in termini di miglioramento del servizio, le problematiche emerse e le ipotesi di soluzione; - osservare e a far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme di legge e regolamenti in vigore e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto del contratto; - sostituire, nel corso dello svolgimento del servizio, tempestivamente e con personale parimenti qualificato gli incaricati che per qualsiasi motivo lascino il servizio; - garantire la continuità del servizio provvedendo a sostituire, in caso di impedimenti temporanei, gli operatori eventualmente assenti, con personale parimenti idoneo; - segnalare tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 3 giorni dall'avvenuta variazione, con tutti i dati d’identificazione e curriculum vitae personale; - applicare nei confronti di un proprio rappresentantedei lavoratori dipendenti e dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato le condizioni contrattuali, agente o dipendente. L’aggiudicatarionormative e retributive, inoltrecorrispondenti ai livelli d’inquadramento dichiarati nell’offerta, si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto: - la clausola in base alla quale le parti si impegnano non inferiori a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - dichiarazione contenuta nel contratto di subappalto ex art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.108/2021, "di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavorolavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale"ove esistenti; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica attivare il servizio nella sede dell’ufficio IAT non oltre 15 giorni dalla firma del contratto contratto, collaborando, nel caso, al passaggio di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione consegne da parte dell’attuale gestore del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011servizio; - una clausola accollarsi gli interventi di riparazione e di sostituzione delle attrezzature e impianti che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali servono assicurare l’ordinaria funzionalità della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. - la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.sede dell’ufficio IAT; - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi munirsi di tracciabilità finanziaria; - la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. - l’importo degli oneri idonea assicurazione per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell’appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 responsabilità civile verso terzi al fine di assicurare la tracciabilità coprirsi contro eventuali rischi di danni provocati agli utenti nell’espletamento dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in servizi, come stabilito all’art. 24; - rispettare per gli operatori impiegati nel servizio, oggetto del presente capitolato, tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla normativa ed a svolgere il servizio, di cui trattasi, nel rispetto di tutte le altre clausole contenute norme vigenti in materia di prevenzione, infortuni, igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza). Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro è fatto obbligo all’appaltatore di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii.. L’appaltatore ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti o impiegati nei servizi richiesti dal presente capitolato quanto previsto dalla normativa vigente, tenendo sollevata l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso i terzi determinati dalla gestione del servizio. A tal proposito l’impresa aggiudicatrice dovrà: - presentare e predisporre il DVR relativo all’ambiente di lavoro nel Protocollo di legalitàquale opererà l’impresa; - dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno comunicare il nominativo del datore di eventuali forme lavoro, del Responsabile del Servizio di controllo o Prevenzione e Protezione di collegamento lavoro e degli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta anti-incendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze e tutti i nominativi delle persone che opereranno a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con questo appalto; - dichiarare che il titolare del subappalto. - dichiarazione da parte della ditta subaffidataria/subappaltatrice personale sopra elencato è formato ai sensi del DPR 445/2000 artD.Lgs.81/2008. 46/47/76 che non sussistono cause - al rispetto di esclusione Art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche per eventuali cessati dalla carica nell’ultimo anno (se non presenti da specificare); La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Istituto. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale), eventualmente subìti da persone o cose, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso. Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L’Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l’Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l’Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personalecapitolato.
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OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si impegna: - ad osservare rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di comportamento dei dipendenti dell’istituto Oncologico Venetotrasporto, pubblicato sul sito: //xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/; - a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture viaggio e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - a dare comunicazione tempestiva all’istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio missione per il delitto previsto dall’artpersonale addetto all’esecuzione contrattuale. 317 del c.p. - ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i; - a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto: - la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - dichiarazione contenuta nel contratto di subappalto ex art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.108/2021, "di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale"; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011; - una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. - la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.; - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. - l’importo degli oneri per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell’appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in oggetto e L’Aggiudicatario garantisce l’esecuzione di tutte le altre clausole contenute nel Protocollo di legalità; - dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. - dichiarazione da parte della ditta subaffidataria/subappaltatrice ai sensi del DPR 445/2000 art. 46/47/76 che non sussistono cause di esclusione Art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche per eventuali cessati dalla carica nell’ultimo anno (se non presenti da specificare); La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, a perfetta regola d’arte, alle nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolatoatto. Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà indicare il proprio ufficio presso il quale il RUP dovrà inviare le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto e la persona di riferimento per la gestione dello stesso. L'aggiudicatario dovrà indicare l'indirizzo postale, nonché sulla base delle indicazioni stabilite dall’Istituto. L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni e danni il numero di qualsiasi natura e genere (patrimoniale e non patrimoniale)telefono fisso o mobile, eventualmente subìti da persone o coseindirizzo di posta elettronica, in dipendenza dell’esercizio dell’appalto, con ciò esonerando l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità verso i prestatori di lavoro da essa Ditta dipendenti, da consulenti e collaboratori, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genereche dovrà rimanere permanentemente attivo, per infortuni tutte le comunicazioni da parte del Committente. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal RUP presso la sede operativa o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stessopresso il citato ufficio. InoltreIn ogni caso, l’Aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto restano ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Aggiudicatario non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell’IGEA. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e mantenere indenne l’Istituto l’IGEA da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’esecuzione del contratto, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L’Aggiudicatario deve essere altresì in possesso di tutte le autorizzazioni conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti, così come previsto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio prescrizione tecniche e di pubblica utilità, l’Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo in maniera difforme da quanto stabilito nel presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l’Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personalesicurezza vigenti.
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OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO. L’aggiudicatario si impegna: - ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell’istituto Oncologico Veneto, pubblicato sul sito: //xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/; - a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - a dare comunicazione tempestiva all’istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori dell’istituto che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. - ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss. m. e i; - a dare immediata comunicazione all’istituto e alla prefettura- UTG della Provincia di Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L’aggiudicatario, inoltre, si impegna ad inserire nell’eventuale contratto di subappalto o in altro subcontratto: - la clausola in base alla quale le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; - dichiarazione contenuta nel contratto di subappalto ex art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dalla L.108/2021, "di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale"; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del d.lgs. 159/2011; - una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura. - la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dal subappaltatore. - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente, nell’ambito del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L 136/2010 e ss.m. e i.; - la clausola in base alla quale il subappaltatore/subcontraente si impegna a dare immediata comunicazione all’Istituto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria; - la clausola che obbliga il subappaltante o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente all’Istituto ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. - l’importo degli oneri per la sicurezza e clausola, pena la nullità, di impegno da parte dell’appaltatore nei confronti del subaffidatario/subappaltatore di assolvere gli obblighi previsti dall’art 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei documenti finanziari relativi al subaffidamento in oggetto e di tutte le altre clausole contenute nel Protocollo di legalità; - dichiarazione da parte dell’impresa appaltatrice circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. - dichiarazione da parte della ditta subaffidataria/subappaltatrice ai sensi del DPR 445/2000 art. 46/47/76 che non sussistono cause di esclusione Art. 80 del D.Lgs 50/2016 anche per eventuali cessati dalla carica nell’ultimo anno (se non presenti da specificare); La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 xxxxxx, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. L’Aggiudicatario Concessionario è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto della normativa vigente, attività di gestione a perfetta regola d’arte, alle condizioni, modalità, termini d’arte e prescrizioni contenute nel rispetto del presente Capitolato, nonché sulla base del Piano di Gestione presentato in sede di gara e delle indicazioni stabilite dall’Istitutoleggi e regolamenti vigenti in materia. L’Aggiudicatario assume Il Concessionario deve fornire, a propria cura e spese, gli allestimenti, gli arredi, i macchinari e le attrezzature necessari all’espletamento del servizio, nel rispetto di quanto offerto nel Progetto di Allestimento presentato in sede di gara. In caso il Concessionario, con il proprio Progetto di Allestimento, proponga la sostituzione del chiosco attualmente esistente, si precisa che tale soluzione dovrà avere le medesime caratteristiche dimensionali di quella esistente e che la struttura risulti completamente removibile. (cfr. art.1). Il Progetto di Allestimento presentato dal Concessionario in gara sarà sottoposto, prima della sua messa in opera, alla preventiva approvazione da parte della Sovrintendenza; il Concessionario sarà tenuto ad apportare al proprio Progetto di Allestimento tutte le modifiche eventualmente richieste dalla Sovrintendenza. Tutte le attività necessarie all’avvio del servizio saranno ad esclusivo carico del Concessionario. Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del presente Capitolato ed in generale tutti quelli necessari alla buona gestione del punto di ristoro, è fatto obbligo al Concessionario di: ⮚ provvedere a propria cura e spese ad allestire l’area di ristoro con gli arredi, i macchinari e le attrezzature secondo quanto prospettato nel Progetto di Arredo presentato in gara; ⮚ dare inizio allo svolgimento dei servizi secondo le tempistiche previste nel presente Capitolato o secondo quanto successivamente concordato con Zètema; ⮚ gestire il punto di ristoro secondo quanto proposto nel Piano di Gestione presentato in gara con proprietà, decoro e secondo standard prestazionali di elevata qualità; ⮚ somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente rispondenti alla normativa vigente in materia; ⮚ esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio e i prezzi dei prodotti, che dovranno essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia; ⮚ contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi. A tal fine, il punto ristoro dovrà essere dotato di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge; ⮚ provvedere direttamente all’installazione presso il quadro elettrico dedicato o ove si ritenga più funzionale, di un contatore a defalco che consenta il computo di quanto consumato dal gestore (energia elettrica, idrica, ecc.); ⮚ provvedere a tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi; ⮚ assumere integralmente ogni responsabilità onere presente o futuro, relativo a imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e all’uso degli spazi concessi; ⮚ rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per infortuni quanto riguarda la preparazione e danni la somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto e conservazione, anche nel rispetto del regolamento n. 852/2004 (HACCP); ⮚ mantenere l’area oggetto di qualsiasi natura concessione (struttura-chiosco, relativa area esterna, arredi, strumenti ed attrezzature utilizzati nello svolgimento del servizio) in perfetto stato di pulizia; ⮚ tenere costantemente puliti i n.3 servizi igienici presenti nel cortile del PIT (ad uso non esclusivo dei clienti del punto ristoro) tenuto conto che il sito in questione è un punto di passaggio per molti turisti e genere occuparsi a propria cura e spese, della fornitura di tutti i materiali di consumo igienico-sanitari (patrimoniale a titolo esemplificativo e non patrimonialeesaustivo: detergenti, sapone liquido, carta igienica, carta mani, sacchi per la raccolta rifiuti, ecc.); ⮚ provvedere allo smaltimento dei rifiuti, eventualmente subìti da persone o coseclassificati e cerniti, provvedendo alla loro collocazione nei siti all’uopo destinati, in dipendenza dell’esercizio dell’appaltoconformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; ⮚ mantenere in condizioni ottimali la struttura-chiosco del punto di ristoro e le attrezzature fornite da Zètema (qualora non sostituite) impegnandosi a realizzare ogni intervento necessario a preservare tali condizioni; ⮚ riconsegnare a Zètema, con ciò esonerando l’Istituto da ogni alla scadenza della concessione, la struttura e qualsiasi responsabilità verso i prestatori luoghi oggetto della stessa, in perfetto stato di lavoro da essa Ditta dipendentimanutenzione, da consulenti salvo il normale degrado d’uso; ⮚ riconsegnare l’area nelle condizioni nelle quali la stessa gli è stata concessa ad inizio affidamento: pertanto saranno a suo carico tutte le spese necessarie per rimuovere materiali ed attrezzature utilizzate per il disallestimento del punto. In caso di sostituzione della struttura chiosco attualmente esistente, la nuova struttura installata dal Concessionario dovrà, una volta terminato il periodo di durata della concessione, essere lasciata in loco e collaboratoridiverrà quindi di proprietà di Zètema. I macchinari e le attrezzature installati dovranno invece essere rimossi a conclusione del periodo di concessione ed essere asportati a cura e spese del Concessionario; ⮚ rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Concessionario è tenuto a nominare, da sub-affidatari e dal relativo personale, e verso tutti i terzi in genere, per infortuni o danni che possano verificarsi in dipendenza, anche indiretta, dell’esecuzione e gestione dell’appalto stesso. Inoltre, l’Aggiudicatario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Istituto da qualsiasi azione al momento dell’avvio delle attività oggetto di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione dell’appalto. Qualunque evento che possa influenzare l’esecuzione dell’appalto dovrà essere segnalato al DEC nel più breve tempo possibile. Nel corso dell’esecuzione del contrattoaffidamento, il DEC fornirà di volta in volta le istruzioni operative su come gestire le segnalazioni. L’Aggiudicatario deve essere altresì in possesso nominativo del Responsabile di tutte le autorizzazioni attività oggetto della presente concessione. Zètema si riserva la prerogativa di eseguire ispezioni, verifiche e concessioni occorrenti per l’esercizio dei servizi richiesti, così come previsto controlli – anche tramite terzi all’uopo incaricati – al fine di verificare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi del Gestore in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente. Poiché il servizio contemplato è da ritenersi un servizio di pubblica utilità, l’Aggiudicatario, per nessuna ragione, può sospenderlo, effettuarlo vigente in maniera difforme da quanto stabilito nel materia e dal presente Capitolato, eseguirlo in ritardo. I servizi oggetto del presente Capitolato devono essere espletati con assoluta continuità anche durante la fase di attivazione. A tal scopo l’Aggiudicatario deve porre in essere ogni misura per garantire la continuità delle prestazioni anche in caso di scioperi o di vertenze sindacali del personale.
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