Obblighi a carico dell’impresa. Il Fornitore deve: − assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; − erogare la fornitura e i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso; − predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; − qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell’Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l’Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione; − ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; − applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
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Obblighi a carico dell’impresa. Il Fornitore L’esecutore del servizio/fornitura deve: − - assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il al presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; − erogare la fornitura e i - far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi connessi nei tempi, con le cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ; - informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio; - assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai servizi oggetto sensi del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stessoRegolamento UE 2016/679; − predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; − qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell’Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l’Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione; − - ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; − applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
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Obblighi a carico dell’impresa. Il Fornitore deve: − assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/o cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; − erogare la fornitura e i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso; − predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; − qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell’Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l’Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione; − ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; − applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; − mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
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Obblighi a carico dell’impresa. Il Fornitore deve: − assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il al presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; − erogare la fornitura e i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso; − predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; − qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell’Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l’Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione; − ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; − applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
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Obblighi a carico dell’impresa. Il Fornitore deve: − - assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l’Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; − erogare la fornitura e i - far osservare in modo scrupoloso al personale addetto ai servizi connessi nei tempi, con le cui gli stessi sono assegnati il rispetto delle modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel di svolgimento dei servizi di cui alla II parte del presente Capitolato. Il contraente non può introdurre varianti ; - informare gli operatori addetti circa eventuali doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio; - assicurare che nell’espletamento del servizio gli operatori addetti si astengano dal prendere visione delle pratiche d’ufficio, documenti, corrispondenza, nonché di qualsiasi altra informazione e/o dato personale soggetto a tutela, ai servizi oggetto sensi del contratto, salvo previo accordo scritto con l’Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stessoRegolamento UE 2016/679; − predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; − qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell’Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l’Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione; − - ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; − - applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio; . - mantenere a proprio carico la responsabilità e gli oneri per qualsiasi sanzione amministrativa che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione del contratto. L’inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell’Amministrazione e fa sorgere il diritto per l’Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.
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