Common use of Obblighi dei beneficiari Clause in Contracts

Obblighi dei beneficiari. 1. In attuazione dell’articolo 30, comma 1 della legge regionale 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine stabilito dall’articolo 44, commi 1 e 2. 2. I beneficiari sono inoltre obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni, dalla data della determinazione del contributo. 3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, i beneficiari sono obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e a non sublocarlo fino alla data di stipula del contratto di compravendita; da tale data, e per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo. 4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e dell’osservanza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all’estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo di non locazione e non alienazione. 5. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell’unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio. 6. Ai fini del rispetto dell’obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione, Regolamento Di Esecuzione, Regolamento Di Esecuzione Per La Disciplina Delle Iniziative Di Costruzione, Acquisto E Recupero Di Immobili

Obblighi dei beneficiari. 1. In attuazione dell’articolo 30È fatto obbligo alle ODV, comma 1 della legge regionale 1/2016, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto APS e Fondazioni del Terzo Settore e ai soggetti capofila delle ATS beneficiarie del contributo di: a) comunicare alla Regione Liguria l’avvio delle attività; b) eseguire l’iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da successive determinazioni; c) compartecipare nella percentuale minima del 30% del costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto; d) concludere le attività previste dal progetto non oltre il 31 ottobre 2023; e) comunicare preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell’intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, pena la decadenza del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le modifiche incompatibili con l’intervento proposto; f) dare immediata comunicazione a Regione Liguria qualora si intenda rinunciare all’esecuzione parziale o totale del progetto finanziato; g) comunicare a Regione Liguria l’avvenuta conclusione delle attività e a richiedere al Comune presentare la relativa residenza anagrafica rendicontazione entro il termine stabilito dall’articolo 44, commi 1 e 2.30 novembre 2023; 2. I beneficiari sono inoltre obbligati h) conservare a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo disposizione di Regione Liguria per un periodo di cinque anni, 5 anni dalla data della determinazione del contributo. 3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, i beneficiari sono obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto erogazione del contributo e a non sublocarlo fino alla data o di stipula del contratto conclusione delle attività progettuali, se posteriore, la documentazione originale di compravendita; da tale data, e per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto spesa; i) prevedere che l’ente beneficiario del contributo, in ogni atto, documento e iniziativa realizzata, sarà tenuto ad evidenziare che le attività sono state promosse e finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Liguria, utilizzando a non locarlo né alienarlo.tal fine i loghi ufficiali di questi ultimi; 4j) inviare a Regione Liguria report trimestrali di monitoraggio rispetto ai destinatari e alle attività svolte; k) comunicare preventivamente a Regione Liguria qualsiasi forma di pubblicità (eventi, locandine, materiale web, ecc) al fine di valutarne e validarne il contenuto; l) adempiere a quanto previsto dalla Legge 124/2017 e ss.mm.ii. Ai fini del rispetto del termine “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, art. 35) laddove viene previsto l’obbligo per gli enti no- profit che nel corso dell’anno solare precedente hanno ricevuto contributi da amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1 e dell’osservanza dei periodi di cui ai commi 2 e 3pubblicarne l’informazione online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all’estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo di non locazione e non alienazione. 5. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, fornendone prova alla Regione Liguria entro il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell’unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio. 6. Ai fini del rispetto dell’obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.30/06/2023;

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Samples: Deliberazione, Public Notice for Funding

Obblighi dei beneficiari. 1. In attuazione dell’articolo 30I beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, comma 1 della legge regionale 1/2016una volta completati e collaudati i lavori, i beneficiari sono obbligati a trasferire garantire, in caso di successivo trasferimento dell’immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento dell’erogazione dei contributi, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all’Ufficio speciale la dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo ripresa dell’attività produttiva e l’effettiva utilizzazione a richiedere tal fine dell’immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all’Ufficio speciale e al Comune comune la relativa residenza anagrafica entro disponibilità alla cessione dell’immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il termine stabilito dall’articolo 44, commi 1 e 2prosieguo dell’attività produttiva. 2. I beneficiari di contributi concessi per il ripristino o l’acquisto di beni mobili strumentali sono inoltre obbligati a mantenere ad assicurare la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo continuità dell’impiego degli stessi per un periodo di cinque anni, tre anni dalla data di ultimazione del programma, garantendone l’utilizzazione per l’esercizio della determinazione del contributospecifica attività economica o produttiva svolta dell’impresa richiedente. 3. Nei casi I beneficiari di locazione con patto di futura vendita, i beneficiari contributi per il ripristino delle scorte sono obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e a non sublocarlo fino alla data di stipula del contratto di compravendita; da tale data, e per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlodimostrare l’effettiva ripresa dell’attività produttiva entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. 4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e dell’osservanza dei periodi In tutte le ipotesi di cui ai commi 2 precedenti, i beneficiari dei contributi sono obbligati: a) comunicare immediatamente all’Ufficio speciale ogni variante o modifica progettuale; b) dare al predetto Ufficio tempestiva informazione dell’insorgere di qualsivoglia procedura amministrativa o giudiziale concernente le opere o i programmi finanziati dal contributo e, se del caso, presentare apposita istanza di sospensione dei termini per l’ultimazione dei lavori, dettagliata e 3motivata con indicazione dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute; c) comunicare immediatamente ogni variazione delle imprese affidatarie ed esecutrici o fornitrici; d) eseguire i pagamenti relativi agli interventi effettuati esclusivamente attraverso bonifico bancario ovvero altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità, così come indicato nelle linee guida del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere ai sensi della legislazione vigente; e) mantenere a disposizione dell’Ufficio speciale la documentazione attestante i soggetti emigrati all’estero preventivi acquisiti per motivi l’individuazione delle imprese affidatarie, i documenti di studio spesa e ogni altra documentazione relativa ai lavori svolti, al loro completamento e all’acquisizione dei necessari collaudi o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all’estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo di non locazione e non alienazionecertificazioni. 5. Non rilevaI soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire, su semplice richiesta del Commissario straordinario, del Vice Commissario o dell’Ufficio speciale, tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione, del rispetto degli obblighi di residenzamonitoraggio e del controllo sull’impiego dei contributi e sono tenuti, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell’unione civilealtresì, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi consentire al personale incaricato l’accesso a tali eventi tutti i documenti relativi al programma, in occasione dei sopralluoghi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggiodelle ispezioni. 6. Ai fini del rispetto dell’obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

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Samples: Ordinance

Obblighi dei beneficiari. 1. In attuazione dell’articolo 30I soggetti beneficiari finali, comma 1 della legge regionale 1/2016singoli o aggregati, sono obbligati, pena la decadenza dal contributo, a: - ottemperare alle prescrizioni contenute nell’ Avviso “Asset” e nei bandi di finanziamento attivati dai soggetti capofila - assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto termini stabiliti dai bandi di finanziamento attivati dai soggetti capofila e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine stabilito dall’articolo 44- conservare, commi 1 e 2. 2. I beneficiari sono inoltre obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo per un periodo di cinque anni, 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della determinazione di erogazione del saldo del contributo. 3. Nei casi , la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di locazione con patto spesa) relativa all’intervento agevolato - assicurare la copertura finanziaria per la parte di futura venditaspese non coperte dal contributo - essere impresa attiva e iscritta al Registro delle imprese di una della Camere di Commercio della Regione Lombardia - non trovarsi in nessuna delle situazioni ostative relative agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea - non cedere, alienare o distrarre i beneficiari sono obbligati a beni agevolati, per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria - mantenere la residenza anagrafica destinazione d’uso di beni e opere finanziate per 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria Le imprese beneficiarie finali di contributo che detengono a qualsiasi titolo apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono obbligate altresì a rimuovere, gli apparecchi, alla scadenza del contratto di installazione stipulato con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo il concessionario e a non sublocarlo fino alla data di stipula del contratto di compravendita; da tale data, e procedere con nuove installazioni per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto tre anni dall’erogazione del contributo, a non locarlo né alienarlo. 4. Ai fini del rispetto del termine Le strutture ricettive beneficiarie di cui al comma 1 e dell’osservanza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all’estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo di non locazione e non alienazione. 5. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell’unione civile, a condizione contributo devono dichiarare che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti proprio fatturato o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggioil ricavato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva interamente dall’attività turistica, pena la decadenza al diritto al contributo. 6. Ai fini del rispetto dell’obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

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Samples: Bando Per La Concessione Di Contributi

Obblighi dei beneficiari. 1. In attuazione dell’articolo 30È fatto obbligo alle ODV, comma 1 della legge regionale 1/2016APS, i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio oggetto Fondazioni del Terzo Settore e ai soggetti capofila delle ATS beneficiarie del contributo di: a) comunicare alla Regione Liguria l’avvio delle attività; b) eseguire l’iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel provvedimento di concessione del contributo o da successive determinazioni; c) compartecipare nella percentuale minima del 30% del costo complessivo previsto per la realizzazione del progetto d) concludere le attività previste dal progetto non oltre il 31 ottobre 2023; e) comunicare preventivamente a Regione Liguria eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell’intervento finanziato. Tali variazioni o modifiche devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, pena la decadenza del contributo concesso. Non possono essere autorizzate le variazioni o le modifiche incompatibili con l’intervento proposto; f) dare immediata comunicazione a Regione Liguria qualora si intenda rinunciare all’esecuzione parziale o totale del progetto finanziato; g) comunicare a Regione Liguria l’avvenuta conclusione delle attività e a richiedere al Comune presentare la relativa residenza anagrafica rendicontazione entro il termine stabilito dall’articolo 44, commi 1 e 230 novembre 2023. 2. I beneficiari sono inoltre obbligati h) conservare a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo disposizione di Regione Liguria per un periodo di cinque anni, 5 anni dalla data della determinazione di erogazione del contributocontributo o di conclusione delle attività progettuali, se posteriore, la documentazione originale di spesa. 3. Nei casi di locazione con patto di futura vendita, i beneficiari sono obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo e a non sublocarlo fino alla data di stipula del contratto di compravendita; da tale data, e per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto i) prevedere che l’ente beneficiario del contributo, in ogni atto, documento e iniziativa realizzata, sarà tenuto ad evidenziare che le attività sono state promosse e finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Liguria, utilizzando a non locarlo né alienarlotal fine i loghi ufficiali di questi ultimi; j) inviare a Regione Liguria report trimestrali di monitoraggio rispetto ai destinatari e alle attività svolte. 4. Ai fini del rispetto del termine k) comunicare preventivamente a Regione Liguria qualsiasi forma di cui pubblicità (eventi, locandine, materiale web, ecc) al comma 1 fine di valutarne e dell’osservanza dei periodi di cui ai commi 2 e 3, per i soggetti emigrati all’estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all’estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo di non locazione e non alienazionevalidarne il contenuto. 5l) adempiere a quanto previsto dalla Legge 124/2017 e ss.mm.ii. Non rileva“Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (modificata dal DL 34/19, ai fini del rispetto degli obblighi art. 35) laddove viene previsto l’obbligo per gli enti no-profit che nel corso dell’anno solare precedente hanno ricevuto contributi da amministrazioni pubbliche, di residenzapubblicarne l’informazione online (nel proprio sito o in analoghi portali digitali liberamente accessibili, fornendone prova alla Regione Liguria entro il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell’unione civile, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio30/06/2023. 6. Ai fini del rispetto dell’obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

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Samples: Public Notice for Social Inclusion Projects

Obblighi dei beneficiari. 1Ai fini della concessione ed erogazione dell’Intervento Finanziario, il Soggetto beneficiario è tenuto al rispetto di specifici obblighi, indicati all’art. In attuazione dell’articolo 3030 (“Obblighi dei Soggetti beneficiari”) dell’Avviso e integrati con le prescrizioni di seguito riportati: a) assicurare che la realizzazione del Progetto avvenga in conformità alle sue finalità e nel periodo stabilito all’art. 11 dell’Avviso (Periodo di realizzazione dei Progetti); b) destinare l’Intervento Finanziario esclusivamente alla realizzazione del Progetto; c) assicurare di avere una Sede operativa attiva in Lombardia al momento della prima erogazione del Finanziamento; d) mantenere attiva, comma 1 della legge regionale 1/2016in coerenza con quanto previsto dall’art. 71 Regolamento (UE) n.1303/2013, la sede operativa sul territorio lombardo per una durata non inferiore a cinque anni dall’erogazione del Contributo in conto capitale; e) non alienare, cedere o distrarre i beneficiari sono obbligati a trasferire la dimora abituale nell’alloggio beni oggetto del contributo e a richiedere al Comune la relativa residenza anagrafica entro il termine stabilito dall’articolo 44, commi 1 e 2. 2. I beneficiari sono inoltre obbligati a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo dell’Intervento Finanziario per un periodo di cinque anni5 (cinque) anni successivi alla concessione del Contributo in conto capitale, come previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998; f) conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data della determinazione di pagamento del contributo. 3saldo, la documentazione originale di spesa e custodire i libri e le scritture contabili di tutte le operazioni finanziarie e spese relative al Progetto, rendendoli consultabili per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta di Regione Lombardia, di Finlombarda o degli altri organi regionali, nazionali o comunitari legittimati a svolgere attività di controllo. Nei casi In merito alle condizioni di locazione con patto conservazione dei documenti probatori delle spese sostenute, è necessario che i suddetti documenti siano conservati presso la sede del Soggetto beneficiario: - in originale su supporto cartaceo; - in originale in versione elettronica (se si tratta di futura venditadocumenti che esistono esclusivamente in formato elettronico) purché conformi alla normativa in materia di archiviazione sostitutiva dei documenti contabili. Su tutti i documenti giustificativi di spesa originali (fatture o documenti di equivalente valore probatorio), i beneficiari sono obbligati Soggetti Beneficiari, devono apporre, in modo indelebile, la dicitura attestante l’imputabilità della spesa come disposto dalla lett. g) del paragrafo 5.5 (“Criteri generali di ammissibilità delle spese”); g) segnalare entro 30 (trenta) giorni eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quant’altro riferito a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto variazioni inerenti il proprio status e interventi sul Progetto presentato in domanda; h) rispettare quanto previsto in tema di adeguata verifica e finanziamento al terrorismo ai sensi del contributo D.Lgs 231/2007 e a non sublocarlo delle successive disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia fino alla data completa restituzione della quota di stipula Finanziamento; i) consentire alle persone designate da Regione Lombardia, da Finlombarda e/o dalla BEI nonché alle persone designate dalle altre istituzioni ed enti dell’Unione europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del contratto diritto dell’Unione europea di compravendita(i) effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori compresi nel Progetto, (ii) intervistare rappresentanti del relativo Soggetto Beneficiario non ostacolando contatti con qualunque altra persona coinvolta o interessata dal Progetto e (iii) analizzare i libri e la documentazione del relativo Soggetto Beneficiario relativi alla realizzazione del Progetto ed estrarre copia dei documenti, nei limiti consentiti dalla legge; da tale datafornire a Finlombarda, alla BEI e alle persone designate dalle altre istituzioni dell’Unione europea tutta l’assistenza necessaria per i successivi cinque anni, i beneficiari sono tenuti a mantenere la residenza anagrafica con dimora abituale nell’alloggio oggetto del contributo, a non locarlo né alienarlo. 4. Ai fini del rispetto del termine le finalità di cui alla presente lettera i); j) effettuare tutte le operazioni finanziarie inerenti l’Intervento Finanziario e relative ad incassi, pagamenti e operazioni attraverso il/i conto/i corrente/i intestato/i al comma 1 beneficiario; k) riconoscere che Regione Lombardia, Finlombarda e dell’osservanza la BEI possono essere obbligate a comunicare le informazioni relative ai Soggetti Beneficiari e al Progetto a ogni competente istituzione o ente dell’Unione Europea se necessario ai sensi delle disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione Europea; l) rispettare, con riferimento alla quota di Finanziamento, le altre clausole stabilite in sede di delibera da parte dei periodi Soggetti Finanziatori e riportate nel relativo Contratto; m) comunicare, entro la concessione del Contributo in conto capitale, eventuali aggiornamenti su quanto dichiarato in fase di cui ai commi 2 domanda nel modulo antimafia; n) evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione del Progetto, che esso è realizzato con il concorso di risorse dell’Unione europea, dello Stato italiano e 3della Regione Lombardia, in applicazione dell’articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/214, nonché secondo le modalità allo scopo individuate dalla Regione Lombardia e declinate nel “Manuale per i soggetti emigrati all’estero per motivi la pubblicità e la comunicazione delle attività promosse nell’ambito del Programma Operativo Regionale sul Fondo Europeo di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi Sviluppo Regionale 2014-2020” disponibile all’indirizzo xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx – sezione Comunicare il Programma2; o) è ammessa la presenza di permanenza all’estero per una durata complessiva altre forme di agevolazione statali, regionali, provinciali e di altra natura purché tale cumulo non superiore ai tre anni, fermo restando l’obbligo superi l’ammontare massimo delle spese ammissibili e fatto salvo il rispetto dei limiti stabiliti dal Regolamento “de minimis”. È ammesso anche il cumulo con altre forme di non locazione e non alienazione. 5. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza di fatto o dell’unione civilecontribuzione comunitaria, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivi siano dirette a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggiovoci di spesa diverse da quelle oggetto di agevolazione nell’ambito del presente Avviso ai sensi dell’art. 65, comma 11, del Reg. UE 1303/2013. 6. Ai fini del rispetto dell’obbligo di residenza, non rileva il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto in conseguenza di gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.

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Samples: Program Agreement