Approfondimenti Clausole campione

Approfondimenti. In questo contesto, con riferi- mento a controversie similari a quella trattata, la sezione lavoro ha gia` osservato (cfr. Cass. 1º febbraio 2008, n. 2489; 17 marzo 2009, n. 6452; 8 aprile 2011, n. 8066; 3 ottobre 2013, n. 22613; 3 ottobre 2013, n. 22627; 15 aprile 2014, n. 8757), che nel regime norma- tivo precedente la modifica contenuta nell’art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003, per «ramo d’azienda», ai sensi del comma 5 dell’art. 2112 c.c. (cos`ı come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50, relati- va al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di tra- sferimento di imprese, di sta- bilimenti o di parti di stabili- menti), come tale suscettibile di autonomo trasferimento ri- conducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entita` economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identita`, il che presuppone una preesi- stente realta` produttiva auto- noma e funzionalmente esi- stente e non anche una strut- tura produttiva creata ‘‘ad hoc’’ in occasione del trasfe- rimento o come tale identifi- cata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l’esternalizzazione come for- ma incontrollata di espulsio- ne di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volonta` dell’imprendi- tore e non dall’inerenza del rapporto ad un ramo di azien- da gia` costituito. Cio` postula necessariamente una struttura organizzata e funzionalmente autonoma all’interno della cedente ed il mantenimento di tale struttura all’interno della cessionaria. Approfondimenti E` stato inoltre osservato che puo` applicarsi la disciplina dettata dall’art. 2112 c.c. an- che in caso di frazionamento e cessione di parte dello spe- cifico settore aziendale desti- nato a fornire il supporto lo- gistico sia al ramo ceduto che all’attivita` rimasta alla societa` cessionaria, purche´ esso mantenga, all’interno della piu` ampia struttura aziendale oggetto della ces- sione, la propria organizza- zione di beni e persone al fi- ne della fornitura di partico- lari servizi per il consegui- mento di specifiche finalita` produttive dell’impresa e che, in presenza di tale pre- supposto, si considerano fare parte del ramo d’azienda - sicche´ i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi del- l’art. 2112 c.c., senza neces- sita` di un loro consenso - i dipe...
Approfondimenti. Segnaliamo, infine, che: - trattandosi di mensilità che costituisce retribuzione per il lavoratore dipendente, essa è soggette alla medesima normativa attinente alla contribuzione e all’obbligo di tracciabilità de- gli stipendi; - il valore netto della tredicesima mensilità può essere più basso rispetto alla normale retribu- zione netta mensile in quanto sulla prima non trovano applicazione le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi di famiglia, ma viene applicata l’imposta lorda. È importante, dunque, ricordare che la tredicesima rimane coinvolta nel c.d. principio di cassa al- largato. Pertanto:  la stessa deve essere corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo rispetto al periodo d’imposta di riferimento affinché possa essere considerata nell’anno di imposizione fiscale;  le ritenute fiscali operate sulle stesse devono essere versate entro il 16 del mese successivo, in particolare nel caso della gratifica natalizia. Abbiamo più volte evidenziato come la disciplina della tredicesima, per quanto attiene alla sua corre- sponsione e quantificazione, sia lasciata alla contrattazione collettiva che, dunque, ne determina tempi e modi di erogazione. Di seguito, a titolo esemplificativo, riportiamo la disciplina stabilita da alcuni contratti collettivi proprio per meglio affermare come la stessa possa prevedere condizioni estremamente eterogenee rispetto ai principi generali sin qui discussi. Contratto Collettivo Nazionale di Lavo- ro per i dipendenti da aziende del ter- ziario della distribuzione e dei servizi In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni an- no le aziende dovranno corrispondere al perso- nale dipendente un importo pari ad una mensi- lità della retribuzione di fatto (esclusi gli assegni familiari). Attenzione In caso di prestazione lavorativa ridotta, ri- spetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13ª men- silità quanti sono i mesi interi di servizio presta- to. Inoltre:  ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell’importo della tredicesima mensilità do- vrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle percentuali matura- te nell’anno corrente o comunque nel pe- riodo di minore servizio prestato presso l’azienda;  dall’ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribu...
Approfondimenti. Erronea rilevazione dei Segretari in part-time
Approfondimenti. Nella scelta della qualifica dove far confluire il personale con cui sono stati stipulati contratti ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 267/2000 occorre tener presente se trattasi di personale interno e se va a coprire posti in dotazione organica o meno.
Approfondimenti. Se la realizzazione del progetto interviene anteriormente al termine fissato dalle parti, essendo lo stesso funzionale al raggiungimento del risultato, sarà ugualmente dovuto l’intero compenso pattuito.
Approfondimenti. A seconda del canale scelto, il datore di lavoro potra` effettuare la chiamata secondo le seguenti modalita`:
Approfondimenti. Aggio, Sul mutuo di scopo convenzionale, in Riv. Not., 2009, II, 445 ss. Xxxxxxxxx, Natura giuridica del mutuo di scopo e momento perfeziona- tivo del contratto, in Riv. dir. impr., 2009, 180 ss. Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Milano, 2009. Xxxxxx (1), Il mutuo, Napoli, 2004.
Approfondimenti. Ai sensi dell’art. 1 (dlg02015030400023ar0001a) del D.Lgs. n. 23/2015, il contratto a tutele crescenti è applicabile alle seguenti categorie di soggetti:
Approfondimenti. All’art. 1, dopo il comma 1 del d. lgs. n. 368/2001 è stato inserito il comma 1-bis, secondo cui il primo contratto a termine stipulato tra un lavoratore ed una impresa non deve più essere giustificato attraverso la specificazione della c.d. causale (cioè delle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo che normalmente devono giustificare l’apposizione del termine al contratto). Più, specificamente, perché non debba essere indicata la causale: •il contratto a termine deve essere il primo stipulato tra quel datore di lavoro e quel lavoratore, quali che siano le mansioni affidate; •il contratto a termine non deve avere una durata iniziale superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga anche se la durata iniziale era inferiore a 12 mesi.
Approfondimenti. Anche il committente risulta più tutelato, grazie a:  obbligo di riservatezza imposto al collaboratore,  più specifica determinazione dei requisiti necessari per la legittima stipulazione del contratto,  possibilità di ricorrere a procedure di certificazione (strumento utile a diminuire l’alea del contenzioso in materia di qualificazione del rapporto)