Common use of Obblighi dei frontisti delle strade Clause in Contracts

Obblighi dei frontisti delle strade. 1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Siena hanno l’obbligo: - di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità; - di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria; - di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale; - di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro; - di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi; - di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto; - di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche; - di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale; - di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

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Samples: www.provincia.siena.it, www.provincia.siena.it

Obblighi dei frontisti delle strade. 1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Siena hanno l’obbligo: - di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità; - di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria; - di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale; - di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro; - di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi; - di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto; - di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche; - di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva maggior distanza prescritta da legge speciale; - di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Nuovo Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria

Obblighi dei frontisti delle strade. 1. I proprietari o soggetti aventi titolo sui fondi e terreni che confinano con il corpo delle strade di competenza della Provincia di Siena Lucca hanno l’obbligo: - di tenere regolate le siepi, compresa la vegetazione spontanea, in modo da non restringere o danneggiare le strade e le relative pertinenze, evitando in tal modo di arrecare potenziali pericoli per la pubblica incolumità; - di tagliare i rami che si dovessero protendere oltre il confine stradale, che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria; - di rimuovere, nel più breve tempo possibile, ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che derivino dai terreni laterali privati qualora per effetto di intemperie, o di qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere nelle cunette, fossi, o sul piano stradale; - di mantenere le siepi vive, impiantate fuori dai centri abitati alla distanza non inferiore ad un metro ed entro i tre metri dal confine stradale, ad un’altezza non superiore ad un metro; - di verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone la riduzione di altezza o l’abbattimento se sbandati o secchi; - di provvedere al mantenimento dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti accessi e passi carrabili privati, assicurando il regolare raccordo fra le fosse stradali a cielo aperto; - di provvedere affinché lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane dai campi agricoli, dalle pertinenze dei fabbricati e altra opera, anche in caso di piogge cospicue e prolungate, non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno con conseguente invasione di fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche; - di non effettuare arature, erpicature, vangature, zappature ed ogni altra analoga lavorazione del terreno, a distanza inferiore a 1,50 metri dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, salva la maggior distanza di effettivo confine stradale e salva la maggior distanza prescritta da legge speciale; - di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire il franamento o cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada.

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Samples: Regolamento Per L’applicazione Del Canone Patrimoniale Di Concessione, Autorizzazione O Esposizione Pubblicitaria