Obblighi dei trasportatori. 1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato.
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Obblighi dei trasportatori. 1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa l'impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazionedell'autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità dall'autorità competente in conformità dell’articolo dell'articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato.
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Obblighi dei trasportatori. 1. Salvo in caso di forza maggiore, l’impresa che gestisce un servizio regolare è tenuta te- nuta ad adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3 del presente allegato.
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