OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Servizi che gestisce in nome e per conto della Società i sinistri, nei termini previsti dal presente contratto, oppure alla Società, quando ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità, a parziale deroga dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato è sollevato da tale obbligo se si è avvalso del Network convenzionato ed è stato in questo preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro entro e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, la Società si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documentazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Assicurazione Contro I Danni Alla Persona, Malattia E Infortuni, Assicurazione Contro I Danni Alla Persona, Malattia E Infortuni
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Il Contraente o l’Assicurato deve darne dare avviso scritto della malattia all’agenzia alla Società di Servizi che gestisce in nome e per conto della Società i sinistri, nei termini previsti dal presente contrattoquale è assegnata la polizza, oppure alla Società, quando ne ha avuto conoscenza eentro 30 giorni, comunqueda quando, non oltre il trentesimo giorno dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato ne abbia avuto secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la possibilitàmalattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa comportare un’invalidità permanente, a parziale deroga dell’Artdell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Artdell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato è sollevato La denuncia deve essere corredata da tale obbligo se si è avvalso del Network convenzionato ed è stato in questo preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, certificazione medica che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro entro contenga diagnosi circostanziata sulla causa e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzosulla natura dell’infermità. L’Assicurato deve o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti accerta- menti necessari nonchée fornire la documentazione richiesta. Se ritenuto necessario per la corretta definizio- ne del sinistro, su richiesta della Società gli eredi dovranno autorizzare l’autopsia dell’Assicurato con assistenza di un medico scelto dalla Società e di un medico scelto dagli eredi, se lo ritengono oppor- tuno. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, ; l’Assicurato e in difetto gli eredi devono fornire ogni informazione e produrre copia di in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni documentazione sanitaria richiesta altra documen- tazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato l’Assicurato stesso e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, la Società si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documentazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Servizi a Previmedical che gestisce in nome e per conto della Società Compagnia i sinistri, nei termini previsti dal presente contratto, oppure alla SocietàCompagnia, quando ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità, a parziale deroga dell’Artdell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Artdell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato è sollevato da tale obbligo se si è avvalso del Network convenzionato di Istituti di cura e di medici convenzionati ed è stato in questo preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro entro e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della SocietàCompagnia, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, la Società Compagnia si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documentazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica. Ai fini della valutazione del rimborso di tutte le prestazioni coperte dalla presente polizza, erogate sia in forma Diretta che Indiretta, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione medica, esiti di esami strumentali o ogni altra documentazione utile alla corretta valutazione del sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Del Rischio Malattia
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla Società di Servizi che gestisce in nome e per conto della Società i sinistri, nei termini previsti dal presente contrattoquale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il trentesimo decimo giorno dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità, a parziale deroga dell’Artdell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Artdell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato Relativamente all’art. 15 – Rimborso Spese Mediche (per le sole spese sostenute durante il ricovero), l’Assicurato è sollevato da tale obbligo se si è avvalso del Network convenzionato di istituti di cura convenzionati ed è stato in questo preventivamente autorizzato autorizzato, secondo le modalità riportate al successivo art. 21, dalla Centrale OperativaStruttura Organizzativa, che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente alla denuncia di sinistro, l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro entro e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzorichiesta, come disposto dal successivo articolo 22. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di conforme della cartella clinica completa, e in originale i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione sanitaria richiesta medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopia, la Società si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documentazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica.
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Samples: Insurance Contract
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Società di Servizi a Previmedical che gestisce in nome e per conto della Società i sinistri, nei termini previsti dal presente contratto, oppure alla Società, quando ne ha avuto conoscenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dal momento in cui il Contraente e/o l’Assicurato ne abbia avuto la possibilità, a parziale deroga dell’Artdell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Artdell’art. 1915 del Codice Civile. L’Assicurato è sollevato da tale obbligo se si è avvalso del Network convenzionato di Istituti di cura e di medici convenzionati ed è stato in questo preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa, che formalizzerà la denuncia di sinistro. Successivamente l’Assicurato deve presentare la documentazione medica richiesta a chiusura del sinistro entro e non oltre 4 mesi (120 giorni) dalla data di scadenza della polizza. L’inadempimento di tale obbligo potrebbe comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta della Società, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente. Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga della facoltà di inviare la documentazione medica e fiscale del sinistro in fotocopiafoto- copia, la Società si riserva il diritto di richiedere, ove lo ritenga necessario, la documentazione in originale sia delle fatture che della documentazione medica. Ai fini della valutazione del rimborso di tutte le prestazioni coperte dalla presente polizza, erogate sia in forma Diretta che Indiretta, la Società si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione medica, esiti di esami strumentali o ogni altra documentazione utile alla corretta valutazione del sinistro.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Del Rischio Malattia