OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Il Contraente o l’Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all’Agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l’Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile.
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Samples: Insurance Policy, Assicurazione
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Il Contraente o l’Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all’Agenzia all’agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l’Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’artdell’Art. 1913 codice civile.
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Samples: Insurance Policy
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Il Contraente o l’Assicurato o, nel caso in cui essi siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono comunicare per iscritto all’Agenzia all’agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, entro tre giorni dal momento in cui l’Infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 codice civile.
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