Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente, ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della competente provincia, della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Associati, Energy Supply Agreement, Contratto Per La Fornitura Di Energia Elettrica