Common use of Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro Clause in Contracts

Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro il termine di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.). Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di cui al primo capoverso assumerà valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione. Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni: a) Cognome e Nome della Controparte; b) Data dell’Evento; c) Data della Richiesta; d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento; e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno; f) Prima Stima Economica. Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno. Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso.

Appears in 2 contracts

Samples: Polizza Responsabilità Civile, Assicurazione Della Responsabilità Civile Di Strutture Sanitarie Pubbliche

Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro il termine i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.). Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso TerziPrestatori d'Opera (R.C.O.)., il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente: → in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge; → nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto. La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti. La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di cui al primo capoverso assumerà valore aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione. Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo liquidazione dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni: a) Cognome e Nome della Controparte; b) Data dell’Evento; c) Data della Richiesta; d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento; e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno; f) Prima Stima Economica. Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno. Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal sensodanni.

Appears in 2 contracts

Samples: Insurance Policy Agreement, Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco)

Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro il termine di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.). Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, il termine di cui al primo capoverso assumerà valore per i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione. Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni: a) Cognome e Nome della Controparte; b) Data dell’Evento; c) Data della Richiesta; d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento; e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno; f) Prima Stima Economica. Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno. Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal senso. La procedura per la gestione dei sinistri sopra SIR e dei sinistri c.d. “border line” e per la gestione della mediazione di cui sopra, a seguito di offerta migliorativa, segue quanto indicato al successivo capitolo 11 “Procedura sinistri”.

Appears in 1 contract

Samples: Responsabilità Civile Sanitaria

Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro. In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro il termine i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.). Resta inteso tra le Parti che, limitatamente alla sola garanzia Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso TerziPrestatori d'Opera (R.C.O.)., il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente: → in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge; → nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto. La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti. La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di cui al primo capoverso assumerà valore aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato in una misura pari o superiore alla Self Insured Retention (SIR) nonché colpiscono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per quei sinistri per i quali, in assenza di una quantificazione economica del danno lamentato da parte terzo, il Contraente non sia in grado - entro il termine temporale di cui sopra - di quantificarne ragionevolmente la potenziale esposizione. Relativamente ai sinistri che non prevedano espressamente una quantificazione economica del danno lamentato, ma ai quali nei termini sopra indicati il Contraente sia in grado di attribuire una prima ragionevole quantificazione in misura inferiore alla Self Insured Retention (SIR), sarà obbligo di quest’ultimo fornire mensilmente alla Società un file in formato excel e riassuntivo liquidazione dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni: a) Cognome e Nome della Controparte; b) Data dell’Evento; c) Data della Richiesta; d) Unità di Rischio in cui si verificato l’evento oggetto della richiesta di risarcimento; e) Descrizione dell’Evento con indicazione della dinamica dell’evento, della potenziale lesione e della menomazione/danno; f) Prima Stima Economica. Sarà poi impegno del Contraente rappresentare alla Società, in occasione delle riunioni del CVS, l’aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi file riportanti le statistiche sinistri onde convenire con la Società stessa la quantificazione economica del potenziale danno. Sarà altresì obbligo del Contraente consentire alla Società di effettuare degli audit su specifici sinistri riportati nei file relativi alle statistiche sinistri e consentire il trasferimento della gestione del sinistro a quest’ultima a fronte di espressa richiesta in tal sensodanni.

Appears in 1 contract

Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco)