LOTTO 1
LOTTO 1
Capitolato tecnico dell’assicurazione
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)
CONTRAENTE
LOTTO 1 A) LOTTO 1 B)
INDICE
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | |
Art.2 |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | |
Art.2 | |
Art.3 | |
Art.4 | |
Art.5 | |
Art.6 | |
Art.7 | |
Art.8 | |
Art.9 | |
Art.10 | |
Art.11 | |
Art.12 | |
Art.13 | |
Art.14 | |
Art.15 |
SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) |
Art.2 | Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) |
Art.3 | |
Art.4 | |
Art.5 | |
Art.6 | |
Art.7 | |
Art.8 | |
Art.9 | Responsabilità professionale e personale dei dipendenti e non |
Art.10 | Attività libero-professionale del personale dipendente e non |
Art.11 | Responsabilità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro |
Art.12 | |
Art.13 | |
Art.14 | Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati e derivati |
Art.15 | |
Art.16 | |
Art.17 | |
Art.18 | |
Art.19 | |
Art.20 | |
Art.21 | |
Art.22 | |
Art.23 | |
Art.24 | |
Art.25 |
SEZIONE 4 NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.1 | Obblighi della contraente e/o dell’assicurato – Denuncia del sinistro |
Art.2 | |
Art.3 | |
Art.4 | |
Art.5 |
Art.6 | |
Art.7 | Comitato valutazione sinistro |
Art.8 | |
Art. 9 |
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | |
Art.2 | |
Art.3 | |
Art.4 |
SCHEDA DI POLIZZA ATS XXXXXXX XXXXXX DI POLIZZA ATS INSUBRIA
SEZ.1 – DEFINIZIONI, ATTIVITA’ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Art.1 - Definizioni
Di seguito vengono riportate le definizioni di tutti i termini utilizzati nel presente documento.
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Polizza | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
Assicurato | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione disciplinata dal presente documento. |
Società | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione. |
Broker | Per ATS Brianza: Inser SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. Per ATS Insubria: Assiteca SpA alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Richiesta di risarcimento | Qualsiasi citazione in giudizio od altra comunicazione scritta di richiesta danni inviata, anche tramite un organismo di mediazione, all’Assicurato; si intende parificata alla richiesta di risarcimento la formale notifica dell’avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione nel momento in cui l’Assicurato ne venga per la prima volta a conoscenza con comunicazione scritta. |
Sinistro RCT | La ricezione di una richiesta di risarcimento da chiunque avanzata nonché di azione di rivalsa esperita da qualunque Ente. |
Sinistro RCO | La formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di una inchiesta giudiziaria/amministrativa per un infortunio sul lavoro o per insorgenza di malattia professionale; la formale notifica al Contraente e/o ad un Assicurato dell’apertura di un procedimento penale; la ricezione di una richiesta di risarcimento da parte di Enti di Previdenza/Assistenza quali l’INAIL e/o l’INPS; la ricezione da parte del Contraente e/o di un Assicurato di una richiesta di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali e/o suoi aventi diritto. |
Sinistro in serie | Più richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa eziopatogenetica, le quali tutte saranno considerate come un unico evento. |
Fatti noti | Xxxxx e circostanze pregressi già noti all’Assicurato in data antecedente all’effetto della polizza. Per fatti pregressi già noti si intendono: → relativamente e limitatamente al Contraente/Assicurato (diverso dalle persone fisiche) i fatti dannosi suscettibili di poter cagionare un sinistro di cui sia a conoscenza per iscritto la struttura Affari Generali e legali – Ufficio Assicurazione della Contraente, → relativamente e limitatamente all’Assicurato persona fisica i casi in cui esso, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento. |
CVS | Il Comitato Valutazione Sinistri costituito in conformità con quanto previsto dalla DG Sanità di Regione Lombardia con la Circolare 46/SAN del 27.12.2004 e successive linee guida e disposizioni. |
Cose | Sia i beni materiali, compresi i veicoli iscritti al PRA, sia gli animali. |
Danno | Il pregiudizio economico addebitato all’Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose. |
Data di decorrenza | Data di stipula dell’Appalto Specifico e della polizza ad esso relativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Franchigia | L’importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo |
dell’Assicurato | |
Scoperto | La percentuale del danno a carico esclusivo dell’Assicurato. |
Periodo di assicurazione o periodo assicurativo | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza annuale. |
Scheda di polizza | Il documento unito alla polizza per formarne parte integrante e recante, in sintesi, i riferimenti principali dell’assicurazione. |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
L'Assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o Assicurato o qualsiasi altra comunque svolta di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite (con esclusione, limitatamente alla garanzia R.C.T., di USA Canada e Messico), anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.
SEZ.2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza dell’Assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art.3 - Tracciabilità dei Pagamenti
In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.
Art.4 - Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto: per ATS Brianza: Società di Brokeraggio assicurativo Inser SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
per ATS Insubria Società di Brokeraggio assicurativo ASSITECA SpA, con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, e in particolare:
1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l’esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell’assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l’assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni
comunicazione inerente l’esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall’una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest’ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell’incarico di brokeraggio, con l’impegno del Contraente a comunicarne alla Società l’eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
Art.5 – Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
Art.6 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del Rischio – Buona fede – Diminuzione del Rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all’atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell’Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell’Articolo 1897 di cui sopra.
Art.7 - Interpretazione della Polizza
In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all’Assicurato e/o Contraente.
Art.8 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l’intero danno con facoltà di agire, una volta pagato il danno, in regresso verso gli altri assicuratori.
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Art.9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art.10 - Foro competente
Il Foro Competente è quello dove ha sede legale il Contraente.
Resta fermo che per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al D.LGS. 28 2010 e s.m.i., per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente polizza è competente un Organismo che - abilitato a norma di legge a svolgere la mediazione ed istituito presso il tribunale e/o i consigli degli ordini professionali e/o la camera di commercio - abbia sede, a scelta del Contraente, nella medesima provincia dello Stesso.
Art.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art.12 - Trattamento dei dati
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, come meglio riportato nell’allegato E al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informano gli interessati che l’ATS della Brianza, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’interessato (concorrente partecipante alla procedura selettiva) per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (ex art. 13.1,lett.a) del Reg. 679/2016).
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
L’ATS della Brianza con delibera del D.G. n. 245 del 12.04.2018, ha nominato il Data Protection Officer – DPO (art. 37 Reg. 679/2016) nella persona del Dr. Xxxxx Xxxxxxxx, individuato dalla Società LTA S.r.l., con sede in 00186- Roma P.IVA 14243311009, che può essere rintracciato ai seguenti recapiti: E-mail xxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx – PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxx-xxxxxxx.xx.
Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. e al Capo III del Reg. UE n. 679/2016, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento dei dati in questione è l’ATS della Brianza, capofila della presente procedura. Successivamente alla conclusione della gara, l’ATS comunicherà all’aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e responsabili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto, mentre le altre ATS consorziate vi provvederanno singolarmente.
Art.13 - Coassicurazione e Delega
Se l’assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:
– ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all’art. 1911 del Codice Civile;
– tutte le comunicazioni inerenti al contratto, xxx comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall’una all’altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
– i premi di polizza verranno corrisposti alla Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
– con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.
Art.14 - Conteggio del Premio
Il premio annuo lordo, imposte governative incluse, rimarrà fisso ed invariato per ogni annualità di durata della polizza e non sarà comunque soggetto ad alcuna regolazione del premio.
Art.15- Clausole di legalità e integrità
Il fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori quanto prescritto sia dal Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 che da quello adottato dalle ATS aggregate per il presente appalto, nonché quanto previsto dai piani triennali per la prevenzione della corruzione adottati dalle stesse, visionabili sempre sui rispettivi siti aziendali.
I partecipanti alla procedura si impegnano a rispettare quanto prescritto dal Patto di integrità in materia di Contratti Pubblici, approvato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014, Allegato 1 al presente Capitolato. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura.
L’ATS della Brianza crede nei valori etici e nella legalità quali strumenti imprescindibili per prevenire la corruzione e ogni forma di scorretta amministrazione. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è la dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, contattabile al seguente indirizzo mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx.
Successivamente alla conclusione della gara, l’ATS comunicherà all’aggiudicatario i propri riferimenti in merito ai soggetti titolari e responsabili del trattamento dati per le fasi di stipula ed esecuzione del contratto, mentre le altre ATS consorziate vi provvederanno singolarmente.
SEZ.3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 - Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Art.2 - Oggetto dell’Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato X.Xxx. 276/2003, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.
L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..
Art.3 - Malattie Professionali
L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura.
La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione.
La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:
1) per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
• alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici;
la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.
Art.4 - Rivalsa INPS
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
Art.5 - Xxxxxx e Termine della Garanzia
La garanzia assicurativa esplica la sua operatività per tutti i sinistri ricevuti dalla Contraente e/o dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della presente assicurazione in relazione a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della stessa nonché per fatti colposi posti in essere in data non antecedente alla data riportata nell’apposita scheda all’Art.3 della Sez.5 della presente polizza Resta inteso tra le Parti che, limitatamente ai soli sinistri originati da fatti colposi posti in essere nei citati periodi antecedenti la data di effetto della presente polizza, l’esposizione massima della Società non potrà
essere complessivamente superiore, per ciascun periodo assicurativo facente parte della presente polizza, al massimale in aggregato riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 della presente polizza
Art.6 - Sinistro in Serie
Resta inteso tra le Parti che le richieste di risarcimento presentate al Contraente/Assicurato, quand’anche siano riferite ad una pluralità di eventi dannosi originatisi in momenti e periodi di assicurazione diversi, saranno considerate un unico sinistro (“Sinistro in Serie”) se imputabili ad una medesima causa generatrice che sia riconducibile ad una responsabilità di carattere gestionale in capo alla Contraente e relativa allo svolgimento delle attività sanitarie di cui all’oggetto della presente polizza.
Ferma l’operatività della garanzia assicurativa prevista dall’Art.5 - Inizio e Termine della Garanzia - la data ed il periodo di assicurazione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data e periodo di assicurazione di tutte le richieste successive anche se pervenute dopo la data di cessazione della presente polizza.
Per ogni “Sinistro in Serie” così come sopra inteso, la Società non sarà tenuta a rispondere per una somma maggiore del massimale riportato nell’apposita scheda all’Art.1 della Sez.5 della presente polizza indipendentemente dal numero di persone coinvolte e del numero di periodi assicurativi in cui le richieste di risarcimento siano pervenute.
Art.7 - Esclusioni
1. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:
a) conseguenti a Fatti Noti così come individuati nella Sezione – Definizioni – della presente polizza;
b) conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi;
c) conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
d) conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente;
e) derivanti da campi elettromagnetici ad eccezione, però, dei danni derivanti dall’impiego di apparecchiature specifiche a scopo analitico, diagnostico e terapeutico;
f) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto, nonché da amianto o da una qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto;
g) derivanti da utilizzo o contaminazione con organismi geneticamente modificati;
h) conseguenti ad intenzionale violazione di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino morte, lesioni personali e/o danni a cose;
i) le richieste di carattere penale quali multe, ammende o sanzioni.
2. L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:
a) conseguenti a furto, ad eccezione dei casi in cui, in sede di giudizio, la Contraente sia condannata al risarcimento;
b) per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
f) alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
g) derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso, repentino ed accidentale;
h) danni di natura estetica e fisionomica, conseguenti a interventi di chirurgia estetica. Xxxxxx altresì ritenersi inclusi in garanzia:
• i danni di natura estetica determinati da errore tecnico nell’intervento, qualora non derivanti dalla mancata rispondenza dell’intervento con l’impegno di risultato assunto dall’Assicurato,
• i danni di natura estetica conseguenti ad interventi di chirurgia ricostruttiva, nonché quelli di chirurgia riparatrice di lesioni funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici postoperatorie.
Art.8 - Novero di Terzi
Si conviene tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti, sia Persone fisiche che giuridiche ad esclusione del Legale Rappresentante, dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..
Pertanto il Legale Rappresentante, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso il Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà o da loro detenute.
Art.9 - Responsabilità Professionale e Personale dei Dipendenti e non
La garanzia per danni arrecati a Xxxxx ed a Prestatori d’opera nello svolgimento delle mansioni o degli incarichi esplicati per conto ed ordine del Contraente, comprende la responsabilità civile professionale e personale di:
• Tutti i Dipendenti e del Personale ad essi equiparato, ai sensi delle normative vigenti, del Contraente;
• Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza, qualora sussista per legge l’obbligo di copertura con oneri a carico del Contraente. Resta in tal caso fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società per le somme corrisposte ed eccedenti il massimale previsto dalla legge di riferimento;
• Medici o di altro Personale non a rapporto di dipendenza (con esclusione specifica dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri in rapporto convenzionale con il Contraente), tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, assegnatari di borse di studio, che, in funzione di specifici accordi, prestino la propria attività in nome e per conto del Contraente.
Resta comunque inteso che qualunque attività clinica e/o chirurgica svolta da Medici o altro Personale non a rapporto di dipendenza dovrà essere preventivamente autorizzata dal Contraente. Per l’individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia, che avverrà comunque senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, si farà riferimento alla formale evidenza interna (atti, registrazioni e contratti tenuti dal Contraente) di cui il Contraente s’impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
Si conviene inoltre tra le Parti che la garanzia sarà operante ancorché, al momento in cui emerga il sinistro, gli Assicurati di cui sopra non prestino più la propria attività in favore del Contraente.
La Società terrà a proprio carico anche i danni cagionati a Terzi dai Pazienti incapaci di intendere e di volere, anche di fatto ed anche in forma temporanea, annoverando nella qualifica di Xxxxx anche il Personale che sia direttamente incaricato della loro sorveglianza.
Tale garanzia è operante anche per la responsabilità civile personale degli Assistiti, compresi i portatori di handicap che, previa autorizzazione del Contraente, prestino tirocinio lavorativo presso Terzi.
Art.10 - Attività Libero-Professionale del Personale dipendente e non
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile professionale e personale, ancorché tali soggetti non siano più in organico al Contraente al momento in cui emerga il sinistro, di tutti i Dipendenti del Contraente che abbiano optato per il rapporto di lavoro “esclusivo” con la stessa e che, in forza della vigente normativa ed eventuali modifiche ed integrazioni, svolgano altresì l'attività libero-professionale.
La garanzia opera anche a favore dei non Dipendenti a ciò debitamente autorizzati.
Art.11 - Responsabilità relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.
Art.12 - Detenzione ed uso di Fonti Radioattive
A parziale deroga dell’Art.7 - Esclusioni, l’Assicurazione comprende la Responsabilità Civile per i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive relativamente all'attività descritta in polizza.
La Garanzia è estesa anche al rischio derivante all’Assicurato/Contraente per effetto del trasporto del materiale radioattivo prelevato e trasportato esclusivamente con mezzi speciali previsti dalla legge, ferma restando l’esclusione dei danni ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs 209/2005 e s.m.i. è obbligatoria l'assicurazione.
Art.13 - Committenza generica inclusa guida dei veicoli
L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle
stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.
L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerga il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Art.14 - Distribuzione ed utilizzazione del sangue e dei suoi preparati o derivati
In relazione al disposto di cui all'Articolo 22 del D.P.R. 24/08/1971 n. 1256 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a Terzi, in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati.
Art.15 - Danni da Incendio
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio oppure all risks recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza incendio.
La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.16 - Danni da interruzione di attività
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con xxxxxxx xxxxxxxxxx riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.17 - Inquinamento accidentale
L'Assicurazione comprende i danni da inquinamento improvviso ed accidentale di acqua, aria e suolo.
A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.18 - Proprietà, conduzione e locazione dei fabbricati
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore o detentore di fabbricati e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, nulla escluso né eccettuato.
La garanzia comprende inoltre i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art.19 - Proprietà ed uso macchinari
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di macchinari e attrezzature in genere, compresi mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.
Art.20 - Danni a mezzi sotto carico e scarico
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
Art.21 - Danni ai veicoli in parcheggio
L’assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso.
Art.22 - Legge sulla Privacy
A parziale deroga di quanto previsto all’Articolo - Oggetto Dell'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti delle Strutture in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.
La presente estensione non vale:
• per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
• per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
• per le multe e le ammende inflitte direttamente alla Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.
La Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.23 - Sperimentazione Clinica
L’Assicurazione comprende la responsabilità civile verso Terzi (morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) derivante all’Assicurato nella sua qualità di soggetto autorizzato, a norma di legge, a promuovere e/o svolgere attività di sperimentazione, terapia di medicina complementare, studi per il miglioramento della pratica clinica e/o studi osservazionali.
La garanzia opera per la diretta ed esclusiva responsabilità dell’Assicurato con l’esclusione della responsabilità che dovesse essergli ascritta in via di solidarietà con altri Soggetti (quali ad esempio: Promotori della sperimentazione - Ditte produttrici dei farmaci) che operano nell’ambito della stessa sperimentazione.
La garanzia opera a condizione che sia stato espresso parere favorevole alla sperimentazione da parte del Comitato Etico.
Resta comunque esclusa la mancata rispondenza terapeutica della sperimentazione.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
A maggior chiarimento di quanto previsto dalle norme generali di polizza si prende atto fra le Parti che l’assicurazione non opera per i danni riconducibili alla RC Prodotti, ascrivibili alle Ditte produttrici dei farmaci somministrati nell’ambito della sperimentazione.
L'Assicurato può inoltre, mediante apposite convenzioni, avvalersi delle prestazioni di Terzi (persone fisiche e giuridiche) di altre Strutture sanitarie, di Cliniche Universitarie ed Istituti a carattere scientifico, oppure può riservare agli stessi l'utilizzo di proprie Strutture a fini didattici e di ricerca.
Resta inteso tra le Parti che relativamente ai protocolli presentati al Comitato Etico in data successiva all’entrata in vigore del Decreto ed approvato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico il 14.7.2009, la garanzia di cui alla presente polizza opererà in Differenza di Limiti e di Condizioni rispetto alle polizze obbligatoriamente sottoscritte per ciascun singolo protocollo.
In caso di inesistenza/inoperatività della specifica polizza obbligatoriamente sottoscritta a copertura del singolo protocollo, la garanzia di cui alla presente polizza opererà previa applicazione di una franchigia pari ai massimali previsti dal richiamato Decreto e s.m.i.
Art.24 - Comitato Etico e Commissione Tecnico Scientifica
La copertura assicurativa è estesa alla responsabilità civile personale del Direttore Generale e dei soggetti componenti il Comitato Etico Indipendente del Contraente, per danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o studi per il miglioramento della pratica clinica per morte e
lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività purché svolta secondo le normative, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche vigenti. La garanzia non comprende i danni imputabili alla responsabilità degli Sperimentatori e dei Promotori delle sperimentazioni ed i danni imputabili a vizio del consenso, esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi del punto
3.7.2 dell’allegato n. 1 al Decreto del Ministero della Sanità 18 Marzo 1998 e s.m.i..
La copertura assicurativa è estesa altresì alla responsabilità civile personale dei soggetti componenti la Commissione Tecnica Scientifica, in ottemperanza alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri.
A deroga dell’Articolo – Diritto di rivalsa - la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di rivalsa nei confronti degli Assicurati.
La Società risarcirà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con un limite di indennizzo riportato nell’apposita scheda all’Art.2 della Sez.5 per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Art.25 - Validità territoriale
La presente assicurazione vale per il Mondo intero con esclusione di USA, Canada e Messico.
SEZ.4 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art.1 - Obblighi della Contraente e/o dell’Assicurato – Denuncia del Sinistro
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, quando si verifichi una delle circostanze che diano luogo ad un sinistro, sia per quanto riguarda la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) che la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.).
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (R.C.O.)., il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:
→ in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell’avvio d’inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
→ nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art.2 - Gestione delle Vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali
La Società stessa si impegna a gestire gli altri sinistri, con la necessaria diligenza, anche qualora rientrassero nell’ambito delle franchigie previste, come se tali franchigie non esistessero ed assume a proprio carico, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.
Al ricevimento di una eventuale domanda di mediazione il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente la Società ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro utile alla condivisione tra le Parti circa l’opportunità o meno di aderire alla domanda. Le Parti saranno tenute, per quanto di propria pertinenza, ad adottare - entro i termini utili ad evitare pregiudizi - ogni iniziativa necessaria all’osservanza degli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell’Organismo individuato per l’espletamento della procedura di mediazione.
La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.
Resta convenuto tra le Parti che la Società è tenuta a fornire al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta ed entro un termine utile a non compromettere il pieno esercizio del diritto di difesa, gli estremi del legale incaricato per la gestione della vertenza nonché, ove necessario, di eventuali tecnici (periti
/ medici legali).
In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.
Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, comprese le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione, sono a carico della Società, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.
Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non risponde di multe o ammende.
Art.3 - Legittimazione
La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall’assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato.
Art.4 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.
Art.5 - Diritto di surroga
La Società conserva il diritto di rivalsa previsto ai sensi dell’Articolo 1916 del Codice Civile:
• per i soli casi di dolo e di colpa grave, nei confronti di tutti i Dipendenti e per il Personale ad essi equiparato per i quali esistano disposizioni/regolamenti tali per cui il Contraente non possa garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa di tali eventi;
• per i soli casi di dolo, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, nei confronti di altro Personale non a rapporto di dipendenza e diverso da quello di cui sopra, del quale il Contraente si avvale o che collaborino con la stessa per lo svolgimento della propria attività.
Art.6 - Produzione di informazioni sui sinistri
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti;
f) descrizione del sinistro.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
→ la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
→ rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art.7 – Comitato Valutazione Sinistri (CVS)
La Società si impegna a partecipare attivamente e con proprio personale dedicato a 4 (quattro) sedute del CVS per ciascun periodo di assicurazione, al fine di collaborare alla gestione dei sinistri valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie, esprimendo parere sugli importi posti a riserva e convenendo, congiuntamente con il CVS, le strategie di gestione del sinistro.
La Società si impegna altresì a garantire la funzionalità del Comitato, con le medesime modalità di cui sopra, anche dopo le scadenze del contratto per l’analisi dei sinistri aperti sulla presente polizza. Tale impegno sarà relativo a 2 (due) riunioni annue da svolgersi fino alla data in cui tutti i sinistri che abbiano interessato la garanzia di cui alla presente polizza abbiano trovato compiuta definizione.
Art.8 – Gestione dei sinistri in franchigia
La liquidazione dei risarcimenti ai terzi danneggiati, indennizzabili ai sensi della presente polizza, avverrà previa l’applicazione delle eventuali franchigie a carico del Contraente riportate all’art.2 Sez.5. L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato, nei termini di cui ai successivi articoli, l’intero importo del danno ed a richiedere al Contraente, in maniera documentata (mediante trasmissione dell’atto di quietanza perfezionato dal danneggiato) e con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie previste, che verranno pagate dal Contraente nei termini regolati dall’Art.2 Sez.2 - Pagamento del premio.
Tale previsione di gestione dei danni è valida anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia contrattualmente prevista, nel qual caso la Società richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato, rispettando i termini del precedente comma.
Art. 9 – Pagamento del Risarcimento
La trattazione di ogni sinistro è condotta dalla Società con la cooperazione del Contraente.
La Società prima di provvedere alla definizione e successiva liquidazione di qualsiasi risarcimento del danno è sono tenuta ad acquisire il preventivo consenso del Contraente. In tal caso la Società si impegna a trasmettere al Contraente estratto della relazione medico legale del proprio fiduciario e parere in merito all’opportunità della transazione. Acquisito il benestare della Contraente la Società provvederà alla definizione del sinistro ed all’invio della quietanza all’avente diritto.
Art. 10 – Recesso unilaterale
L’ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice mediante PEC, in particolare nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il SSR e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
• attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di ARCA o di CONSIP avente ad oggetto la fornitura di cui al presente capitolato;
• mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione della fornitura oggetto del presente Capitolato da parte delle Agenzie;
• mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento di ATS o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• pubblicazione da parte dell’ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall’ATS, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ATS medesima, provocare danno alla stessa.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni/forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, fino alla concorrenza dell’80% dell’importo contrattuale, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C..
Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.
SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 15.000.000,00 unico per ogni sinistro |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | €.15.000.000,00 per ogni sinistro |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT (Art.1 Sez.3) e della garanzia RCO (Art.2 Sez.3) il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.
L’esposizione massima della società per ciascun periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l’ammontare di €.15.000.000,00.= indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.
Relativamente ai Sinistri in serie di cui all’Art.6 Sez.3 la Società non sarà tenuta a corrispondere somma maggiore di €. 7.500.000,00.=.
Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto | I massimali di polizza |
Danni da Incendio (Art.15 Sez.3) | €.2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Interruzioni e sospensioni di attività (Art.16 Sez.3) | € 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Inquinamento accidentale (Art.17 Sez.3) | €.2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Legge sulla privacy (Art.21 Sez.3) | €.250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo |
Sperimentazione clinica (Art.22 Sez.3) | €.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Comitato etico e commissione tecnico scientifica (Art.23 Sez.3) | €.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Massimale aggregato di retroattività (Art.5 Sez.3 secondo comma) | €.7.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Franchigia per ciascun sinistro
Il Contraente dichiara che per la copertura dei rischi della responsabilità civile verso terzi intende avvalersi, quanto meno parzialmente, di misure analoghe all’assicurazione ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis, della legge 11 agosto 2014, n° 114.
L’Assicurazione è pertanto soggetta all’applicazione della seguente franchigia:
€.5.000,00
Art.3 – Retroattività
Data di retroattività (Art.5 Sez.3 primo comma) | 30/06/1999 |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Allegato n. 1 al C.S.A. : Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, adottato con DGR n. 1299 del 30 gennaio 2014 .
La Società Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA ATS BRIANZA LOTTO 1A)
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n°
..........................................
Contraente: ATS BRIANZA
Xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx
C.F. e Partita IVA 09314190969
effetto dal: 30/06/2019
scadenza il: 30/06/2023
prima quietanza 30/06/2020
frazionamento: annuale
Premio annuo
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
PREMIO XXXXX XXXXX |
N.B.: PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente
SCHEDA DI POLIZZA ATS INSUBRIA LOTTO 1B)
Costituente parte integrante della polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera n°
...........................
Contraente: ATS INSUBRIA
Xxx X. Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Partita IVA 03510140126
effetto dal: 30/06/2019
scadenza il: 30/06/2023
prima quietanza 30/06/2020
frazionamento: annuale
Premio annuo
Premio annuo imponibile | |
Imposte | |
PREMIO XXXXX XXXXX |
N.B.: PREMIO NON SOGGETTO A REGOLAZIONE
Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
La Società Il Contraente