OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Samples: Servizi Di Vigilanza, Service Agreement, Service Agreement
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta L’Appaltatore e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e sono obbligati a in possesso nell’esecuzione dell’Appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. La Ditta L’Appaltatore si impegna a far sì che, in modo che nel trattare dati dati, informazioni e informazioni degli Uffici Giudiziari conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'Appalto. In ogni caso, caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. La Ditta In particolare, l’Appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non deve divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dipendenti e consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la l'Ente avrà facoltà di richiedere dichiarare risolto di diritto il risarcimento dei contratto, come previsto dall’art. 23, fermo restando l’obbligo in capo all’Appaltatore di risarcire tutti i danni subitiche dovessero derivare all'Ente. Le parti contrattuali si impegnano altresì impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.LgsX.X.xx. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679.
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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Un Sistema Informativo, Appalto Per Servizi Ict
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta e L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e sono obbligati a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, forma e a di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. Tale obbligo In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Fondazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari L’obbligo di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti dannopubblico dominio. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratoririsorse, nonché dei propri eventuali subappaltatorisubappaltatori e dei dipendenti, dei prescritti consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta , la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva Fondazione ha la facoltà di richiedere dichiarare risolto di diritto il risarcimento presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione. L’Appaltatore, previa autorizzazione della Fondazione, potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti ad evidenza pubblica. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente ulteriori provvedimenti in materia. I dati dell’Appaltatore raccolti da Fondazione MAXXI saranno trattati, in particolare anche con strumenti informatici, ai sensi del D.LgsRegolamento UE n. 679/2018, del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice 101/2018 e delle norme in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito del presente contratto. Titolare del trattamento è la Fondazione MAXXI.
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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Vigilanza E Portierato
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio d'ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione all'esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su fattiFermo restando quanto imposto da disposizioni inderogabili di legge, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e sono obbligati il concessionario si obbliga a non divulgarli rivelare ed a non utilizzare in alcun modo e in qualsiasi formamodo, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali, dati, notizie ed informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Società, o che comunque riguardino l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Società, il gruppo della Società o la sua attività, e si rende garante della riservatezza anche da parte del personale dipendente e/o dei suoi collaboratori, adottando ogni cautela e precauzione al riguardo. Tale obbligo sussisteL’obbligo di segretezza sarà per il concessionario vincolante per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente alla sua ultimazione, altresìfino al momento in cui tutte le informazioni conosciute siano divenute di dominio pubblico previa autorizzazione scritta della Società. Il concessionario, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Società e nell’esecuzione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 nonché quanto previsto alla luce del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in esecuzione del contrattomateria di trattamento dei dati personali. La Ditta Il concessionario si impegna ad adempiere a far tutte le prescrizioni di legge in tema di trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (ivi incluso per il trattamento dei dati personali da parte della Società, che saranno comunicati/trasmessi dal concessionario stesso). Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna delle Parti esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti, per le finalità e per la durata prevista di seguito. Le Parti si impegnano a fare sì cheche tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente alle stesse, nel trattare in modo automatizzato e non, siano utilizzati esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi; il conferimento dei dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in possessodifetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. I dati saranno utilizzati dalle Parti, vengano adottate in conformità con le necessarie ed idonee misure di sicurezza alla tutela dei dati stessi, solo con modalità e impiegati modelli procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate. I dati verranno trattati per il periodo di trattamento che non compromettano in alcun modo tempo necessario per il carattere della riservatezza conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o arrechino altrimenti dannotrattati. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi L’interessato ha diritto di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione trattamento dei dati personali)che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; ha diritto altresì di proporre reclamo all’autorità di controllo. Per quanto riguarda EUR, il titolare del trattamento è EUR S.p.A. I dati potranno essere comunicati da EUR a tutti i soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità sopra-indicate.
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OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni di cui vengano a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
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Samples: Contract for Security Services
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY. La Ditta SFIRS e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d’ufficio su fatti, circostanze, dati e informazioni la BANCA si danno reciprocamente atto di cui vengano a conoscenza nell’espletamento essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei propri compiti e sono obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. La Ditta si impegna a far sì che, nel trattare dati e informazioni degli Uffici Giudiziari di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. La Ditta è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dei prescritti obblighi di riservatezza. La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte della Stazione appaltante, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Le parti contrattuali si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali ai sensi e sensibili nel rispetto per gli effetti della vigente normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)personali (D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa. In Particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all’esecuzione della Convenzione. Le Parti, consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti dai clienti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l’alterazione dei dati personali ovvero l’accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi. In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte della presente Convenzione, SFIRS si impegna fin d’ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dalla BANCA in esecuzione della Convenzione, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione della Convenzione stessa.
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Samples: Accordo Convenzionale