Common use of Obblighi di riservatezza e segretezza Clause in Contracts

Obblighi di riservatezza e segretezza. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti

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Samples: Contratto Per La Fornitura

Obblighi di riservatezza e segretezza. L’Impresa L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattualiconoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolotitolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano questi ultimi, degli obblighi di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominiosegretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente Xxxx ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuta tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopraad Aler. L’Impresa L’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa dell’aggiudicatario stesso a gare e ed appalti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Obblighi di riservatezza e segretezza. L’Impresa La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa della Ditta nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresadalla Xxxxx, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’Impresa La Ditta potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa della ditta stessa a gare e appalti.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Obblighi di riservatezza e segretezza. L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, parimenti, assume l’obbligo di non divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’impresa stessa a gare e appaltiappalti L’Impresa s’impegna:

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Samples: Contratto in Forma Pubblica Amministrativa