Common use of Obblighi di riservatezza e segretezza Clause in Contracts

Obblighi di riservatezza e segretezza. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxx ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Aler. L’aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso a gare ed appalti.

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Obblighi di riservatezza e segretezza. L’aggiudicatario L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contrattotitolo. L’obbligo sussiste anche di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiL’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, consulenti le idee, le metodologie e collaboratorile esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, nonché dei propri dipendentiparimenti, consulenti e collaboratori assume l’obbligo di questi ultiminon divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, degli obblighi nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di segretezza anzidettipubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxx l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Alerall’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’aggiudicatario L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso dell’impresa stessa a gare ed appalti.e appalti L’Impresa s’impegna:

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Obblighi di riservatezza e segretezza. L’aggiudicatario La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contrattotitolo. L’obbligo sussiste anche di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiL’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso della Ditta nonché i concetti, consulenti le idee, le metodologie e collaboratorile esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, nonché dei propri dipendentiparimenti, consulenti e collaboratori assume l’obbligo di questi ultiminon divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dalla Xxxxx, degli obblighi nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di segretezza anzidettipubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxx l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il la ditta sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Alerall’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’aggiudicatario La Ditta potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso della ditta stessa a gare ed e appalti.

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Obblighi di riservatezza e segretezza. L’aggiudicatario L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenzaconoscenza in occasione delle prestazioni contrattuali, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contrattotitolo. L’obbligo sussiste anche di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendentiL’obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio o che già siano in possesso dell’Impresa nonché i concetti, consulenti le idee, le metodologie e collaboratorile esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Amministrazione, nonché dei propri dipendentiparimenti, consulenti e collaboratori assume l’obbligo di questi ultiminon divulgare le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’Impresa, degli obblighi nello svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che queste non divengano di segretezza anzidettipubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Xxxx l’Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’aggiudicatario contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. Il l’impresa sarà tenuto tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Alerall’Amministrazione contraente a seguito dell’inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui sopra. L’aggiudicatario L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’aggiudicatario stesso dell’impresa stessa a gare ed e appalti.

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