Common use of Obblighi di Tracciabilità Finanziaria Clause in Contracts

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di traccia- bilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto di- sposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e va- riazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone de- legate ad operare su detto/i conto/i. L’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è te- nuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione. L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal ri- guardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codi- ce IBAN: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.

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Samples: Assistenza Tecnica, Capitolato d'Oneri Per Attività Di Capacity Building

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affidatario l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di traccia- bilità tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto di- sposto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Affidatario L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e va- riazionevariazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone de- legate delegate ad operare su detto/i conto/i. L’AffidatarioL’Aggiudicatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è te- nuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Affidatario L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazioneil Ministero. L’Affidatario L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’AmministrazioneIl Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal ri- guardo riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Affidatario l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codi- ce codice IBAN: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.

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Samples: Contratto Di Servizio Per l'Ideazione E Realizzazione Delle Azioni Di Informazione E Pubblicità, Contratto Di Servizio Per l'Organizzazione Della Partecipazione a Eventi

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010, Affidatario la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di traccia- bilità tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto di- sposto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Affidatario La Ditta è tenuto tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/dalla e va- riazione/ivariazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone de- legate delegate ad operare su detto/i detto conto/i. L’Affidatario. La Ditta, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010, è te- nuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esternisubcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010. L’Affidatario La Ditta che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto tenuta a darne immediata comunicazione al Ministero all’IBFM CNR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazionel’IBFM CNR. L’Affidatario La Ditta si obbliga e garantisce che negli eventuali nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’Amministrazione, L’IBFM CNR si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal ri- guardo riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codi- ce IBAN: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.

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Samples: Contract

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. 1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affidatario l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di traccia- bilità tracciabilità dei flussi finanziari. 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto di- sposto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. L’Affidatario L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e va- riazionevariazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone de- legate delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Affidatarioi. 4. L’Aggiudicatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è te- nuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 5. L’Affidatario L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazioneil Ministero. 6. L’Affidatario L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 7. L’AmministrazioneIl Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal ri- guardo riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. 8. In relazione a quanto sopra, l’Affidatario l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codi- ce IBAN: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.

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Samples: Contratto Di Servizio Per La Campagna Di Comunicazione

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, Affidatario Affi- datario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione disposi- zione in ordine agli obblighi di traccia- bilità tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto di- sposto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero ov- vero di altri strumenti idonei a consentire la piena trac- ciabilità tracciabilità delle operazioni di pagamento pa- gamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e va- riazionevariazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone de- legate delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è te- nuto tenuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata imme- diata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazioneil Comune. L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraentisub- contraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero ov- vero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. L’AmministrazioneIl Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal ri- guardo riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codi- ce codice IBAN: a) XXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxx XXXXXXXXXXXXXX b) generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: XXXXXXXXXX (X.X.: XXXXXXXXXXXX) xxxx x XXXXXXXXXXXXXXXX.

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