Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L’Aggiudicatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministero. L’Aggiudicatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Ministero, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
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Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario Affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità traccia- bilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto di- sposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità trac- ciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicatario L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazioneva- riazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate de- legate ad operare su detto/i conto/i. L’AggiudicatarioL’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è te- nuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Aggiudicatario L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministerol’Amministrazione. L’Aggiudicatario L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il MinisteroL’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo ri- guardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice codi- ce IBAN:
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Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario Affi- datario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione disposi- zione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero ov- vero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento pa- gamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicatario L’Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. L’AggiudicatarioL’Affidatario, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è tenuto ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esterni, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’Aggiudicatario L’Affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata imme- diata comunicazione al Ministero e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il MinisteroComune. L’Aggiudicatario L’Affidatario si obbliga e garantisce che negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraentisub- contraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero ov- vero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il MinisteroComune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore l’Affidatario ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:
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Obblighi di Tracciabilità Finanziaria. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010, l’Aggiudicatario la Ditta si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L’aggiudicatario La Ditta è tenuto tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/dalla e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i detto conto/i. L’Aggiudicatario. La Ditta, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti inerenti l’acquisto di servizi esternisubcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 n. 1362010. L’Aggiudicatario La Ditta che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto tenuta a darne immediata comunicazione al Ministero all’IBFM CNR e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Ministerol’IBFM CNR. L’Aggiudicatario La Ditta si obbliga e garantisce che negli eventuali nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Ministero, L’IBFM CNR si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore ha comunicato i seguenti dati: - conto corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN:.
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