Common use of Obblighi di tracciabilità Clause in Contracts

Obblighi di tracciabilità. AI fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario del presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Determinazione Dirigenziale a Contrarre, Request for Quotation

Obblighi di tracciabilità. AI fine L’Appaltatore, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto finanziari di cui all'art all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n.136 recantee successive modifiche L’Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: "Piano straordinario contro le mafie“Art. (….) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’Impresa (….) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell’Impresa (…..) titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, nonché delega al identificato con il CIG. n. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i. L’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE” L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in materia di normativa antimafia"ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire rileva la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione radicale nullità del contratto. L'Aggiudicatario del Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresì, dedicati successivamente a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessicommesse pubbliche. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'artdestinazione del conto a commesse pubbliche. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli Nel rispetto degli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatariofinanziari, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziabonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al contrattopresente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi completo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo tutte le ulteriori indicazioni di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitalelegge, ai sensi del citato art. 3rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217suoi interessi e/o accessori.

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Samples: Contract for Urban Infrastructure Maintenance, Construction Contract

Obblighi di tracciabilità. AI fine L’appaltatore, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. 9 - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa (….) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…..)del contratto sottoscritto con Città metropolitana di Roma Capitale , finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto identificato con il CIG. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie2010,n.136 e s.m.i. L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione al Committente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), nonché delega in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto al Committente)” L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in materia di normativa antimafia"ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire rileva la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione radicale nullità del contratto. L'Aggiudicatario del Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresìdedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a comunicare ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni modifica relativa ai dati trasmessipretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Qualora le transazioni relative al presente contrattol’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, siano eseguite senza avvalersi definita “distacco di banche o manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della società Poste Italiane S.P.A.data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola comunicazione con la quale ciascuno dichiara: • di essi assume gli obblighi avere in essere con la società distaccante un contratto di tracciabilità distacco (da allegare in copia) • di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei flussi finanziari soggetti distaccati. • che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui alla suddetta L. n.136/2010sopra. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in relazione capo al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi soggetto distaccante la non sussistenze delle cause di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari esclusione di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto all’art. 80 del del D.L.gs.n.50 del 18.04.2016e s.m.i.. La stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni sussistano i requisiti di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217sopra.

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Samples: Appalto

Obblighi di tracciabilità. AI fine L’appaltatore, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: “Art. 9 - Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’impresa (….) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…..) i tra del contratto sottoscritto con Roma Capitale , finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto identificato con il CIG. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art all’art. 3 della L. legge 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie2010,n.136 e s.m.i. L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), nonché delega al in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a Roma Capitale)” L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Capitale e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario del servizio e i subappaltatori e/o subcontraenti in materia di normativa antimafia"ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010, cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187e ove ne riscontri la mancanza, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire rileva la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione radicale nullità del contratto. L'Aggiudicatario del Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE contratto. A tal fine, il contraente comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresìdedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessiciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP). Qualora le transazioni relative Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contrattocontratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, siano eseguite senza completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.” Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita “distacco di banche o manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della società Poste Italiane S.P.A.data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola comunicazione con la quale ciascuno dichiara: • di essi assume gli obblighi avere in essere con la società distaccante un contratto di tracciabilità distacco (da allegare in copia) • di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei flussi finanziari soggetti distaccati. • che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui alla suddetta L. n.136/2010sopra. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in relazione capo al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi soggetto distaccante la non sussistenze delle cause di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari esclusione di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto all’art. 80 del del D.L.gs.n.50 del 18.04.2016e s.m.i.. La stazione appaltante, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni sussistano i requisiti di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217sopra.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Alberature

Obblighi di tracciabilità. AI fine 1. La Società assume, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, finalizzata in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. 2. La Società si impegna a prevenire infiltrazioni criminalirendere noto, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del disposto numero di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafieconto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario del presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operare su sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di essiconto corrente indicato avranno effetto liberatorio. 3. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto La Società si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, impegna ad inserire negli eventuali nei contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatariofinanziari, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà nonché a dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all’ACI ed alla Prefettura-Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitalecompetente. 4. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica L’ACI verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contrattodi subappalto, sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, un'apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto Legge 136/2010 e s.m. 5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto non espressamente previstodisposto dall’art. 3, restano ferme le disposizioni comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'artrisoluzione del contratto. 6. Ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del D. L. 12 novembre 2010 n.18731 maggio 2017, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

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Samples: Contract for Integrated Security Services

Obblighi di tracciabilità. AI fine L’appaltatore, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto finanziari di cui all'art all’art. 3 della L. Legge 13 agosto 2010 2010, n.136 recantee successive modifiche L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole: "Piano straordinario contro le mafie“Art. (….) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’impresa (….) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…..) i tra del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, nonché delega al identificato con il CIG. N. (….) e CUP n. (….) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010,n.136 e s.m.i. L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (….) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE)” L’impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l’affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in materia di normativa antimafia"ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni dell’art. 3 comma nono della L. 136/2010,e,ove ne riscontri la mancanza, cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire rileva la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione radicale nullità del contratto. L'Aggiudicatario del Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati,destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE contratto. A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di dall’accensione dei conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, dedicati e nello stesso termine, termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedonoLe medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, altresì, dedicati successivamente a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessicommesse pubbliche. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'artdestinazione del conto a commesse pubbliche. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli Nel rispetto degli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatariofinanziari, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notiziabonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto ( CUP). Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al contrattopresente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi completo di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo tutte le ulteriori indicazioni di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitalelegge, ai sensi del citato art. 3rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217suoi interessi e/o accessori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Obblighi di tracciabilità. AI Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art agli artt. 3 e 6 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. A tal riguardo l’ANAC ha adottato tre atti di determinazione rispettivamente, n.8 del 18.10.2010, n.10 del 22.12.2010, e per ultimo n. 4 del 2011 recante “Linee Guida sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario del presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

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Samples: Contract for Maintenance Works

Obblighi di tracciabilità. AI fine 1. La Società assume, a pena di assicurare la nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, finalizzata in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario. 2. La Società si impegna a prevenire infiltrazioni criminalirendere noto, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del disposto numero di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafieconto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario del presente contratto si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operare su sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di essiconto corrente indicato avranno effetto liberatorio. 3. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di contratto La Società si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, impegna ad inserire negli eventuali nei contratti sottoscritti con gli eventuali i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n.136/2010. L'Aggiudicatariofinanziari, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà nonché a dare immediata comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all’ACI ed alla Prefettura-Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitalecompetente. 4. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica L’ACI verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all'esecuzione del contrattodi subappalto, sia inserita, a pena di nullità assolutaassoluta del contratto, un'apposita un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto Legge 136/2010 e s.m.i; 5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto non espressamente previstodisposto dall’art. 3, restano ferme le disposizioni comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'artrisoluzione del contratto. 6. Ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del D. L. 12 novembre 2010 n.18731 maggio 2017, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

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Samples: Contract for Integrated Security and Reception Services

Obblighi di tracciabilità. AI fine Ai sensi dell’art.103, comma 11 D.Lgs. 50/2016. 10 Vedi nota n. 12. 11 Vedi nota n. 12. 13 In mancanza di assicurare la tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L’operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell’art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", cosi come sostituito dall'art. 7 del D. L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Aggiudicatario del Il presente contratto si obbliga è sottoposto a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione condizione risolutiva in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora tutti i casi in cui le transazioni relative al presente contratto, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Società Poste Italiane S.P.A.spa. L’operatore economico si impegna, il presente contratto a pena di contratto si intende risolto di dirittonullità, secondo quanto previsto dall'art.3, comma 8, della L. n.136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L.n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n.136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraentidi subappalto, a pena di nullità assolutaqualora autorizzati, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136/10. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmessa alla suddetta L. n.136/2010stazione appaltante. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente Allo scopo la ditta appaltatrice comunica che ha notizia, i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in relazione al contratto, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitalevia esclusiva), ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010: Istituto Bancario o Postale Sede Codice IBAN Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente che i pagamenti inerenti al presente contratto devono essere effettuati esclusivamente con bonifico sul Conto Corrente bancario (o postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell’art.3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/201, con nota prot. del citato arte agli atti dell’Ente. 3, comma 9 della L. n.136/2010 verifica e che nei contratti sottoscritti con le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono le seguenti: Allo scopo la ditta appaltatrice ha comunicato all’Ente i subappaltatori nominativi e i subcontraenti dati delle persone delegate ad operare sul medesimo conto, con nota prot. del e agli atti dell’Ente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavoriSocietà Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai servizi sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e alle forniture relativi all'esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme si applicheranno le disposizioni di cui alla L.13 agosto 2010 n.136 cosi come modificato dall'artsanzioni previste all’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 6 della citata Legge n. 217136/2010.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Affidamento Di Lavori